Art. 38
Disposizioni in materia di NASPI
((e di trattamento di mobilita' in deroga))
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal
((1° giugno)) 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse
sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in
vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel
periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 ((milioni di euro)) per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
((2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal
1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle
misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma
289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno
2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei
casi di terza e quarta proroga, e' stanziato l'importo di 500.000
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))