((Art. 40 quater 
 
                Disposizioni per il settore marittimo 
 
  1. All'articolo 9-bis del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al comma 2  dell'articolo  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere altresi' riconosciuta,
a domanda, in alternativa alla  Nuova  prestazione  di  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori  gia'  dipendenti  delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
operanti nei porti di cui al comma 1 del  presente  articolo  ubicati
nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento
straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di
spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2021.  Qualora  il  lavoratore
opti per l'indennita' di cui al presente  comma,  l'erogazione  della
NASpI  e'  sospesa  fino  al  termine  del  periodo  di  percepimento
dell'indennita' stessa». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9-bis  del  citato
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9-bis  (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          marittimo). - 1. Al fine  di  sostenere  l'occupazione,  di
          accompagnare i processi di riconversione industriale  delle
          infrastrutture portuali  e  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita' e all'efficienza portuali, nei  porti  nei
          quali almeno l'80 per cento della movimentazione  di  merci
          containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi  cinque
          anni in  modalita'  transhipment,  si  sia  realizzata  una
          sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
          sussistano, alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto, stati di crisi  aziendale
          o  cessazioni  delle  attivita'  terminalistiche  e   delle
          imprese portuali,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  ai
          lavoratori  in  esubero  delle  imprese  che  operano   nei
          predetti porti ai sensi dell'articolo  16  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori  in  esubero
          delle   imprese   titolari   di   concessione   ai    sensi
          dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per  le
          giornate di mancato avviamento al lavoro, si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della  legge
          28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse  aggiuntive
          pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021. 
                2. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  pari  a  euro
          2.703.000   per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
                2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita'  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92,
          puo'  essere   altresi'   riconosciuta,   a   domanda,   in
          alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
          per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti  delle
          imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84, operanti nei porti di cui al comma  1  del  presente
          articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno  cessato
          di percepire il trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4  milioni
          di euro per l'anno 2021. Qualora  il  lavoratore  opti  per
          l'indennita' di cui al presente comma,  l'erogazione  della
          NASpI  e'  sospesa  fino  al   termine   del   periodo   di
          percepimento dell'indennita' stessa.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.