Art. 37 
 
                 Reddito di ultima istanza in favore 
                 dei professionisti con disabilita' 
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1-bis ((sono aggiunti)) i seguenti: 
  «1-ter.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di   cui
all'articolo 44, per gli iscritti agli enti  di  diritto  privato  di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni  emolumento  corrisposto  dai
medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di  invalidita'  e
avente natura previdenziale, che  risponda  alle  medesime  finalita'
dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato,  e'
equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma. 
  1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare  domanda  per
la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   44,   i
lavoratori iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di  previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509  e
10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al  comma
1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata  con
le medesime modalita' previste dal decreto ((del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.)) 
  1-sexies. L'indennita'  di  cui  al  comma  1-ter  e'  erogata  dai
rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di  8,5
milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al
monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di  spesa  e  comunicano  i
risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  8,5  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31 (Incumulabilita' tra indennita').  -  1.  Le
          indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29,  30  e  38  non
          sono tra esse cumulabili e non sono  altresi'  riconosciute
          ai percettori di  reddito  di  cittadinanza  ai  sensi  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
                1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29,
          30, 38 e 44 sono  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                1-ter. Ai fini della  corresponsione  dell'indennita'
          di cui all'articolo 44,  per  gli  iscritti  agli  enti  di
          diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai
          decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509  e  10  febbraio
          1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti
          ad integrazione del  reddito  a  titolo  di  invalidita'  e
          avente natura previdenziale,  che  risponda  alle  medesime
          finalita' dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso
          sia denominato, e' equiparato all'assegno medesimo  per  le
          finalita' del medesimo comma. 
                1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare
          domanda  per  la  corresponsione  dell'indennita'  di   cui
          all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto
          privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter,  che
          non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                1-quinquies. La domanda di cui al comma  1-quater  e'
          presentata con le medesime modalita' previste  dal  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28  marzo
          2020,  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                1-sexies. L'indennita'  di  cui  al  comma  1-ter  e'
          erogata dai rispettivi enti di  previdenza  nel  limite  di
          spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per  l'anno  2021.
          Gli enti  di  previdenza  provvedono  al  monitoraggio  del
          rispetto del limite di spesa e comunicano  i  risultati  di
          tale attivita' al Ministero del Lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi  di
          scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
          limite di spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
          concessori.».