((Art. 40 quater 
 
                Disposizioni per il settore marittimo 
 
  1. All'articolo 9-bis del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al comma 2  dell'articolo  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere altresi' riconosciuta,
a domanda, in alternativa alla  Nuova  prestazione  di  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori  gia'  dipendenti  delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
operanti nei porti di cui al comma 1 del  presente  articolo  ubicati
nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento
straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di
spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2021.  Qualora  il  lavoratore
opti per l'indennita' di cui al presente  comma,  l'erogazione  della
NASpI  e'  sospesa  fino  al  termine  del  periodo  di  percepimento
dell'indennita' stessa». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))