Art. 40 
 
Ulteriori disposizioni in  materia  di  trattamenti  di  integrazione
  salariale e di esonero dal contributo addizionale 
 
  1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale  di  cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di  lavoro
privati di cui all'articolo 8, comma 1  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021  hanno  subito  un
calo del fatturato del  50  per  cento  rispetto  al  primo  semestre
dell'anno  2019,  possono  presentare,  previa  stipula  di   accordi
collettivi  aziendali  ai  sensi   dell'articolo   51   del   decreto
legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  di  riduzione  dell'attivita'
lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   finalizzati   al   mantenimento   dei    livelli
occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo  l'emergenza
epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni  straordinaria
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata  massima  di  26
settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione  media  oraria  non  puo'
essere  superiore   all'80   per   cento   dell'orario   giornaliero,
settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   dall'accordo
collettivo. Per  ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di  riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo
di cui al presente comma e'  stipulato.  Il  trattamento  retributivo
perso va determinato inizialmente non  tenendo  conto  degli  aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di
sei mesi antecedente la stipula dell'accordo  collettivo  di  cui  al
presente comma. Il trattamento di integrazione salariale  e'  ridotto
in  corrispondenza  di  eventuali  successivi   aumenti   retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui
al presente comma devono specificare le modalita' attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente  comma
e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in
misura pari al 70 per cento della retribuzione  globale  che  sarebbe
loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione
dei limiti di  importo  previsti  dall'((articolo  3,  comma  5,  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148)),  e  la  relativa
contribuzione figurativa. Per i trattamenti  concessi  ai  sensi  del
presente comma non e' dovuto dal datore di  lavoro  alcun  contributo
addizionale. 
  ((1-bis.  Al  fine  di  mitigare  i  disagi  che,  in   conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati  nella
gestione degli adempimenti connessi alle richieste  di  accesso  alle
prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118
del 21 maggio 2016, i termini di decadenza  di  cui  all'articolo  7,
comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai
trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020  al
30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui
al primo periodo del presente comma e'  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.  95269  del  2016  a
titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di  euro  per
l'anno 2021. All'onere derivante dal  secondo  periodo  del  presente
comma, pari a 18 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77.)) 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  557,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo  periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  che  e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri  derivanti
dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
((dalla legge)) 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del
((1° luglio)) 2021 sospendono o  riducono  l'attivita'  lavorativa  e
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli  articoli
11 e 21 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148  sono
esonerati  dal  pagamento   del   contributo   addizionale   di   cui
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al  31  dicembre
2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del  presente
comma e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive  pari
a 163,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'ente  previdenziale
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
secondo periodo del presente comma e comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  4. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente  pari
a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: 
                «Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti
          di integrazione salariale). - 1. I datori di lavoro privati
          che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
          riconducibili  all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19
          possono presentare, per i lavoratori in forza alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   domanda   di
          concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27  per  una  durata  massima  di
          tredici settimane nel periodo compreso tra il 1°  aprile  e
          il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del
          presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
                2. I  datori  di  lavoro  privati  che  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica    da    COVID-19    possono
          presentare, per i lavoratori in forza alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, domanda per  i  trattamenti
          di assegno ordinario e di cassa integrazione  salariale  in
          deroga di cui agli articoli 19,  21,  22  e  22-quater  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  per  una
          durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il  1°
          aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai
          sensi del presente comma non  e'  dovuto  alcun  contributo
          addizionale. 
                2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1  e  2  possono
          essere concessi in continuita'  ai  datori  di  lavoro  che
          abbiano  integralmente  fruito  dei  trattamenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178. 
                3. Le domande di accesso ai  trattamenti  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In fase di  prima  applicazione,
          il termine di presentazione di cui  al  presente  comma,  a
          pena di decadenza,  e'  fissato  entro  la  fine  del  mese
          successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                3-bis. I  termini  di  decadenza  per  l'invio  delle
          domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale
          collegati all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  i
          termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
          o per il saldo degli stessi, scaduti  nel  periodo  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30  giugno
          2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
          nel limite di spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2021,
          che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede  al
          monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente  comma  al  fine  di  garantire  il  rispetto  del
          relativo limite di spesa. 
                3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
                4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni  di
          cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
          la  possibilita'  di  ricorrere  all'anticipazione  di  cui
          all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  inviare
          all'Istituto i dati necessari per il  pagamento  o  per  il
          saldo dell'integrazione salariale entro la  fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, o, se posteriore, entro il  termine
          di  trenta  giorni  dall'adozione  del   provvedimento   di
          concessione. In sede di prima applicazione,  i  termini  di
          cui al presente comma sono spostati  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto se tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui
          al primo periodo. Trascorsi inutilmente  tali  termini,  il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
                5. Per le  domande  di  trattamenti  di  integrazione
          salariale  di  cui  al   presente   articolo   riferite   a
          sospensioni  o  riduzioni  dell'attivita'  lavorativa,   la
          trasmissione  dei  dati  necessari  al   calcolo   e   alla
          liquidazione diretta delle integrazioni salariali da  parte
          dell'INPS o al  saldo  delle  anticipazioni  delle  stesse,
          nonche'   all'accredito   della   relativa    contribuzione
          figurativa,  e'  effettuata  con   il   flusso   telematico
          denominato «UniEmens- Cig». 
                6. Al fine di razionalizzare il sistema di  pagamento
          delle   integrazioni   salariali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  i  trattamenti  di  cui   al
          presente  articolo  possono  essere  concessi  sia  con  la
          modalita' di pagamento diretto della prestazione  da  parte
          dell'INPS, compresa quella di  cui  all'articolo  22-quater
          del medesimo decreto-legge n.  18  del  2020,  sia  con  le
          modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
                7.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  2  con
          le medesime modalita'  di  cui  al  presente  articolo.  Il
          concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri  finanziari
          relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel  limite
          massimo di 1.100 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Tale
          importo e' assegnato ai rispettivi Fondi  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Le  risorse
          di cui al presente  comma  sono  trasferite  ai  rispettivi
          Fondi con uno o piu' decreti del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
          dei   Fondi   stessi   dell'andamento   del   costo   della
          prestazione,  relativamente  alle  istanze   degli   aventi
          diritto, nel rispetto del limite  di  spesa  e  secondo  le
          indicazioni  fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                8. Il trattamento  di  cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA) ai sensi  dell'articolo  19,  comma
          3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
          richiesto   per    eventi    riconducibili    all'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  e'  concesso,  in  deroga  ai
          limiti di fruizione riferiti al  singolo  lavoratore  e  al
          numero di giornate lavorative da svolgere presso la  stessa
          azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, per una  durata  massima  di  centoventi  giorni,  nel
          periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre  2021.
          La domanda di CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena  di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa. In fase di  prima  applicazione,
          il termine di presentazione di cui  al  presente  comma,  a
          pena di decadenza,  e'  fissato  entro  la  fine  del  mese
          successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                9. Fino al 30 giugno  2021,  resta  precluso  l'avvio
          delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della  legge
          23 luglio 1991,  n.  223  e  restano  altresi'  sospese  le
          procedure pendenti avviate successivamente al  23  febbraio
          2020,  fatte  salve  le  ipotesi  in   cui   il   personale
          interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
          riassunto a seguito di subentro  di  nuovo  appaltatore  in
          forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
          o di clausola del contratto di appalto. Fino alla  medesima
          data di cui al primo periodo, resta  altresi'  preclusa  al
          datore  di  lavoro,  indipendentemente   dal   numero   dei
          dipendenti, la  facolta'  di  recedere  dal  contratto  per
          giustificato motivo  oggettivo  ai  sensi  dell'articolo  3
          della legge 15 luglio  1966,  n.  604  e  restano  altresi'
          sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della
          medesima legge. 
                10. Dal 1° luglio al 31 ottobre  2021  ai  datori  di
          lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso  l'avvio  delle
          procedure di cui agli articoli 4, 5 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
          pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
          salve le  ipotesi  in  cui  il  personale  interessato  dal
          recesso,  gia'  impiegato  nell'appalto,  sia  riassunto  a
          seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
          di contratto collettivo nazionale di lavoro o  di  clausola
          del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti  di  cui  al
          primo periodo resta, altresi',  preclusa  indipendentemente
          dal numero dei  dipendenti  la  facolta'  di  recedere  dal
          contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai   sensi
          dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e
          restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
          all'articolo 7 della medesima legge. 
                11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9
          e 10  non  si  applicano  nelle  ipotesi  di  licenziamenti
          motivati   dalla   cessazione   definitiva   dell'attivita'
          dell'impresa    oppure    dalla    cessazione    definitiva
          dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla   messa   in
          liquidazione  della  societa'  senza  continuazione,  anche
          parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel  corso  della
          liquidazione non si configuri la cessione di  un  complesso
          di  beni   o   attivita'   che   possano   configurare   un
          trasferimento d'azienda o di  un  ramo  di  essa  ai  sensi
          dell'articolo 2112 del codice civile  o  nelle  ipotesi  di
          accordo    collettivo    aziendale,     stipulato     dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  di  incentivo  alla
          risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  limitatamente   ai
          lavoratori che aderiscono  al  predetto  accordo.  A  detti
          lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
          Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti  intimati
          in caso di fallimento, quando non sia previsto  l'esercizio
          provvisorio dell'impresa o ne sia disposta  la  cessazione.
          Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto  per
          uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
          licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
          stesso. 
                12. I trattamenti di cui ai  commi  1,  2  e  8  sono
          concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni
          di euro per l'anno 2021, ripartito in  2.901,0  milioni  di
          euro per i trattamenti di cassa  integrazione  ordinaria  e
          assegno  ordinario,  in  1.603,3  milioni  di  euro  per  i
          trattamenti di cassa integrazione  in  deroga  e  in  375,9
          milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
          al monitoraggio del limite di  spesa  di  cui  al  presente
          comma. Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'
          stato raggiunto anche  in  via  prospettica  il  limite  di
          spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande. 
                13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente
          articolo e  all'articolo  1,  comma  312,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, rappresentano in ogni caso i  limiti  massimi
          di spesa complessivi  per  il  riconoscimento  dei  diversi
          trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del  presente
          articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304  della
          predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari,  per
          l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di  euro  per  i
          trattamenti  di  cassa  integrazione  ordinaria  e  assegno
          ordinario, a complessivi 2.290,4  milioni  di  euro  per  i
          trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga  e  a  657,9
          milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per  un  totale
          complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.
          Ai fini dell'integrazione del complessivo limite  di  spesa
          di cui al primo periodo del presente comma e' in ogni  caso
          reso disponibile l'importo di 707,4  milioni  di  euro  per
          l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,  comma   13,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  il
          quale  e'  trasferito   all'INPS   e,   qualora   dovessero
          verificarsi le condizioni di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma   12,   attribuito   dall'INPS    medesimo,    previa
          comunicazione al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          l'integrazione degli specifici limiti di spesa  di  cui  al
          primo  periodo  del  presente  comma   in   ragione   delle
          risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto
          dei limiti di spesa. Qualora, a seguito  dell'attivita'  di
          monitoraggio relativa ai trattamenti  concessi  di  cui  al
          primo  periodo  del  presente  comma,  dovessero   emergere
          economie rispetto alle  somme  stanziate  per  una  o  piu'
          tipologie  dei  trattamenti  previsti,  le  stesse  possono
          essere utilizzate, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   prioritariamente   per
          finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre
          tipologie di  trattamenti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, fermi restando i limiti massimi  di  durata
          previsti dai commi  1,  2  e  8  del  presente  articolo  e
          dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n.  178
          del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di  cui
          al  comma  2  del  presente  articolo,  i   quali   abbiano
          interamente fruito  del  periodo  complessivo  di  quaranta
          settimane, per  finanziare  un'eventuale  estensione  della
          durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle
          risorse accertate come disponibili  in  via  residuale.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio  in  termini
          di residui, competenza e cassa. 
                14. All'onere derivante dai commi  7  e  12,  pari  a
          5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  quanto
          a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo  del  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020,
          n. 178,  come  rifinanziato  dall'articolo  7  e  quanto  a
          3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 5, 4 e 21
          del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                «Art. 3 (Misura). - 1. - 4. (Omissis). 
                5. L'importo del trattamento di cui  al  comma  1  e'
          soggetto alle disposizioni di  cui  all'articolo  26  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41,  e  non  puo'  superare  per
          l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti,  comunque
          rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
          per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei  ratei
          di mensilita' aggiuntive: 
                  a) euro 971,71 quando la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a  euro
          2.102,24; 
                  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei  di  mensilita'  aggiuntive,  e'  superiore  a   euro
          2.102,24. 
                (Omissis).» 
                «Art.  4  (Durata  massima  complessiva).  -  1.  Per
          ciascuna unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e
          quello straordinario di integrazione salariale non  possono
          superare la durata massima complessiva di  24  mesi  in  un
          quinquennio   mobile,   fatto   salvo    quanto    previsto
          all'articolo 22, comma 5. 
                2.   Per   le   imprese   industriali   e   artigiane
          dell'edilizia e affini,  nonche'  per  le  imprese  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, lettere n)  e  o),  per  ciascuna
          unita'  produttiva  il  trattamento  ordinario   e   quello
          straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
          superare la durata massima complessiva di  30  mesi  in  un
          quinquennio mobile.» 
                «Art. 21 (Causali di intervento). -  1.  L'intervento
          straordinario  di  integrazione   salariale   puo'   essere
          richiesto   quando   la   sospensione   o   la    riduzione
          dell'attivita' lavorativa  sia  determinata  da  una  delle
          seguenti causali: 
                  a) riorganizzazione aziendale; 
                  b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere  dal
          1° gennaio 2016,  dei  casi  di  cessazione  dell'attivita'
          produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; 
                  c) contratto di solidarieta'. 
                2. Il programma di riorganizzazione aziendale di  cui
          al comma  1,  lettera  a),  deve  presentare  un  piano  di
          interventi  volto  a  fronteggiare  le  inefficienze  della
          struttura  gestionale  o  produttiva   e   deve   contenere
          indicazioni sugli investimenti e  sull'eventuale  attivita'
          di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in  ogni
          caso,  essere  finalizzato  a   un   consistente   recupero
          occupazionale del personale interessato alle sospensioni  o
          alle riduzioni dell'orario di lavoro. 
                3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
          lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto  a
          fronteggiare   gli   squilibri   di   natura    produttiva,
          finanziaria,  gestionale  o  derivanti  da  condizionamenti
          esterni. Il piano deve indicare gli  interventi  correttivi
          da affrontare e gli obiettivi  concretamente  raggiungibili
          finalizzati alla continuazione dell'attivita'  aziendale  e
          alla salvaguardia occupazionale. 
                4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
          entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
          a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove  e  sei
          mesi e previo accordo  stipulato  in  sede  governativa  al
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria qualora  all'esito  del  programma  di  crisi
          aziendale di cui al comma 3,  l'impresa  cessi  l'attivita'
          produttiva e  sussistano  concrete  prospettive  di  rapida
          cessione dell'azienda e di  un  conseguente  riassorbimento
          occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per  occupazione
          e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementato dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  per
          ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Al  fine  del
          monitoraggio della relativa spesa gli  accordi  di  cui  al
          primo  periodo  del  presente  comma  sono   trasmessi   al
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto, sono definiti i  criteri  per  l'applicazione  del
          presente comma. 
                5. Il contratto di solidarieta' di cui  al  comma  1,
          lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso  contratti
          collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  stabiliscono  una
          riduzione dell'orario di lavoro  al  fine  di  evitare,  in
          tutto o in  parte,  la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
          esubero  del  personale  anche  attraverso  un   suo   piu'
          razionale impiego.  La  riduzione  media  oraria  non  puo'
          essere superiore al 60 per cento  dell'orario  giornaliero,
          settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   al
          contratto  di  solidarieta'.  Per  ciascun  lavoratore,  la
          percentuale di riduzione complessiva dell'orario di  lavoro
          non  puo'  essere  superiore  al  70  per  cento  nell'arco
          dell'intero  periodo  per  il   quale   il   contratto   di
          solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
          va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
          retributivi previsti da contratti collettivi aziendali  nel
          periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
          solidarieta'. Il trattamento di integrazione  salariale  e'
          ridotto in corrispondenza di eventuali  successivi  aumenti
          retributivi   intervenuti   in   sede   di   contrattazione
          aziendale. Gli accordi  di  cui  al  primo  periodo  devono
          specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
          soddisfare temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro,  puo'
          modificare in aumento, nei limiti  del  normale  orario  di
          lavoro,  l'orario  ridotto.  Il  maggior  lavoro   prestato
          comporta una corrispondente riduzione  del  trattamento  di
          integrazione salariale.  Le  quote  di  accantonamento  del
          trattamento di fine  rapporto  relative  alla  retribuzione
          persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro  sono
          a carico della  gestione  di  afferenza,  ad  eccezione  di
          quelle  relative  a  lavoratori   licenziati   per   motivo
          oggettivo o nell'ambito di una procedura  di  licenziamento
          collettivo, entro 90 giorni  dal  termine  del  periodo  di
          fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
          entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di  un
          ulteriore   trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale  concesso  entro  120  giorni  dal  termine   del
          trattamento precedente. 
                6.  L'impresa  non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli  stessi  periodi   e   per   causali   sostanzialmente
          coincidenti, l'intervento ordinario.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 11 del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                «Art. 5 (Contribuzione addizionale). -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                  a) 9  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                  c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
                1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, fornendo i  risultati  dell'attivita'  di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.» 
                «Art. 11 (Causali). - 1. Ai dipendenti delle  imprese
          indicate all'articolo 10, che siano sospesi  dal  lavoro  o
          effettuino  prestazioni  di  lavoro  a  orario  ridotto  e'
          corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti
          casi: 
                  a) situazioni aziendali dovute a eventi  transitori
          e non imputabili all'impresa o ai  dipendenti,  incluse  le
          intemperie stagionali; 
                  b) situazioni temporanee di mercato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5  e  24  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
                «Art.  4   (Procedura   per   la   dichiarazione   di
          mobilita').  -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al
          trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale,
          qualora nel  corso  di  attuazione  del  programma  di  cui
          all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di  garantire
          il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e  di  non  poter
          ricorrere a misure alternative, ha facolta' di  avviare  la
          procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente
          articolo. 
                2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.   Qualora   la
          procedura di licenziamento  collettivo  riguardi  i  membri
          dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di  lavoro
          invia la comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel
          caso in cui la procedura di  licenziamento  collettivo  sia
          relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza  italiana
          ovvero il cui rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  dalla
          legge italiana, nonche'  alla  competente  autorita'  dello
          Stato  estero  qualora  la   procedura   di   licenziamento
          collettivo riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave
          marittima battente bandiera diversa da quella italiana. 
                3. La comunicazione di cui al comma 2 deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste  dalla   legislazione   e   dalla   contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
                4. Copia della comunicazione di  cui  al  comma  2  e
          della ricevuta del versamento di  cui  al  comma  3  devono
          essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale  del
          lavoro e della massima occupazione. 
                5. Entro sette  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della comunicazione di cui al comma 2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
                6. La  procedura  di  cui  al  comma  5  deve  essere
          esaurita  entro  quarantacinque  giorni  dalla   data   del
          ricevimento della comunicazione dell'impresa.  Quest'ultima
          da' all'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
                7. Qualora non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
                8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
                9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
                10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
                11. Gli accordi sindacali stipulati nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
                12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
                13. I lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
                14. Il presente articolo non trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
                15. Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
                15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
                16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.» 
                «Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri  a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da licenziare deve avvenire,  in  relazione  alle  esigenze
          tecnico-produttive   ed   organizzative    del    complesso
          aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
          comma 2, ovvero,  in  mancanza  di  questi  contratti,  nel
          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 
                  a) carichi di famiglia; 
                  b) anzianita'; 
                  c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
                2.  Nell'operare  la   scelta   dei   lavoratori   da
          licenziare, l'impresa e' tenuta al  rispetto  dell'articolo
          9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 25 marzo 1983, n.
          79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una  percentuale
          di  manodopera  femminile  superiore  alla  percentuale  di
          manodopera femminile occupata con  riguardo  alle  mansioni
          prese in considerazione. 
                3.  Qualora  il  licenziamento  sia  intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo 4, comma 12, si applica il regime  di  cui  al
          terzo periodo del settimo comma del predetto  articolo  18.
          In caso di violazione dei criteri di  scelta  previsti  dal
          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del
          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell'impugnazione   del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni. 
                4. - 6.» 
                «Art.  24  (Norme  in  materia   di   riduzione   del
          personale). - 1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
          commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
          si applicano alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici
          dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza  di
          una riduzione o trasformazione di attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
                1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo  4,  commi
          2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
                1-ter. La disposizione di cui all'articolo  5,  comma
          3, ultimo periodo, non si applica al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
                1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
                1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
                2. Le disposizioni richiamate nei commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
                3. Quanto previsto all'articolo 4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
                4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
                5.  La  materia  dei  licenziamenti  collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
                6.  Il  presente   articolo   non   si   applica   ai
          licenziamenti intimati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della  legge
          15  luglio  1966,   n.   604   (Norme   sui   licenziamenti
          individuali): 
                «Art. 3. - Il licenziamento per  giustificato  motivo
          con preavviso e' determinato da un  notevole  inadempimento
          degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
          da    ragioni    inerenti     all'attivita'     produttiva,
          all'organizzazione del lavoro e al  regolare  funzionamento
          di essa.» 
                «Art.  7.  -  1.  Ferma  l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
                2. Nella comunicazione di cui al comma 1,  il  datore
          di lavoro deve  dichiarare  l'intenzione  di  procedere  al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
                3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
                4. La comunicazione contenente l'invito si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
                5.  Le   parti   possono   essere   assistite   dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
                6. La procedura di cui al presente articolo non trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
                7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
                8.  Il   comportamento   complessivo   delle   parti,
          desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
                9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2112  del  codice
          civile: 
                «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti  dei  lavoratori
          in  caso  di  trasferimento  d'azienda).  -  In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
                Il cedente  ed  il  cessionario  sono  obbligati,  in
          solido, per tutti i crediti  che  il  lavoratore  aveva  al
          tempo del trasferimento.  Con  le  procedure  di  cui  agli
          articoli 410 e  411  del  codice  di  procedura  civile  il
          lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
          obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 
                Il cessionario e' tenuto ad applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
                Ferma restando la facolta' di esercitare  il  recesso
          ai sensi della normativa in materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
                Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
                Nel caso in cui l'alienante stipuli con  l'acquirente
          un  contratto  di  appalto  la   cui   esecuzione   avviene
          utilizzando il ramo  d'azienda  oggetto  di  cessione,  tra
          appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di
          cui all'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art.  1.  -  A  decorrere  dal  1°  maggio  2015  e'
          istituita presso  la  Gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.».