Art. 44 
 
               Indennita' per i collaboratori sportivi 
 
  1. E' erogata dalla societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  2,  in  favore   dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
((Comitato olimpico nazionale italiano)) (CONI), il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali,  le  discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
((Comitato  olimpico  nazionale  italiano))  (CONI)  e  dal  Comitato
Italiano Paralimpico  (CIP),  le  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17  marzo  2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, cosi' come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,   dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal  decreto-legge  21  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro
che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi  da  lavoro
autonomo di cui all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  le  pensioni  di
ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse  equiparati,  con  esclusione
dell'assegno ordinario di invalidita' di cui  alla  legge  12  giugno
1984, n. 222. 
  2. L'ammontare dell'indennita' di cui al  comma  1  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,
sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle  Entrate
i dati relativi ai beneficiari. 
  4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 1 e  2,
i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti  e  delle
condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si  considerano  cessati  a
causa  dell'emergenza  epidemiologica  anche  tutti  i  rapporti   di
collaborazione scaduti  entro  la  data  del  31  marzo  2021  e  non
rinnovati. 
  5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non  prende  in  considerazione
ulteriori  autocertificazioni  ai  sensi   del   comma   4,   dandone
comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ((ferma
restando)), in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  utilizzo  ai  fini
dell'erogazione  del  beneficio  di  cui  al  presente  articolo   di
eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo  10,
commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,
((con modificazioni,)) dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,  previa
comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
  7. Al fine di assicurare la piena ed efficace  realizzazione  degli
obiettivi sociali perseguiti con le indennita' COVID-19  previste  in
favore dei lavoratori  titolari  di  un  rapporto  di  collaborazione
sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo
12  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli  articoli
17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   ai
lavoratori che abbiano presentato domanda sia ((alla societa' Sport e
Salute S.p.A. sia all'INPS, ai  quali  siano  state  riconosciute  le
indennita')), ai sensi degli articoli 27, 28,  29,  30,  38,  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  degli  articoli  84  e  222  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, ((n. 77,)) degli  articoli  9  e  10  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, ((n. 126,)) degli articoli 15 e  15  bis
del ((decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,))  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10
del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre  indennita'  o  misure  di
sostegno previste dalla normativa per  il  periodo  emergenziale,  si
applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12. 
  8. Fermo restando il divieto di cumulo  previsto  dall'articolo  31
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la societa' Sport e
Salute S.p.A. acquisisce  dall'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto  per  i
soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento  della  sussistenza
dei requisiti richiesti per ciascuna indennita'  prevista  in  favore
dei lavoratori titolari di un rapporto  di  collaborazione  sportiva,
verifica  l'ammontare  delle  indennita'  e  ne   liquida   l'importo
spettante, detraendo le  somme  eventualmente  gia'  erogate  ((dalla
societa' Sport e Salute S.p.A.)) o dall'INPS, nel limite  massimo  di
spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9. Le indennita' di cui ai commi da 7  a  12  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  non  sono  riconosciute  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  ne'  ai  percettori
del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34. ((Si considerano)) reddito da lavoro che  esclude
il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro  autonomo  di
cui all'articolo 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti  per  le
indennita' di  cui  al  comma  8,  i  soggetti  di  cui  al  comma  7
presentano, sulla piattaforma informatica prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
per  le  politiche  giovanili  e  lo  sport  6   aprile   2020,   una
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e  48  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  prende
luogo della dichiarazione resa  all'atto  della  presentazione  delle
domande di cui al comma 7 salvi  gli  effetti  dell'articolo  76  del
predetto decreto. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a  35,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra  la  Societa'
Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi  da
7 a 10. 
  13. Le somme trasferite ((alla societa' Sport e Salute  S.p.A.))  e
non utilizzate sono riversate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 settembre 2021.