((Art. 37 ter 
 
          Misure in favore dei lavoratori socialmente utili 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 495,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere  all'assunzione  a  tempo
indeterminato anche le  amministrazioni  pubbliche  presso  le  quali
risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori  socialmente  utili
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  28  febbraio
2000, n. 81. 
  2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento,
la  manifestazione  di  interesse  all'avvio   della   procedura   di
stabilizzazione di cui all'articolo 1,  comma  495,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' espressa dall'organo commissariale.))