Art. 38 
 
                  Disposizioni in materia di NASPI 
             ((e di trattamento di mobilita' in deroga)) 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le  prestazioni  in  pagamento  dal
((1° giugno)) 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione  dell'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e  le  stesse
sono confermate nell'importo in pagamento alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel
periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa  fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1°  gennaio  2022  trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22 e l'importo  delle  prestazioni  in  pagamento  con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando  le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 ((milioni di euro)) per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  ((2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al  periodo  dal
1° febbraio al 31 dicembre  2021,  ai  lavoratori  beneficiari  delle
misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi  dell'articolo  1,  comma
289, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  riduzioni  previste
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei
casi di terza e quarta proroga, e'  stanziato  l'importo  di  500.000
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))