Art. 49
Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
1. ((All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77,)) le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «Per l'anno 2021»;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ((ai sensi dell'articolo 77.))
((2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e
2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))