Art. 48
Piano nazionale per le Scuole dei mestieri
1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema
delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale,
la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi
nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2021 denominato «Scuole dei mestieri».
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione
industriale del territorio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti ((tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano)), da emanare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
individuati i criteri e le modalita' di applicazione della misura e
di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 77.