((Art. 37 ter 
 
          Misure in favore dei lavoratori socialmente utili 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 495,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere  all'assunzione  a  tempo
indeterminato anche le  amministrazioni  pubbliche  presso  le  quali
risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori  socialmente  utili
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  28  febbraio
2000, n. 81. 
  2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento,
la  manifestazione  di  interesse  all'avvio   della   procedura   di
stabilizzazione di cui all'articolo 1,  comma  495,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' espressa dall'organo commissariale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  495  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                «1. - 494. (Omissis). 
                495. Al fine di semplificare  le  assunzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145,  le  amministrazioni   pubbliche   utilizzatrici   dei
          lavoratori socialmente utili di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
          all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  7  agosto
          1997,  n.  280,  nonche'  dei  lavoratori  gia'  rientranti
          nell'abrogato  articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori  impegnati  in
          attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
          lavoro a tempo determinato o  contratti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa nonche' mediante altre  tipologie
          contrattuali,  possono  procedere  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale, anche in  deroga,  fino  al  31  luglio  2021  in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
          vincoli assunzionali previsti dalla normativa limitatamente
          alle  risorse  di  cui  al  comma  497,  primo  periodo.  I
          lavoratori  che  alla  data  del  31  dicembre  2016  erano
          impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai  sensi
          degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera  b),
          del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni  che
          ne  erano  utilizzatrici  alla  predetta  data,   a   tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale, anche  in  deroga,  per  il  solo  anno  2021  in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla normativa limitatamente alle risorse di cui al  primo
          periodo del comma 497 del presente articolo. 
                (Omissis).». 
                
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
          modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili,  a
          norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17  maggio  1999,
          n. 144): 
                «Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati).  -  1.
          Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,  salvo
          quanto previsto dall'articolo  10,  comma  1,  ai  soggetti
          impegnati in progetti di lavori  socialmente  utili  e  che
          abbiano effettivamente maturato dodici mesi  di  permanenza
          in tali attivita' nel periodo dal 1°  gennaio  1998  al  31
          dicembre 1999. 
                (Omissis).».