((Art. 37 ter
Misure in favore dei lavoratori socialmente utili
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 495, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali
risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81.
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento,
la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' espressa dall'organo commissariale.))