((Art. 40 bis
Ulteriore trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria
1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficolta'
economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione
salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno
2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in
deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo
n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al
31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro
il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,
le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020,
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,
gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di
un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa,
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7
della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita' che possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))