((Art. 37 bis
Incremento del Fondo per le non autosufficienze
1. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai
progetti di vita indipendente per le persone con disabilita' e non
autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare
programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare
integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))