Art. 40 
 
Ulteriori disposizioni in  materia  di  trattamenti  di  integrazione
  salariale e di esonero dal contributo addizionale 
 
  1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale  di  cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di  lavoro
privati di cui all'articolo 8, comma 1  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021  hanno  subito  un
calo del fatturato del  50  per  cento  rispetto  al  primo  semestre
dell'anno  2019,  possono  presentare,  previa  stipula  di   accordi
collettivi  aziendali  ai  sensi   dell'articolo   51   del   decreto
legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  di  riduzione  dell'attivita'
lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   finalizzati   al   mantenimento   dei    livelli
occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo  l'emergenza
epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni  straordinaria
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata  massima  di  26
settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione  media  oraria  non  puo'
essere  superiore   all'80   per   cento   dell'orario   giornaliero,
settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   dall'accordo
collettivo. Per  ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di  riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo
di cui al presente comma e'  stipulato.  Il  trattamento  retributivo
perso va determinato inizialmente non  tenendo  conto  degli  aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di
sei mesi antecedente la stipula dell'accordo  collettivo  di  cui  al
presente comma. Il trattamento di integrazione salariale  e'  ridotto
in  corrispondenza  di  eventuali  successivi   aumenti   retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui
al presente comma devono specificare le modalita' attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente  comma
e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in
misura pari al 70 per cento della retribuzione  globale  che  sarebbe
loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione
dei limiti di  importo  previsti  dall'((articolo  3,  comma  5,  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148)),  e  la  relativa
contribuzione figurativa. Per i trattamenti  concessi  ai  sensi  del
presente comma non e' dovuto dal datore di  lavoro  alcun  contributo
addizionale. 
  ((1-bis.  Al  fine  di  mitigare  i  disagi  che,  in   conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati  nella
gestione degli adempimenti connessi alle richieste  di  accesso  alle
prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118
del 21 maggio 2016, i termini di decadenza  di  cui  all'articolo  7,
comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai
trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020  al
30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui
al primo periodo del presente comma e'  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.  95269  del  2016  a
titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di  euro  per
l'anno 2021. All'onere derivante dal  secondo  periodo  del  presente
comma, pari a 18 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77.)) 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  557,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo  periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  che  e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri  derivanti
dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
((dalla legge)) 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del
((1° luglio)) 2021 sospendono o  riducono  l'attivita'  lavorativa  e
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli  articoli
11 e 21 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148  sono
esonerati  dal  pagamento   del   contributo   addizionale   di   cui
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al  31  dicembre
2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del  presente
comma e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive  pari
a 163,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'ente  previdenziale
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
secondo periodo del presente comma e comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  4. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente  pari
a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.