((Art. 40 bis 
 
                        Ulteriore trattamento 
            di cassa integrazione guadagni straordinaria 
 
  1. Anche per fronteggiare  situazioni  di  particolare  difficolta'
economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione
salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro  per  l'anno
2021, un  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  in
deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo  decreto  legislativo
n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al
31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga  il  raggiungimento,  anche  in  via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro
il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,
le procedure pendenti avviate successivamente al  23  febbraio  2020,
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,
gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di  subentro  di
un nuovo appaltatore in  forza  di  legge,  di  contratto  collettivo
nazionale di lavoro o  di  clausola  del  contratto  di  appalto.  Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi',  preclusa,
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
realizzi la cessione di un complesso di beni o  attivita'  che  possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  351  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))