((Art. 37 bis 
 
           Incremento del Fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Al fine di potenziare  l'assistenza  e  i  servizi  relativi  ai
progetti di vita indipendente per le persone con  disabilita'  e  non
autosufficienti,  il  Fondo  per  le  non  autosufficienze   di   cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 40 milioni di euro per  l'anno  2022  per  finanziare
programmi  di  assistenza  domiciliare   e   assistenza   domiciliare
integrata. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))