Art. 23 
 
  Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26
e' inserito il seguente: 
    «Art. 26-bis - (Fase preliminare al provvedimento  autorizzatorio
unico regionale). - 1. Per i progetti  sottoposti  a  valutazione  di
impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  il  proponente  puo'
richiedere,   prima   della   presentazione   dell'istanza   di   cui
all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello  studio  di  impatto
ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie  da
adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione
delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,
necessari  alla  realizzazione  e  all'esercizio  del  progetto.   Il
proponente   trasmette   all'autorita'   competente,    in    formato
elettronico, i seguenti documenti: 
      a) studio preliminare  ambientale  ovvero  una  relazione  che,
sulla base degli impatti ambientali  attesi,  illustra  il  piano  di
lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; 
      b) progetto avente  un  livello  di  dettaglio  equivalente  al
progetto di fattibilita' ((tecnica ed economica)) di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la  documentazione  di
cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con  modalita'  tali
da garantire la tutela della riservatezza di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali  indicate  dal  proponente,  nel  sito  web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,  a  tutte
le amministrazioni ed  enti  potenzialmente  interessati  e  comunque
competenti a esprimersi  sulla  realizzazione  e  sull'esercizio  del
progetto,  l'avvenuta  pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'
competente indice una conferenza  di  servizi  preliminare  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed
enti. 
    3. La conferenza di servizi preliminare di cui  all'articolo  14,
comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  svolge  con  le
modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini
((possono essere ridotti fino alla meta'.)) Le amministrazioni e  gli
enti coinvolti  ai  sensi  del  comma  2  si  esprimono  in  sede  di
conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal  proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da  inserire  nello
studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del
rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche  la  variante
urbanistica e delle metodologie da adottare  per  la  predisposizione
dello studio nonche' alla definizione delle condizioni  per  ottenere
gli  atti   di   assenso,   comunque   denominati,   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del  medesimo  progetto.  Entro  cinque
giorni  dal  termine  dei  lavori   della   conferenza   preliminare,
l'autorita' competente  trasmette  al  proponente  le  determinazioni
acquisite. 
    4.   L'autorita'   competente,   in   accordo   con   tutte    le
amministrazioni ed enti potenzialmente  interessati  e  competenti  a
esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio  del  progetto,  puo'
stabilire una riduzione dei termini della conferenza  di  servizi  di
cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, ((fornendo  congrua  motivazione
dei presupposti che determinano  tale  decisione  in  relazione  alle
risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede  di  conferenza
preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate  solo
in  presenza  di  significativi  elementi   emersi   nel   successivo
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati  di
cui al comma 4 dell'articolo 27-bis.)) Le amministrazioni e gli  enti
che non si esprimono nella  conferenza  di  servizi  preliminare  non
possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi
ostativi   alla   realizzazione   dell'intervento   nel   corso   del
procedimento di cui all'articolo 27-bis, ((salvo che in  presenza  di
significativi elementi nuovi, emersi nel corso di  tale  procedimento
anche a seguito delle osservazioni degli interessati».)) 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono    alla
realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  26-bis  (Fase  preliminare  al   provvedimento
          autorizzatorio  unico  regionale).  -  1.  Per  i  progetti
          sottoposti  a  valutazione   di   impatto   ambientale   di
          competenza regionale, il proponente puo' richiedere,  prima
          della  presentazione  dell'istanza  di   cui   all'articolo
          27-bis, l'avvio di una fase  preliminare  finalizzata  alla
          definizione delle informazioni da inserire nello studio  di
          impatto ambientale, del relativo  livello  di  dettaglio  e
          delle metodologie da adottare per la predisposizione  dello
          stesso  nonche'  alla  definizione  delle  condizioni   per
          ottenere le autorizzazioni, intese,  concessioni,  licenze,
          pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio del  progetto.
          Il  proponente  trasmette  all'autorita'   competente,   in
          formato elettronico, i seguenti documenti: 
                  a)  studio  preliminare   ambientale   ovvero   una
          relazione che, sulla base degli impatti ambientali  attesi,
          illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
          di impatto ambientale; 
                  b)  progetto  avente  un   livello   di   dettaglio
          equivalente al progetto di fattibilita'  tecnico  economica
          di cui all'articolo 23 del decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50. 
                2.  Entro  cinque  giorni  dalla   trasmissione,   la
          documentazione di cui al  comma  1  e'  pubblicata  e  resa
          accessibile, con modalita'  tali  da  garantire  la  tutela
          della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
          commerciali  indicate  dal   proponente,   nel   sito   web
          dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,
          a  tutte  le   amministrazioni   ed   enti   potenzialmente
          interessati  e  comunque  competenti  a  esprimersi   sulla
          realizzazione e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'   competente
          indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della
          legge  7   agosto   1990,   n.   241,   con   le   medesime
          amministrazioni ed enti. 
                3.  La  conferenza  di  servizi  preliminare  di  cui
          all'articolo 14, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo  14-bis
          della medesima legge e i termini sono ridotti  alla  meta'.
          Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del  comma
          2 si esprimono in sede  di  conferenza,  sulla  base  della
          documentazione prodotta dal proponente, relativamente  alla
          definizione delle informazioni  da  inserire  nello  studio
          preliminare ambientale, del relativo livello di  dettaglio,
          del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche
          la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per
          la predisposizione dello studio  nonche'  alla  definizione
          delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque
          denominati, necessari alla  realizzazione  e  all'esercizio
          del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine  dei
          lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente
          trasmette al proponente le determinazioni acquisite. 
                4. L'autorita' competente, in accordo  con  tutte  le
          amministrazioni  ed  enti  potenzialmente   interessati   e
          competenti   a    esprimersi    sulla    realizzazione    e
          sull'esercizio del progetto, puo' stabilire  una  riduzione
          dei termini della conferenza di servizi di cui al  comma  7
          dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in presenza di elementi  nuovi,
          tali da comportare notevoli  ripercussioni  negative  sugli
          interessi  coinvolti  emersi  nel  successivo  procedimento
          anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui
          al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni  e  gli
          enti che non  si  esprimono  nella  conferenza  di  servizi
          preliminare  non  possono   porre   condizioni,   formulare
          osservazioni   o   evidenziare   motivi    ostativi    alla
          realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di
          cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di  elementi
          nuovi, tali da comportare notevoli  ripercussioni  negative
          sugli  interessi  coinvolti  emersi  nel  corso   di   tale
          procedimento  anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
          interessati.».