Art. 16 Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo consolidato 1. L'IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, anche all'esito del processo di controllo prudenziale, valuta la sussistenza sotto il profilo sostanziale dei presupposti per l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo consolidato ai sensi dell'art. 216-septies del Codice. 2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al titolo I, II e III del presente regolamento.