Art. 39 
 
         Disposizioni in materia di contratto di espansione 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'articolo 41, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole «500 unita'» e  «250  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «100 unita'» e, conseguentemente, i limiti
di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati  rispettivamente
di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per  l'anno
2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente  articolo  pari  a
101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
  3. Al comma 5-bis  dell'articolo  41  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 le parole «3,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro  per  l'anno
2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  1-bis,  5-bis  e  7
          dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 41 (Contratto di espansione). - 1. (Omissis). 
                1-bis. Esclusivamente per il 2021, il  limite  minimo
          di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
          essere  inferiore  a  100  unita',  e,  limitatamente  agli
          effetti di cui al comma  5-bis,  a  100  unita',  calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  di  imprese
          stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
                2. - 5. (Omissis). 
                5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu'  di
          sessanta mesi dalla prima decorrenza utile  della  pensione
          di vecchiaia, che  abbiano  maturato  il  requisito  minimo
          contributivo,  o   della   pensione   anticipata   di   cui
          all'articolo 24, comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011,  n.  214,  nell'ambito  di  accordi  di  non
          opposizione e previo esplicito consenso  in  forma  scritta
          dei lavoratori interessati, il datore di  lavoro  riconosce
          per tutto il periodo e fino al raggiungimento  della  prima
          decorrenza utile del trattamento  pensionistico,  a  fronte
          della risoluzione del  rapporto  di  lavoro,  un'indennita'
          mensile, commisurata  al  trattamento  pensionistico  lordo
          maturato dal lavoratore al  momento  della  cessazione  del
          rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora  la
          prima decorrenza utile della pensione sia  quella  prevista
          per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
          i  contributi  previdenziali  utili  al  conseguimento  del
          diritto. Per l'intero periodo di  spettanza  teorica  della
          NASpI al lavoratore, il versamento a carico del  datore  di
          lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto  di  un  importo
          equivalente   alla   somma   della   prestazione   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
          e il versamento  a  carico  del  datore  di  lavoro  per  i
          contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
          alla  pensione  anticipata  e'  ridotto   di   un   importo
          equivalente alla somma della  contribuzione  figurativa  di
          cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n.  22
          del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di  computo
          della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi  di
          imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
          che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
          di  particolare  rilevanza  strategica,  in  linea  con   i
          programmi europei, e  che,  all'atto  dell'indicazione  del
          numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
          del  comma  2,  si  impegnino  ad  effettuare  almeno   una
          assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato  il
          consenso ai sensi del  presente  comma,  la  riduzione  dei
          versamenti a  carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  al
          precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
          importo calcolato  sulla  base  dell'ultima  mensilita'  di
          spettanza teorica della prestazione  NASpI  al  lavoratore.
          Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al  comma
          1,  il  datore  di  lavoro  interessato  presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
          versare  mensilmente   all'INPS   la   provvista   per   la
          prestazione e per  la  contribuzione  figurativa.  In  ogni
          caso, in assenza del versamento mensile di cui al  presente
          comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le  prestazioni.  I
          benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
          il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
          l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  40,7
          milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro  per
          l'anno 2024. Se nel corso della procedura di  consultazione
          di cui al comma 1 emerge  il  verificarsi  di  scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          non  puo'  procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
          governativo  e  conseguentemente  non  puo'   prendere   in
          considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici  di
          cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio  del
          rispetto  del  limite  di  spesa  con  le  risorse   umane,
          strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          fornendo i  risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
                6. (Omissis). 
                7.  Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano   nella
          condizione di beneficiare della  prestazione  prevista  dai
          commi 5 e 5-bis e' consentita una riduzione oraria  cui  si
          applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La
          riduzione media oraria non puo' essere superiore al 30  per
          cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
          lavoratori interessati  al  contratto  di  espansione.  Per
          ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
          dell'orario  di  lavoro   puo'   essere   concordata,   ove
          necessario, fino al 100  per  cento  nell'arco  dell'intero
          periodo  per  il  quale  il  contratto  di  espansione   e'
          stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
          sono riconosciuti entro il limite complessivo di  spesa  di
          15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di  31,8  milioni  di
          euro per l'anno 2020, di 101 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso
          della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge
          il verificarsi di scostamenti, anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente  comma.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione e senza nuovi o  maggiori  oneri
          per   la   finanza   pubblica,   fornendo    i    risultati
          dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                (Omissis).».