Art. 39
Disposizioni in materia di contratto di espansione
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, le parole «500 unita'» e «250 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «100 unita'» e, conseguentemente, i limiti
di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente
di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno
2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a
101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 le parole «3,7 milioni di euro per l'anno
2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro per l'anno
2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.