Art. 50 
 
                 Interventi urgenti per la vigilanza 
                 e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  prevenzione  sull'intero
territorio  nazionale  e  di  rafforzare  i   servizi   erogati   dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza  negli  ambienti  e  nei
luoghi di lavoro, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano autorizzano le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  in  relazione  ai  modelli  organizzativi  regionali,   a
procedere,  in  deroga  agli  ordinari  limiti   assunzionali,   ((al
reclutamento  straordinario  di  dirigenti  medici,   tecnici   della
prevenzione negli ambienti  e  nei  luoghi  di  lavoro  e  assistenti
sanitari)),  con  contratti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  da
destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore
all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma  nella
tabella allegata al presente decreto. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e  di  ((10.000.000  di
euro annui)) a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di  ((10.000.000  di  euro  annui))  dall'anno  2022.   Al   relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata  al
presente decreto. 
  3. Alle disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applica
l'articolo 26, comma 4,  in  materia  di  utilizzo  flessibile  delle
risorse per l'emergenza COVID-19. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 77.