((Art. 40 bis 
 
                        Ulteriore trattamento 
            di cassa integrazione guadagni straordinaria 
 
  1. Anche per fronteggiare  situazioni  di  particolare  difficolta'
economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione
salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro  per  l'anno
2021, un  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  in
deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo  decreto  legislativo
n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al
31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga  il  raggiungimento,  anche  in  via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro
il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,
le procedure pendenti avviate successivamente al  23  febbraio  2020,
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,
gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di  subentro  di
un nuovo appaltatore in  forza  di  legge,  di  contratto  collettivo
nazionale di lavoro o  di  clausola  del  contratto  di  appalto.  Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi',  preclusa,
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
realizzi la cessione di un complesso di beni o  attivita'  che  possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  351  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del   comma   1   dell'articolo   8   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 40. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  69,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 40. 
              - Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
          14 settembre 2015, n.  148  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 40. 
              - Si riporta il testo degli articoli 12 e 22 del citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                «Art. 12 (Durata). -  1.  Le  integrazioni  salariali
          ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di  13
          settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino  a
          un massimo complessivo di 52 settimane. 
                2. Qualora l'impresa abbia  fruito  di  52  settimane
          consecutive di integrazione salariale ordinaria, una  nuova
          domanda  puo'  essere  proposta  per  la  medesima   unita'
          produttiva per la quale l'integrazione e'  stata  concessa,
          solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
          di normale attivita' lavorativa. 
                3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
          periodi non consecutivi non puo' superare  complessivamente
          la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non  trovano
          applicazione relativamente agli interventi  determinati  da
          eventi  oggettivamente  non  evitabili,  ad  eccezione  dei
          trattamenti richiesti da imprese di  cui  all'articolo  10,
          lettere m), n), e o). 
                5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a  4,
          non  possono  essere  autorizzate   ore   di   integrazione
          salariale ordinaria eccedenti il limite di un  terzo  delle
          ore  ordinarie   lavorabili   nel   biennio   mobile,   con
          riferimento a tutti  i  lavoratori  dell'unita'  produttiva
          mediamente occupati nel semestre precedente la  domanda  di
          concessione dell'integrazione salariale. 
                6. Con riferimento all'unita' produttiva  oggetto  di
          sospensione  o  riduzione  dell'orario  di  lavoro,   nella
          domanda   di   concessione   dell'integrazione    salariale
          l'impresa comunica  il  numero  dei  lavoratori  mediamente
          occupati  nel  semestre  precedente,  distinti  per  orario
          contrattuale.» 
                «Art.  22  (Durata).  -  1.   Per   la   causale   di
          riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
          lettera a), e relativamente a ciascuna  unita'  produttiva,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
          un quinquennio mobile. 
                2.  Per  la  causale  di  crisi  aziendale   di   cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  b),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  12
          mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
          essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
          terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. 
                3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  c),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
          mesi, anche continuativi, in un  quinquennio  mobile.  Alle
          condizioni previste dal comma 5,  la  durata  massima  puo'
          raggiungere 36 mesi, anche  continuativi,  nel  quinquennio
          mobile. 
                4. Per le causali  di  riorganizzazione  aziendale  e
          crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
          lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
          lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
          al programma autorizzato. 
                5.  Ai  fini  del  calcolo   della   durata   massima
          complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la  durata  dei
          trattamenti per la causale  di  contratto  di  solidarieta'
          viene computata nella misura della meta' per la  parte  non
          eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 
                6. La disposizione di cui al comma 5 non  si  applica
          alle imprese edili e affini.». 
              - Il testo degli articoli 4, 5  e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 40. 
              - Il testo degli articoli 3 e 7 della legge  15  luglio
          1966,  n.  604,  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 40. 
                
              - Il testo dell'articolo 2112  del  codice  civile,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 40. 
              - Il testo dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n. 22, e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 40.