((Art. 40 ter 
 
Riconoscimento dei trattamenti integrativi  arretrati  del  Fondo  di
  solidarieta' per il settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
  aeroportuale per l'anno 2020 
  1. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sui  lavoratori  del
settore  aeroportuale  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 ed eliminare la disparita' di trattamento dei lavoratori dei
servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operativita' del Fondo  di
solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale ai sensi dell'articolo 22  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma  1,  lettera  a),
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118
del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di
integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori  di  cui  al
presente comma, con il riconoscimento delle spettanze  arretrate  non
erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. 
  2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con proprio  decreto,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  stabilisce  le  modalita'  per  l'erogazione  dei
trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1,  anche  al  fine
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))