Art. 41
Contratto di rioccupazione
1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n.
150 nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza
epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'
la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una
durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano
applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere
dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con
preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo massimo di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di
lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.
604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di
inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o
individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore
impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha
effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di
dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il
periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il periodo
di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al
comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da
parte dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 e' concesso ai sensi della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno
2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno
2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6
milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo
77.