Art. 50
Interventi urgenti per la vigilanza
e la sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione sull'intero
territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei
luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a
procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, ((al
reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti
sanitari)), con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da
destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore
all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella
tabella allegata al presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di ((10.000.000 di
euro annui)) a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di ((10.000.000 di euro annui)) dall'anno 2022. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al
presente decreto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica
l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle
risorse per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 77.