Art. 39 
 
         Disposizioni in materia di contratto di espansione 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'articolo 41, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole «500 unita'» e  «250  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «100 unita'» e, conseguentemente, i limiti
di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati  rispettivamente
di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per  l'anno
2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente  articolo  pari  a
101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
  3. Al comma 5-bis  dell'articolo  41  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 le parole «3,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro  per  l'anno
2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.