Art. 42
Proroga indennita' lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo
1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro 1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a euro
1.600. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 ((euro)):
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto
la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari
di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo
e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS
entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di ((848 milioni)) di euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
((8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai
fini della relativa tassazione, i contributi e le indennita' di
qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli
riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in
base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di
167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13
marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 77.))