Art. 37
Reddito di ultima istanza in favore
dei professionisti con disabilita'
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1-bis ((sono aggiunti)) i seguenti:
«1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui
all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai
medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e
avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalita'
dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, e'
equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per
la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, i
lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e
10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma
1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata con
le medesime modalita' previste dal decreto ((del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))
1-sexies. L'indennita' di cui al comma 1-ter e' erogata dai
rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5
milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i
risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.