Art. 49 
 
          Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 
 
  1. ((All'articolo 103-bis, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,)) le parole «Per  l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per l'anno 2021»; 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ((ai sensi dell'articolo 77.)) 
  ((2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa  di  1,5
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni  2020  e
2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021». 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))