((Art. 37 bis 
 
           Incremento del Fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Al fine di potenziare  l'assistenza  e  i  servizi  relativi  ai
progetti di vita indipendente per le persone con  disabilita'  e  non
autosufficienti,  il  Fondo  per  le  non  autosufficienze   di   cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 40 milioni di euro per  l'anno  2022  per  finanziare
programmi  di  assistenza  domiciliare   e   assistenza   domiciliare
integrata. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo del comma  1264  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «1. - 1263. (Omissis). 
                1264. Al fine di garantire l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
                (Omissis).». 
                
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.