((Art. 40 quater
Disposizioni per il settore marittimo
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al comma 2 dell'articolo 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere altresi' riconosciuta,
a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati
nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento
straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di
spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore
opti per l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della
NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di percepimento
dell'indennita' stessa».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))