Art. 16 
 
              Maggiorazione del requisito patrimoniale 
                di solvibilita' di gruppo consolidato 
 
  1.  L'IVASS,  sulla  base  delle  informazioni  disponibili,  anche
all'esito  del  processo  di   controllo   prudenziale,   valuta   la
sussistenza  sotto  il  profilo  sostanziale  dei   presupposti   per
l'imposizione di una  maggiorazione  del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' di gruppo consolidato ai sensi dell'art. 216-septies del
Codice. 
  2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al  titolo
I, II e III del presente regolamento.