Art. 41 
 
                     Contratto di rioccupazione 
 
  1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di  disoccupazione  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,  n.
150  nella  fase  di  ripresa  delle   attivita'   dopo   l'emergenza
epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova. 
  2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'
la definizione, con  il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto
individuale di inserimento,  finalizzato  a  garantire  l'adeguamento
delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso  al   nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di  inserimento  ha  una
durata di  sei  mesi.  Durante  il  periodo  di  inserimento  trovano
applicazione le sanzioni previste  dalla  normativa  vigente  per  il
licenziamento illegittimo. 
  3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono  recedere
dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118  del  codice  civile,  con
preavviso decorrente dal medesimo  termine.  Durante  il  periodo  di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto  prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  articolo  si
applica la disciplina ordinaria in  materia  di  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato. 
  5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il  contratto  di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nel  limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
  6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo di cui al comma 5  spetta  ai  datori  di
lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato   motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.
604 o a licenziamenti collettivi, ai  sensi  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. 
  7. Il licenziamento intimato durante o al termine  del  periodo  di
inserimento ai sensi del comma 3, o  il  licenziamento  collettivo  o
individuale  per  giustificato  motivo  oggettivo  di  un  lavoratore
impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento  del  lavoratore  assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta  assunzione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo  del  periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non  ha
effetti nei confronti  degli  altri  datori  di  lavoro  privati  che
assumono il lavoratore ai sensi del presente  articolo.  In  caso  di
dimissioni del lavoratore il  beneficio  viene  riconosciuto  per  il
periodo di effettiva durata del rapporto. 
  8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il  periodo
di durata del rapporto  successivo  ai  sei  mesi,  con  gli  esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente e nei  casi  di  cui  al
comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da
parte dell'ente previdenziale. 
  9. Il beneficio previsto dal comma 5 e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  del  presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  10. Il beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  9  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo e  comunica  i  risultati  di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede
quanto a 202 milioni di euro per l'anno  2022  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da  1  a  9  e  quanto  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024  ai  sensi  dell'articolo
77.