((Art. 43 ter 
 
Disposizioni straordinarie  in  materia  di  promozione  dell'offerta
                              turistica 
 
  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica  nazionale  e  di  far
fronte alle ricadute economiche  negative  sul  settore  turistico  a
seguito delle misure di contenimento  e  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una  polizza
assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore  dei  turisti
stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San  Marino
o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la  sindrome
respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante  la  loro
permanenza  nel  territorio  regionale,  quali  ospiti  di  strutture
turistico-ricettive, per il rimborso  delle  spese  mediche  da  essi
sostenute in relazione al  COVID-19  per  prestazioni  erogate  dalle
strutture del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei  costi  per  il
prolungamento del loro soggiorno in Italia. 
  2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle  ore
ventiquattro della data di stipulazione della relativa  polizza  sino
alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021. 
  3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma
1,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del turismo  un  fondo,  denominato
«Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con  una  dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto.))