Art. 36 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza 
 
  1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro
quote di reddito di  emergenza  (di  seguito  «Rem»),  relative  alle
mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto
previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69. Ciascuna quota e' della misura prevista al  comma  1  del  citato
articolo 12. 
  2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1,
si applicano i requisiti previsti  dall'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del
reddito familiare di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo
articolo 12, che e' riferito al mese di aprile 2021. 
  3. La domanda per  le  quote  di  Rem  e'  presentata  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro  il  31  luglio  2021
tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo  Istituto  e
presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo  82  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  5. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di  884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
primo periodo del presente comma  e  comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo,  pari  a
884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12  del
          citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: 
                «Art.  12  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          Reddito di emergenza). - 1. Nell'anno 2021, il  reddito  di
          emergenza di seguito  «Rem»  di  cui  all'articolo  82  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare  di
          cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n.
          34 del 2020, relative alle mensilita' di  marzo,  aprile  e
          maggio  2021,  ai  nuclei  familiari   in   condizioni   di
          necessita'   economica   in   conseguenza    dell'emergenza
          epidemiologica  da   COVID-19   che   siano   in   possesso
          cumulativamente dei seguenti requisiti: 
                  a) un valore del  reddito  familiare  nel  mese  di
          febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
          cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n.  34  del
          2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in
          locazione, fermo restando  l'ammontare  del  beneficio,  la
          soglia e' incrementata di un dodicesimo  del  valore  annuo
          del canone di locazione come dichiarato  ai  fini  ISEE  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          5 dicembre 2013, n. 159; 
                  b) assenza nel nucleo familiare di  componenti  che
          percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di  cui
          all'articolo 10 del presente decreto-legge; 
                  c) possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  2,
          lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni
          di incompatibilita' di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
          dell'articolo 82 del  decreto-legge  n.  34  del  2020.  Il
          requisito di cui al comma 2, lettera c),  dell'articolo  82
          del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 82 (Reddito  di  emergenza).  -  1.  Ai  nuclei
          familiari  in  condizioni  di   necessita'   economica   in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,
          identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
          3, e' riconosciuto un  sostegno  al  reddito  straordinario
          denominato Reddito di  emergenza  (di  seguito  "Rem").  Le
          domande per il Rem sono presentate  entro  il  termine  del
          mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
          ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
                2. Il Rem e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in
          possesso cumulativamente, al  momento  della  domanda,  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) residenza in Italia, verificata con  riferimento
          al componente richiedente il beneficio; 
                  b) un valore del reddito  familiare,  nel  mese  di
          aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare  di
          cui al comma 5; 
                  c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
          riferimento all'anno 2019 inferiore a una  soglia  di  euro
          10.000, accresciuta  di  euro  5.000  per  ogni  componente
          successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
          predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
          presenza  nel  nucleo  familiare  di   un   componente   in
          condizione di disabilita' grave o  di  non  autosufficienza
          come definite  ai  fini  dell'Indicatore  della  Situazione
          Economica  Equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159; 
                  d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
                2-bis. Ai fini del riconoscimento del  Rem  ai  sensi
          del comma 2 del presente  articolo,  durante  lo  stato  di
          emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
          il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1  e  1-bis
          dell'articolo 5 del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,
          n. 80, non  si  applicano,  previa  autocertificazione,  in
          presenza di persone minori di eta' o meritevoli di  tutela,
          quali  soggetti  malati  gravi,  disabili,  in  difficolta'
          economica e senza dimora, aventi  i  requisiti  di  cui  al
          citato  articolo  5  del  decreto-legge  n.  47  del  2014,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014. 
                3. Il Rem non e'  compatibile  con  la  presenza  nel
          nucleo familiare di componenti  che  percepiscono  o  hanno
          percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28,
          29, 30 e  38  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, ovvero  di  una  delle  indennita'  disciplinate  in
          attuazione  dell'articolo  44  del  medesimo  decreto-legge
          ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85
          del  presente  decreto-legge.  Il  Rem  non   e'   altresi'
          compatibile  con  la  presenza  nel  nucleo  familiare   di
          componenti che siano al momento della domanda in una  delle
          seguenti condizioni: 
                  a) essere titolari di pensione diretta o  indiretta
          ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'; 
                  b)  essere  titolari  di  un  rapporto  di   lavoro
          dipendente la cui retribuzione  lorda  sia  superiore  agli
          importi di cui al comma 5; 
                  c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di
          cui al Capo I del decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, ovvero le misure aventi finalita'  analoghe  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. 
                4.  Ai  fini  dell'accesso  e  della   determinazione
          dell'ammontare del Rem: 
                  a)  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
                  b) il reddito familiare e' inclusivo  di  tutte  le
          componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, ed e' riferito al  mese  di  aprile  2020  secondo  il
          principio di cassa; 
                  c) il patrimonio mobiliare  e'  definito  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
                5. Ciascuna  quota  del  Rem  e'  determinata  in  un
          ammontare  pari   a   400   euro,   moltiplicati   per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
          n. 4, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a  800
          euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui  nel
          nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
          disabilita' grave o non autosufficienza  come  definite  ai
          fini ISEE. 
                6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano
          in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
          coloro che sono ricoverati in istituti  di  cura  di  lunga
          degenza o altre  strutture  residenziali  a  totale  carico
          dello Stato o di altra amministrazione pubblica.  Nel  caso
          in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra  i  suoi
          componenti soggetti di cui al primo periodo,  il  parametro
          della  scala  di  equivalenza  non  tiene  conto  di   tali
          soggetti. 
                7. Il Rem e' riconosciuto  ed  erogato  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS) previa  richiesta
          tramite  modello  di  domanda  predisposto   dal   medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. Le  richieste  di  Rem  possono  essere  presentate
          presso i centri di assistenza fiscale di  cui  all'articolo
          32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  previa
          stipula di una convenzione con l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS). Le  richieste  del  Rem  possono
          essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
          di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
          numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui  al
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
                8. Ai fini della verifica del possesso dei  requisiti
          di cui al comma 2, lettera c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle
          entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi  e  alle
          giacenze medie del patrimonio mobiliare dei  componenti  il
          nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nelle
          modalita' previste ai fini ISEE. 
                9. Nel caso in cui in esito a verifiche  e  controlli
          emerga il mancato possesso dei requisiti, il  beneficio  e'
          immediatamente revocato, ferma restando la restituzione  di
          quanto indebitamente percepito e  le  sanzioni  previste  a
          legislazione. 
                10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un
          limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
          iscrivere su apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali
          denominato "Fondo per  il  Reddito  di  emergenza".  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del presente  comma  e  comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
          stipula della convenzione di cui al comma 7 e'  autorizzato
          un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. 
                11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
          959,6 milioni di euro si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          265.».