Art. 45
Proroga CIGS per cessazione e incremento
del Fondo sociale per occupazione e formazione
1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale
al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle
attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo
economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano
avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni,
necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale,
abbiano incontrato fasi di particolare complessita' anche
rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori
oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente
comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal
fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25
milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo
periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021
e a 25 milioni di euro per l'anno ((2022 si)) provvede a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.