((Art. 43 ter
Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta
turistica
1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far
fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a
seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza
assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti
stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San Marino
o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la sindrome
respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro
permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture
turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi
sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il
prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore
ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino
alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato
«Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.))