Art. 24 
 
            Provvedimento autorizzatorio unico regionale 
 
  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed  e'
aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia  richiesta
anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine  di
cui  al  primo  periodo  l'amministrazione  competente  effettua   la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.»; 
    b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione  di  impatto
ambientale  e,  ove  necessarie,  la  valutazione  di   incidenza   e
l'autorizzazione integrata ambientale»  sono  soppresse,  e  dopo  il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ove il progetto  comporti  la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del  pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e,  ove  necessario,  la
valutazione ambientale strategica.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Entro i successivi  trenta  giorni  l'autorita'  competente
puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico,
come  indicate  dagli  enti  e  amministrazioni  competenti  al  loro
rilascio, assegnando un termine non superiore  a  trenta  giorni.  Su
richiesta  motivata  del  proponente  l'autorita'   competente   puo'
concedere, per una sola volta, la  sospensione  dei  termini  per  la
presentazione della documentazione integrativa  per  un  periodo  non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,  l'istanza  si
intende ritirata ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere  all'archiviazione.  L'autorita'  competente,  ricevuta  la
documentazione integrativa, la  pubblica  sul  proprio  sito  web  e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una  nuova  consultazione  del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto  a  quella  di
cui al comma 4.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      «7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo
32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
novanta giorni decorrenti ((dalla data  della  prima  riunione.))  La
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e  l'esercizio
del progetto. Nel caso in  cui  il  rilascio  di  titoli  abilitativi
settoriali sia compreso nell'ambito di  un'autorizzazione  unica,  le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso  partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale. 
      7-bis. Qualora  in  base  alla  normativa  di  settore  per  il
rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia  richiesto  un  livello
progettuale  esecutivo,  oppure  laddove  la   messa   in   esercizio
dell'impianto  o  l'avvio  dell'attivita'  necessiti  di   verifiche,
riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,
la amministrazione competente indica in conferenza le  condizioni  da
verificare, secondo  un  cronoprogramma  stabilito  nella  conferenza
stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate
dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o  integrate
solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nel  corso  del
successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 
      7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella  determinazione
motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui  al   comma   7
attribuiscano carattere  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza, costituiscano  variante  agli  ((strumenti  urbanistici))  e
vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27-bis del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 27-bis. - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
          competenza regionale il proponente  presenta  all'autorita'
          competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23,  comma  1,
          allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,
          licenze, pareri, concerti, nulla osta  e  assensi  comunque
          denominati, necessari alla  realizzazione  e  all'esercizio
          del medesimo progetto e indicati puntualmente  in  apposito
          elenco  predisposto  dal  proponente  stesso.  L'avviso  al
          pubblico di cui all'articolo 24,  comma  2,  reca  altresi'
          specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,
          parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
                2.   Entro   dieci   giorni    dalla    presentazione
          dell'istanza  l'autorita'  competente  verifica  l'avvenuto
          pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo  33,
          nonche' l'eventuale  ricorrere  della  fattispecie  di  cui
          all'articolo 32, comma 1, e comunica per via  telematica  a
          tutte   le   amministrazioni   ed    enti    potenzialmente
          interessati, e  comunque  competenti  ad  esprimersi  sulla
          realizzazione e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
          modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
          eventuali informazioni industriali o  commerciali  indicate
          dal proponente, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale. In caso di progetti che possono  avere  impatti
          rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
          e'  notificata  al  medesimo  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 32. 
                3. Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  2,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano la completezza della documentazione,  assegnando
          al proponente un termine perentorio non superiore a  trenta
          giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in  cui  sia
          richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo
          8 del decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre
          2010,  n.  160,  nel  termine  di  cui  al  primo   periodo
          l'amministrazione  competente  effettua  la  verifica   del
          rispetto dei requisiti per la procedibilita'. 
                4. Successivamente alla  verifica  della  completezza
          documentale, ovvero, in caso di richieste di  integrazioni,
          dalla  data  di  ricevimento  delle   stesse,   l'autorita'
          competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23,  comma
          1,  lettera  e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione
          nell'albo  pretorio   informatico   delle   amministrazioni
          comunali  territorialmente  interessate.  Tale   forma   di
          pubblicita' tiene luogo delle  comunicazioni  di  cui  agli
          articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso,  e
          per la durata di trenta  giorni,  il  pubblico  interessato
          puo' presentare osservazioni. Ove il progetto  comporti  la
          variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del
          pubblico interessato riguardano anche  tale  variazione  e,
          ove necessario, la valutazione ambientale strategica. 
                5.  Entro  i  successivi  trenta  giorni  l'autorita'
          competente   puo'   chiedere   al   proponente    eventuali
          integrazioni,  anche  concernenti  i   titoli   abilitativi
          compresi  nel  provvedimento  autorizzatorio  unico,   come
          indicate dagli enti e amministrazioni  competenti  al  loro
          rilascio, assegnando un  termine  non  superiore  a  trenta
          giorni. Su richiesta motivata  del  proponente  l'autorita'
          competente  puo'  concedere,  per  una   sola   volta,   la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          centottanta giorni. Qualora entro il termine  stabilito  il
          proponente  non  depositi  la  documentazione  integrativa,
          l'istanza  si  intende  ritirata  ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente  di  procedere  all'archiviazione.
          L'autorita'   competente,   ricevuta   la    documentazione
          integrativa, la pubblica sul proprio sito  web  e,  tramite
          proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione  del
          pubblico la cui durata e' ridotta della  meta'  rispetto  a
          quella di cui al comma 4. 
                6.  L'autorita'  competente  puo'  disporre  che   la
          consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo
          24-bis, comma 1, con le forme e le  modalita'  disciplinate
          dalle  regioni  e  dalle   province   autonome   ai   sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 8. 
                7. Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini  previsti
          dall'articolo   32   per   il   caso    di    consultazioni
          transfrontaliere, entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del
          termine per richiedere  integrazioni  di  cui  al  comma  5
          ovvero  dalla   data   di   ricevimento   delle   eventuali
          integrazioni documentali,  l'autorita'  competente  convoca
          una  conferenza  di  servizi  alla  quale  partecipano   il
          proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
          potenzialmente   interessate   per    il    rilascio    del
          provvedimento di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari
          alla realizzazione e all'esercizio del  progetto  richiesti
          dal proponente. La conferenza di servizi  e'  convocata  in
          modalita' sincrona  e  si  svolge  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il  termine  di
          conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di  novanta
          giorni decorrenti  dalla  data  della  prima  riunione.  La
          determinazione motivata di conclusione della conferenza  di
          servizi costituisce il provvedimento  autorizzatorio  unico
          regionale e comprende, recandone  l'indicazione  esplicita,
          il provvedimento di VIA e i titoli  abilitativi  rilasciati
          per la realizzazione e l'esercizio del progetto.  Nel  caso
          in cui il rilascio di  titoli  abilitativi  settoriali  sia
          compreso  nell'ambito  di   un'autorizzazione   unica,   le
          amministrazioni competenti per i singoli  atti  di  assenso
          partecipano  alla  conferenza  e   l'autorizzazione   unica
          confluisce   nel   provvedimento    autorizzatorio    unico
          regionale. 
                7-bis. Qualora in base alla normativa di settore  per
          il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia  richiesto
          un livello progettuale esecutivo, oppure laddove  la  messa
          in  esercizio  dell'impianto   o   l'avvio   dell'attivita'
          necessiti di verifiche, riesami  o  nulla  osta  successivi
          alla realizzazione dell'opera  stessa,  la  amministrazione
          competente  indica   in   conferenza   le   condizioni   da
          verificare,  secondo  un  cronoprogramma  stabilito   nella
          conferenza stessa, per il rilascio del  titolo  definitivo.
          Le condizioni  indicate  dalla  conferenza  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi  emersi  nel  corso  del  successivo
          procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 
                7-ter. Laddove  uno  o  piu'  titoli  compresi  nella
          determinazione motivata di conclusione della conferenza  di
          cui  al  comma  7  attribuiscano  carattere   di   pubblica
          utilita',   indifferibilita'   e   urgenza,   costituiscano
          variante agli strumenti urbanistici e  vincolo  preordinato
          all'esproprio,   la   determinazione    conclusiva    della
          conferenza ne da' atto. 
                8. Tutti i termini del  procedimento  si  considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e  2-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
                9. Le condizioni e le misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata  ambientale  e  contenute  nel
          provvedimento   autorizzatorio   unico   regionale,    sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma  7,
          sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate  con
          le  modalita'  previste  dalle  relative  disposizioni   di
          settore  da  parte  delle  amministrazioni  competenti  per
          materia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160: 
                «Art.  8  (Raccordi  procedimentali   con   strumenti
          urbanistici).  -  1.  Nei  comuni  in  cui   lo   strumento
          urbanistico non individua aree  destinate  all'insediamento
          di impianti  produttivi  o  individua  aree  insufficienti,
          fatta  salva  l'applicazione  della   relativa   disciplina
          regionale, l'interessato puo'  richiedere  al  responsabile
          del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui
          agli articoli da 14 a 14-quinquies  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in  seduta
          pubblica.  Qualora  l'esito  della  conferenza  di  servizi
          comporti la variazione  dello  strumento  urbanistico,  ove
          sussista l'assenso della Regione espresso in  quella  sede,
          il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del
          Consiglio comunale, ove esistente, che  lo  sottopone  alla
          votazione del  Consiglio  nella  prima  seduta  utile.  Gli
          interventi  relativi  al  progetto,  approvato  secondo  le
          modalita' previste  dal  presente  comma,  sono  avviati  e
          conclusi dal  richiedente  secondo  le  modalita'  previste
          all'articolo  15  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380. 
                2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite  il
          SUAP  all'ufficio  comunale  competente  per   materia   di
          pronunciarsi entro trenta giorni  sulla  conformita',  allo
          stato degli atti, dei  progetti  preliminari  dai  medesimi
          sottoposti  al  suo  parere  con  i  vigenti  strumenti  di
          pianificazione paesaggistica, territoriale  e  urbanistica,
          senza che cio' pregiudichi  la  definizione  dell'eventuale
          successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il
          responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato  del
          procedimento  con  riduzione  della   meta'   dei   termini
          previsti. 
                3.  Sono  escluse  dall'applicazione   del   presente
          articolo le procedure afferenti alle strutture  di  vendita
          di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2,  2-bis  e
          articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
                2. Nei casi in cui disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
                4.   Nei   casi   in   cui,   tenendo   conto   della
          sostenibilita'    dei    tempi     sotto     il     profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura   degli
          interessi   pubblici   tutelati   e    della    particolare
          complessita' del procedimento, sono indispensabili  termini
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti di competenza delle amministrazioni statali  e
          degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma  3
          sono  adottati  su  proposta  anche  dei  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione  normativa  e  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non  possono
          comunque  superare  i  centottanta  giorni,  con  la   sola
          esclusione dei procedimenti di acquisto della  cittadinanza
          italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 
                4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   misurano   e
          pubblicano nel proprio sito internet  istituzionale,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
          conclusione dei  procedimenti  amministrativi  di  maggiore
          impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli  con
          i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa  in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
          e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
          dei  procedimenti,  nonche'  le  ulteriori   modalita'   di
          pubblicazione di cui al primo periodo. 
                5.  Fatto  salvo  quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
                6. I termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
                7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
                8.    La    tutela    in    materia    di    silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
                8-bis. Le determinazioni relative  ai  provvedimenti,
          alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e  agli  atti
          di assenso comunque denominati, adottate dopo  la  scadenza
          dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma  2,  lettera
          c),  17-bis,  commi  1   e   3,   20,   comma   1,   ovvero
          successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 7, nonche'  i  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti, di cui all'articolo 19, commi  3  e  6-bis,  primo
          periodo,  adottati  dopo  la  scadenza  dei   termini   ivi
          previsti, sono inefficaci, fermo restando  quanto  previsto
          dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i  presupposti  e
          le condizioni. 
                9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
                9-bis. L' organo di  governo  individua  un  soggetto
          nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
          unita' organizzativa cui attribuire il  potere  sostitutivo
          in caso di inerzia. Nell'ipotesi di  omessa  individuazione
          il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente
          generale o, in mancanza, al dirigente preposto  all'ufficio
          o in  mancanza  al  funzionario  di  piu'  elevato  livello
          presente nell'amministrazione.  Per  ciascun  procedimento,
          sul sito  internet  istituzionale  dell'amministrazione  e'
          pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben
          visibile  nella  homepage,  l'indicazione  del  soggetto  o
          dell'unita' organizzativa a cui  e'  attribuito  il  potere
          sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai  sensi
          e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in  caso
          di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
                9-ter.  Decorso  inutilmente  il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
          comma 9-bis, d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato,
          esercita il potere sostitutivo e,  entro  un  termine  pari
          alla meta' di quello originariamente previsto, conclude  il
          procedimento attraverso le strutture competenti  o  con  la
          nomina di un commissario. 
                9-quater. Il responsabile individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
                9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in  ritardo
          su istanza di parte sono espressamente indicati il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
                «Art.   2-bis    (Conseguenze    per    il    ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti  di  cui  all'
          articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti  al  risarcimento  del
          danno ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza
          dolosa  o  colposa   del   termine   di   conclusione   del
          procedimento. 
                1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad
          esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei
          concorsi pubblici, in caso di inosservanza del  termine  di
          conclusione del procedimento ad istanza di  parte,  per  il
          quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,  l'istante  ha
          diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo  alle
          condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla  legge  o,
          sulla base della legge, da un regolamento emanato ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere  a
          titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.». 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera
          d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis, comma 7, con  la  partecipazione  contestuale,  ove
          possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
          amministrazioni competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei
          beni culturali e della salute dei cittadini, il termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 29-octies,
          29-decies e 29-quattuordecies  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006: 
                «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
          competente   riesamina   periodicamente    l'autorizzazione
          integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
          condizioni. 
                2. Il riesame tiene conto  di  tutte  le  conclusioni
          sulle    BAT,    nuove    o     aggiornate,     applicabili
          all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione  e'
          stata  concessa  o  da  ultimo  riesaminata,   nonche'   di
          eventuali   nuovi   elementi   che   possano   condizionare
          l'esercizio dell'installazione. Nel caso  di  installazioni
          complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni  sulle
          BAT, il  riferimento  va  fatto,  per  ciascuna  attivita',
          prevalentemente alle conclusioni sulle  BAT  pertinenti  al
          relativo settore industriale. 
                3.  Il  riesame  con  valenza,   anche   in   termini
          tariffari,  di  rinnovo  dell'autorizzazione  e'   disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
                  a) entro quattro anni dalla data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   delle
          decisioni relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite
          all'attivita' principale di un'installazione; 
                  b) quando  sono  trascorsi  10  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
                4.  Il  riesame  e'  inoltre  disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
                  a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero,  in
          caso di installazioni di  competenza  statale,  a  giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
                  b) le migliori tecniche  disponibili  hanno  subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
                  c) a giudizio di una amministrazione competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
                  d) sviluppi delle norme di  qualita'  ambientali  o
          nuove disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o
          regionali lo esigono; 
                  e) una  verifica  di  cui  all'articolo  29-sexies,
          comma 4-bis, lettera  b),  ha  dato  esito  negativo  senza
          evidenziare violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,
          indicando  conseguentemente  la  necessita'  di  aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
                5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
          da parte dell'autorita' competente,  il  gestore  presenta,
          entro il termine determinato dall'autorita'  competente  in
          base alla prevista  complessita'  della  documentazione,  e
          compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso  in  cui  la
          necessita'  di  avviare  il  riesame   interessi   numerose
          autorizzazioni, in base ad un apposito calendario  annuale,
          tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame  delle
          condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
          i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
          consentano    un    confronto    tra    il    funzionamento
          dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
          sulle BAT applicabili e i livelli  di  emissione  associati
          alle migliori tecniche disponibili  nonche',  nel  caso  di
          riesami relativi all'intera installazione,  l'aggiornamento
          di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter,  comma
          1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b),  la  domanda  di
          riesame  e'  comunque  presentata  entro  il  termine   ivi
          indicato. Nel caso di  inosservanza  del  predetto  termine
          l'autorizzazione   si   intende   scaduta.    La    mancata
          presentazione nei tempi indicati  di  tale  documentazione,
          completa dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa,
          comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
          euro, con l'obbligo di provvedere  entro  i  successivi  90
          giorni.  Al  permanere  dell'inadempimento   la   validita'
          dell'autorizzazione,  previa  diffida,   e'   sospesa.   In
          occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
          tutte le informazioni provenienti  dai  controlli  o  dalle
          ispezioni. 
                6. Entro quattro anni  dalla  data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Unione   europea   delle
          decisioni   sulle   conclusioni    sulle    BAT    riferite
          all'attivita' principale di  un'installazione,  l'autorita'
          competente verifica che: 
                  a)  tutte  le  condizioni  di  autorizzazione   per
          l'installazione  interessata  siano   riesaminate   e,   se
          necessario,  aggiornate  per  assicurare  il  rispetto  del
          presente   decreto   in   particolare,   se    applicabile,
          dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
                  b) l'installazione sia conforme a  tali  condizioni
          di autorizzazione. 
                7. Il ritardo nella presentazione  della  istanza  di
          riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non
          puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
          tempi  fissati  per  l'adeguamento   dell'esercizio   delle
          installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 
                8. Nel caso di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti  registrata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          1221/2009, il termine di cui al comma  3,  lettera  b),  e'
          esteso a sedici anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
          predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
          cui   all'articolo   29-quater,   il   riesame   di   detta
          autorizzazione e' effettuato almeno  ogni  sedici  anni,  a
          partire dal primo successivo riesame. 
                9. Nel caso di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO  14001,  il
          termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso  a  dodici
          anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
          successiva   all'autorizzazione   di    cui    all'articolo
          29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
          almeno ogni dodici anni, a  partire  dal  primo  successivo
          riesame. 
                10. Il procedimento di riesame  e'  condotto  con  le
          modalita'  di  cui  agli  articoli  29-ter,  comma   4,   e
          29-quater.   In   alternativa   alle   modalita'   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  3,  la  partecipazione  del
          pubblico alle decisioni puo' essere  assicurata  attraverso
          la pubblicazione nel sito web istituzionale  dell'autorita'
          competente. 
                11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente  in
          merito al riesame, il gestore  continua  l'attivita'  sulla
          base dell'autorizzazione in suo possesso.». 
                «Art.   29-decies    (Rispetto    delle    condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
          prima   di    dare    attuazione    a    quanto    previsto
          dall'autorizzazione   integrata    ambientale,    ne    da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
                2. A far data dall'invio della comunicazione  di  cui
          al comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e
          ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile  degli
          accertamenti  di  cui  al  comma  3,  i  dati  relativi  ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale,  secondo   modalita'   e   frequenze
          stabilite    nell'autorizzazione    stessa.     L'autorita'
          competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del
          pubblico  tramite   gli   uffici   individuati   ai   sensi
          dell'articolo   29-quater,   comma   3,   ovvero   mediante
          pubblicazione sul sito internet  dell'autorita'  competente
          ai sensi  dell'articolo  29-quater,  comma  2.  Il  gestore
          provvede, altresi', ad informare immediatamente i  medesimi
          soggetti   in   caso   di   violazione   delle   condizioni
          dell'autorizzazione,  adottando  nel  contempo  le   misure
          necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la
          conformita'. 
                3.  L'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale,  o,
          negli altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  accertano,  secondo   quanto   previsto   e
          programmato  nell'autorizzazione  ai  sensi   dell'articolo
          29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: 
                  a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
                  b)  la  regolarita'  dei  controlli  a  carico  del
          gestore, con particolare riferimento alla regolarita' delle
          misure e dei dispositivi di  prevenzione  dell'inquinamento
          nonche' al rispetto dei valori limite di emissione; 
                  c) che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai  propri
          obblighi  di  comunicazione  e  in  particolare  che  abbia
          informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
                4. Ferme restando le misure di controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
                5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi
          3  e  4,  il  gestore  deve  fornire   tutta   l'assistenza
          necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
          relativa  all'impianto,  per  prelevare  campioni   e   per
          raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai  fini  del
          presente decreto. A tal fine, almeno dopo  ogni  visita  in
          loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige  una
          relazione che contiene i  pertinenti  riscontri  in  merito
          alla  conformita'  dell'installazione  alle  condizioni  di
          autorizzazione  e  le  conclusioni  riguardanti   eventuali
          azioni da intraprendere.  La  relazione  e'  notificata  al
          gestore interessato e all'autorita'  competente  entro  due
          mesi dalla  visita  in  loco  ed  e'  resa  disponibile  al
          pubblico, conformemente al  comma  8,  entro  quattro  mesi
          dalla visita in loco. Fatto salvo il comma  9,  l'autorita'
          competente provvede affinche' il gestore, entro un  termine
          ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure  che  ritiene
          necessarie, tenendo in  particolare  considerazione  quelle
          proposte nella relazione. 
                6. Gli esiti dei controlli  e  delle  ispezioni  sono
          comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
          le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure  da
          adottare. 
                7. Ogni organo che  svolge  attivita'  di  vigilanza,
          controllo,  ispezione  e  monitoraggio  su   impianti   che
          svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII,  e  che
          abbia  acquisito   informazioni   in   materia   ambientale
          rilevanti ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,
          comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
          notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
                8.  I  risultati  del  controllo   delle   emissioni,
          richiesti dalle  condizioni  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale e in possesso dell'autorita' competente,  devono
          essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio
          individuato all'articolo 29-quater, comma 3,  nel  rispetto
          di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto  2005,
          n. 195. 
                9.  In  caso  di  inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
          ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
          di  sicurezza  di   cui   all'articolo   29-quattuordecies,
          l'autorita' competente procede secondo  la  gravita'  delle
          infrazioni: 
                  a) alla diffida, assegnando  un  termine  entro  il
          quale devono essere eliminate le inosservanze,  nonche'  un
          termine entro cui, fermi restando gli obblighi del  gestore
          in materia di autonoma adozione di misure di  salvaguardia,
          devono  essere  applicate  tutte  le   appropriate   misure
          provvisorie  o  complementari  che  l'autorita'  competente
          ritenga   necessarie   per   ripristinare    o    garantire
          provvisoriamente la conformita'; 
                  b)   alla   diffida   e   contestuale   sospensione
          dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
          situazioni che costituiscano un pericolo immediato  per  la
          salute umana  o  per  l'ambiente  o  nel  caso  in  cui  le
          violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
          anno. Decorso il  tempo  determinato  contestualmente  alla
          diffida,  la  sospensione  e'  automaticamente   prorogata,
          finche' il gestore  non  dichiara  di  aver  individuato  e
          risolto il problema che  ha  causato  l'inottemperanza.  La
          sospensione e' inoltre  automaticamente  rinnovata  a  cura
          dell'autorita'  di  controllo  di  cui  al  comma  3,  alle
          medesime condizioni e  durata  individuate  contestualmente
          alla diffida, se i controlli sul successivo  esercizio  non
          confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
          in relazione alle situazioni che, costituendo  un  pericolo
          immediato per la salute umana  o  per  l'ambiente,  avevano
          determinato la precedente sospensione; 
                  c) alla revoca dell'autorizzazione e alla  chiusura
          dell'installazione, in caso  di  mancato  adeguamento  alle
          prescrizioni imposte con la diffida e in caso di  reiterate
          violazioni che determinino  situazioni  di  pericolo  o  di
          danno per l'ambiente; 
                  d) alla chiusura dell'installazione,  nel  caso  in
          cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza  di
          autorizzazione. 
                10.  In  caso  di  inosservanza  delle   prescrizioni
          autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si  manifestino
          situazioni di pericolo o di danno per  la  salute,  ne  da'
          comunicazione al  sindaco  ai  fini  dell'assunzione  delle
          eventuali misure  ai  sensi  dell'articolo  217  del  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
                11. L'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la
          Ricerca ambientale esegue i controlli di  cui  al  comma  3
          anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per
          la protezione  dell'ambiente  territorialmente  competenti,
          nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03,  comma  5,
          del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
                11-bis.  Le  attivita'  ispettive  in  sito  di   cui
          all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui  al  comma  4
          sono definite in un piano d'ispezione ambientale a  livello
          regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
          della   Provincia   autonoma,    sentito    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          garantire  il  coordinamento  con  quanto  previsto   nelle
          autorizzazioni integrate statali ricadenti nel  territorio,
          e caratterizzato dai seguenti elementi: 
                  a)  un'analisi  generale  dei  principali  problemi
          ambientali pertinenti; 
                  b) la identificazione della zona geografica coperta
          dal piano d'ispezione; 
                  c) un  registro  delle  installazioni  coperte  dal
          piano; 
                  d) le procedure per  l'elaborazione  dei  programmi
          per le ispezioni ambientali ordinarie; 
                  e) le procedure  per  le  ispezioni  straordinarie,
          effettuate per indagare nel piu' breve tempo  possibile  e,
          se  necessario,  prima  del   rilascio,   del   riesame   o
          dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le  denunce  ed  i
          casi gravi di incidenti,  di  guasti  e  di  infrazione  in
          materia ambientale; 
                  f) se necessario, le  disposizioni  riguardanti  la
          cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione. 
                11-ter Il periodo tra due visite in loco  non  supera
          un anno per le installazioni che presentano i  rischi  piu'
          elevati, tre anni per le  installazioni  che  presentano  i
          rischi meno elevati, sei  mesi  per  installazioni  per  le
          quali la precedente  ispezione  ha  evidenziato  una  grave
          inosservanza  delle  condizioni  di  autorizzazione.   Tale
          periodo e' determinato, tenendo conto  delle  procedure  di
          cui  al  comma  11-bis,  lettera  d),  sulla  base  di  una
          valutazione sistematica effettuata dalla  Regione  o  dalla
          Provincia   autonoma   sui    rischi    ambientali    delle
          installazioni interessate, che considera almeno: 
                  a)   gli   impatti   potenziali   e   reali   delle
          installazioni   interessate   sulla    salute    umana    e
          sull'ambiente, tenendo conto dei  livelli  e  dei  tipi  di
          emissioni, della sensibilita' dell'ambiente  locale  e  del
          rischio di incidenti; 
                  b) il livello di  osservanza  delle  condizioni  di
          autorizzazione; 
                  c)  la  partecipazione  del  gestore   al   sistema
          dell'Unione di ecogestione e  audit  (EMAS)  (a  norma  del
          regolamento (CE) n. 1221/2009.». 
                «Art. 29-quattuordecies  (Sanzioni).  -  1.  Chiunque
          esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII  alla
          Parte Seconda senza essere in possesso  dell'autorizzazione
          integrata ambientale,  o  dopo  che  la  stessa  sia  stata
          sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto  fino
          ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
          caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
          di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
          di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato  5
          alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o  il
          recupero, o lo smaltimento di rifiuti  pericolosi,  nonche'
          nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
          chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
          da sei mesi a due anni  e  dell'ammenda  da  5.000  euro  a
          52.000 euro. Se l'esercizio non  autorizzato  riguarda  una
          discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
          discarica abusiva,  se  di  proprieta'  dell'autore  o  del
          compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
          o di ripristino dello stato dei luoghi. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica
          la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.500  euro  a
          15.000 euro nei confronti  di  colui  che  pur  essendo  in
          possesso dell'autorizzazione integrata  ambientale  non  ne
          osserva le prescrizioni o quelle  imposte  dall'  autorita'
          competente. 
                3. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte  dall'  autorita'  competente
          nel caso in cui l'inosservanza: 
                  a) sia costituita da violazione dei  valori  limite
          di  emissione,  rilevata  durante  i   controlli   previsti
          nell'autorizzazione  o  nel  corso  di  ispezioni  di   cui
          all'articolo 29-decies, commi  4  e  7,  a  meno  che  tale
          violazione non sia contenuta in margini di  tolleranza,  in
          termini    di     frequenza     ed     entita',     fissati
          nell'autorizzazione stessa; 
                  b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 
                  c) sia relativa a scarichi recapitanti  nelle  aree
          di salvaguardia delle risorse idriche destinate al  consumo
          umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici  posti
          nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 
                4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il  fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,   si   applica   la   pena
          dell'ammenda  da  5.000  euro  a  26.000  euro  e  la  pena
          dell'arresto fino a due  anni  qualora  l'inosservanza  sia
          relativa: 
                  a)  alla  gestione  di   rifiuti   pericolosi   non
          autorizzati; 
                  b) allo scarico di sostanze pericolose di cui  alle
          tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; 
                  c) a casi in cui il superamento dei  valori  limite
          di emissione determina  anche  il  superamento  dei  valori
          limite  di  qualita'  dell'aria  previsti   dalla   vigente
          normativa; 
                  d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 
                5.  Chiunque  sottopone  una  installazione  ad   una
          modifica sostanziale  senza  l'autorizzazione  prevista  e'
          punito con la pena dell'arresto  fino  ad  un  anno  o  con
          l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 
                6. Ferma restando l'applicazione  del  comma  3,  nel
          caso in cui per  l'esercizio  dell'impianto  modificato  e'
          necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
          colui il quale sottopone una installazione ad una  modifica
          non  sostanziale  senza   aver   effettuato   le   previste
          comunicazioni o  senza  avere  atteso  il  termine  di  cui
          all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
                7.  E'  punito   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 5.000 euro  a  52.000  euro  il  gestore  che
          omette   di   trasmettere   all'autorita'   competente   la
          comunicazione prevista  all'articolo  29-decies,  comma  1,
          nonche'  il   gestore   che   omette   di   effettuare   le
          comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei
          termini  di  cui  al  comma   3   del   medesimo   articolo
          29-undecies. 
                8.  E'  punito   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.500 euro  a  11.000  euro  il  gestore  che
          omette di  comunicare  all'autorita'  competente,  all'ente
          responsabile  degli  accertamenti   di   cui   all'articolo
          29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi
          alle  misurazioni  delle  emissioni  di  cui   all'articolo
          29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato  adempimento
          riguardi  informazioni  inerenti  la  gestione  di  rifiuti
          pericolosi  la  sanzione   amministrativa   pecuniaria   e'
          sestuplicata.  La  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'
          ridotta  ad  un  decimo  se  il   gestore   effettua   tali
          comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero  le
          effettua formalmente incomplete o  inesatte  ma,  comunque,
          con   tutti   gli   elementi   informativi   essenziali   a
          caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto. 
                9. Si applica la pena di  cui  all'articolo  483  del
          codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui
          al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 
                10.  E'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 5.000 euro a  26.000  euro  il  gestore  che,
          senza  giustificato  e  documentato   motivo,   omette   di
          presentare,   nel    termine    stabilito    dall'autorita'
          competente,   la   documentazione   integrativa    prevista
          all'articolo 29-quater, comma 8,  o  la  documentazione  ad
          altro  titolo  richiesta  dall'autorita'   competente   per
          perfezionare  un'istanza  del  gestore  o  per   consentire
          l'avvio di un procedimento di riesame. 
                11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste
          dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
          ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
                12. Le sanzioni sono irrogate dal  prefetto  per  gli
          impianti di competenza statale e dall'autorita'  competente
          per gli altri impianti. 
                13.  I  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie di  competenza  statale,
          per le  violazioni  previste  dal  presente  decreto,  sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  I  soli
          proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
          comma  7,  limitatamente  alla   violazione   dell'articolo
          29-undecies, comma 1, e al comma 10, con  esclusione  della
          violazione di cui  all'articolo  29-quater,  comma  8,  del
          presente articolo, nonche' di cui  all'articolo  29-octies,
          commi  5  e  5-ter,  sono  successivamente  riassegnati  ai
          pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e sono  destinati  a
          potenziare le ispezioni ambientali  straordinarie  previste
          dal   presente   decreto,   in   particolare   all'articolo
          29-decies, comma 4,  nonche'  le  ispezioni  finalizzate  a
          verificare  il  rispetto  degli  obblighi  ambientali   per
          impianti ancora privi di autorizzazione. 
                14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte
          Seconda,  dalla  data  della  prima  comunicazione  di  cui
          all'articolo  29-decies,  comma  1,  non  si  applicano  le
          sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative
          a fattispecie oggetto del presente  articolo,  a  meno  che
          esse non configurino anche un piu' grave reato.».