((Art. 50 bis
Misure in materia di tutela del lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la
proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, puo', in via
eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e delle regioni
interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno
2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo
di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 7,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici
13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli
19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata
massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1°
luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresi' sospese le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla
medesima data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa al
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo
7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita' che possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il
potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale»,
con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti
formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di
integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un
periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i
criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «I periodi di
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.»;
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale
COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del
citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a
carico delle disponibilita' dei rispettivi fondi di solidarieta' di
cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria
con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e
20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai
sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al
comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio
effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo
restando il limite di spesa complessivo.))