Art. 38 
 
                  Disposizioni in materia di NASPI 
             ((e di trattamento di mobilita' in deroga)) 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le  prestazioni  in  pagamento  dal
((1° giugno)) 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione  dell'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e  le  stesse
sono confermate nell'importo in pagamento alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel
periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa  fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1°  gennaio  2022  trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22 e l'importo  delle  prestazioni  in  pagamento  con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando  le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 ((milioni di euro)) per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  ((2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al  periodo  dal
1° febbraio al 31 dicembre  2021,  ai  lavoratori  beneficiari  delle
misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi  dell'articolo  1,  comma
289, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  riduzioni  previste
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei
casi di terza e quarta proroga, e'  stanziato  l'importo  di  500.000
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni  per
          il riordino della normativa in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 4 (Calcolo e misura). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. La NASpI si riduce del 3 per  cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   53-ter   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
                «Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga  per
          i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).  -
          1. Le risorse finanziarie di  cui  all'articolo  44,  comma
          11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          come ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
          non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
          continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014,  del  trattamento  di
          mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
          lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa,  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
          alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
          trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
          mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
          lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
          politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
          da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
          del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.». 
              - Si riporta il testo del  comma  289  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1. - 288. (Omissis). 
                289. Al fine del completamento dei piani di  recupero
          occupazionale di cui all'articolo  44,  comma  11-bis,  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,   sono
          stanziate ulteriori risorse  per  un  importo  pari  a  180
          milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione
          e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  da
          ripartire tra le  regioni  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni
          possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziate  ai
          sensi del primo periodo alle medesime finalita' del  citato
          articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  n.  148
          del  2015,  nonche'  a  quelle  dell'articolo  53-ter   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  66  dell'articolo  2
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
                «Art.  2  (Ammortizzatori  sociali).  -  1.   -   65.
          (Omissis). 
                66. Nell'ambito delle risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  ,  anche  senza
          soluzione di continuita', di  trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', i trattamenti concessi  ai  sensi
          dell'articolo 33, comma 21, della legge 12  novembre  2011,
          n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo
          possono essere prorogati, sulla base di  specifici  accordi
          governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          La misura dei trattamenti di cui al periodo  precedente  e'
          ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del  30
          per cento nel caso di seconda proroga e del  40  per  cento
          nel caso di proroghe successive. I trattamenti di  sostegno
          del reddito, nel caso di proroghe successive alla  seconda,
          possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
          di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
          riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero
          del lavoro e delle politiche  sociali  invia  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze una relazione  sull'andamento
          degli impegni delle risorse destinate  agli  ammortizzatori
          in deroga. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.