((Art. 47 bis 
 
Differimento  dei  termini  per   la   verifica   della   regolarita'
  contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti  ai  fini
  dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da  20  a  22-bis,  della
  legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di  Fondi
  di solidarieta' bilaterali del  credito  ordinario,  cooperativo  e
  della societa' Poste italiane Spa 
 
  1.  Ai  fini  della  concessione  dell'esonero  dal  pagamento  dei
contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarita' contributiva  e'
verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre
2021. A tal fine la regolarita' contributiva e' assicurata anche  dai
versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta  in  ogni  caso
fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla  normativa  vigente,
degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  59,
comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relative
ai criteri  di  tassazione  a  titolo  definitivo  delle  prestazioni
erogate in forma rateale dai Fondi  di  solidarieta'  bilaterali  del
credito ordinario, cooperativo e della societa' Poste  italiane  Spa,
il richiamo ivi contenuto  all'articolo  17  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve  intendersi  riferito  alla
determinazione  dell'aliquota  da  applicare,  con  esclusione  della
riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.))