Art. 46
Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario
agli istituti di patronato
1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni
organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono ((abrogati));
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il direttore»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile
un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il
trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo
dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca
dell'incarico.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per tre anni con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e'
composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni
di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita'
nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente e' indicato
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di
presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello
stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto
unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal
luogo di residenza.»;
c) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede
all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa
con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di
amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione dell'ANPAL,
nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di
contabilita' sono sottoposti all'approvazione del ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze»;
2) il comma 2 e' ((abrogato));
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che
svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresi' l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del
consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.»;
d) l'articolo 8 e' ((abrogato)).
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il
termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto
dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto,
nonche' della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione
di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui
comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuita'
amministrativa dell'Agenzia, e' nominato un commissario straordinario
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il commissario e' scelto tra i soggetti indicati
al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui
e' in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di
amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il
presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione
dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL
decade altresi' dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi
Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo
presidente e del consiglio di amministrazione della societa'. Al
commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL
ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se
individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, e'
collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso
indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario,
presso l'amministrazione di provenienza.
4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al
comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella
titolarita' delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi
di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale societa'
in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio
del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a
definire con apposite direttive priorita' ed obiettivi della
societa', approvare le linee generali di organizzazione interna e,
((di concerto)) con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo
statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione
ordinaria e straordinaria della societa' che, ai fini della loro
efficacia e validita', dovranno formare oggetto di preventiva
approvazione ministeriale. Lo statuto e' corrispondentemente adeguato
entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.
5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di
cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.
Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.