Art. 43 
 
Decontribuzione settori del turismo e degli  stabilimenti  termali  e
  del commercio ((nonche' del settore  creativo,  culturale  e  dello
  spettacolo)) 
 
  1. Ai datori di lavoro privati dei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali e del commercio ((nonche' del settore  creativo,
culturale e dello spettacolo)) a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e'   riconosciuto,   ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro
il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di  integrazione
salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero  e'
riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di  cui
al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i  divieti  di  cui
all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.
69.)) 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  con
efficacia retroattiva e l'impossibilita'  di  presentare  domanda  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con  altri  esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, nei limiti  della  contribuzione  previdenziale  dovuta.  Il
beneficio contributivo di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto,  fermo
restando quanto previsto dal comma 5, nel limite  di  minori  entrate
contributive pari a ((770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  0,1
milioni di euro per l'anno 2023.)) L'ente previdenziale  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo
e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora  dal  predetto  monitoraggio   emerga   il   verificarsi   di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. ((L'esonero di cui al)) comma  1  e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante  un
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle
disposizioni  del  presente  articolo  e'   subordinata,   ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  ((6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9
milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno
2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai  sensi  dell'articolo
77 del presente decreto, quanto a 0,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente  decreto,  e,  quanto  a  0,1
milioni di euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190
del 2014.))