Art. 41 
 
                     Contratto di rioccupazione 
 
  1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di  disoccupazione  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,  n.
150  nella  fase  di  ripresa  delle   attivita'   dopo   l'emergenza
epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova. 
  2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'
la definizione, con  il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto
individuale di inserimento,  finalizzato  a  garantire  l'adeguamento
delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso  al   nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di  inserimento  ha  una
durata di  sei  mesi.  Durante  il  periodo  di  inserimento  trovano
applicazione le sanzioni previste  dalla  normativa  vigente  per  il
licenziamento illegittimo. 
  3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono  recedere
dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118  del  codice  civile,  con
preavviso decorrente dal medesimo  termine.  Durante  il  periodo  di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto  prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  articolo  si
applica la disciplina ordinaria in  materia  di  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato. 
  5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il  contratto  di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nel  limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
  6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo di cui al comma 5  spetta  ai  datori  di
lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato   motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.
604 o a licenziamenti collettivi, ai  sensi  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. 
  7. Il licenziamento intimato durante o al termine  del  periodo  di
inserimento ai sensi del comma 3, o  il  licenziamento  collettivo  o
individuale  per  giustificato  motivo  oggettivo  di  un  lavoratore
impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento  del  lavoratore  assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta  assunzione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo  del  periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non  ha
effetti nei confronti  degli  altri  datori  di  lavoro  privati  che
assumono il lavoratore ai sensi del presente  articolo.  In  caso  di
dimissioni del lavoratore il  beneficio  viene  riconosciuto  per  il
periodo di effettiva durata del rapporto. 
  8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il  periodo
di durata del rapporto  successivo  ai  sei  mesi,  con  gli  esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente e nei  casi  di  cui  al
comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da
parte dell'ente previdenziale. 
  9. Il beneficio previsto dal comma 5 e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  del  presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  10. Il beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  9  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo e  comunica  i  risultati  di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede
quanto a 202 milioni di euro per l'anno  2022  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da  1  a  9  e  quanto  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024  ai  sensi  dell'articolo
77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  19  e  31  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).  -  1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
          la propria immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego. 
                2.   I   riferimenti   normativi   allo   stato    di
          disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera
          c), del decreto legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono
          riferiti alla definizione di cui al presente articolo. 
                3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
                4. Allo scopo di accelerare la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 
                5. Sulla base delle informazioni fornite in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
                6.  La   classe   di   profilazione   e'   aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
                7.   Allo   scopo   di    evitare    l'ingiustificata
          registrazione come disoccupato da  parte  di  soggetti  non
          disponibili allo svolgimento dell'attivita'  lavorativa,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto le norme nazionali o  regionali  ed  i  regolamenti
          comunali che condizionano prestazioni di carattere  sociale
          allo stato di disoccupazione  si  intendono  riferite  alla
          condizione di non occupazione.  Sulla  base  di  specifiche
          convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche
          interessate l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica
          telematica della condizione di non occupazione.» 
                «Art.  31  (Principi  generali  di  fruizione   degli
          incentivi).  -  1.  Al  fine   di   garantire   un'omogenea
          applicazione degli  incentivi  si  definiscono  i  seguenti
          principi: 
                  a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione
          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,
          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione
          collettiva, anche nel caso  in  cui  il  lavoratore  avente
          diritto all'assunzione viene utilizzato mediante  contratto
          di somministrazione; 
                  b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
          il diritto di  precedenza,  stabilito  dalla  legge  o  dal
          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro
          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato
          o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in  cui,
          prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto  di
          somministrazione, l'utilizzatore non abbia  preventivamente
          offerto  la  riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un
          diritto di  precedenza  per  essere  stato  precedentemente
          licenziato da un rapporto a tempo indeterminato  o  cessato
          da un rapporto a termine; 
                  c) gli incentivi  non  spettano  se  il  datore  di
          lavoro o l'utilizzatore con contratto  di  somministrazione
          hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una  crisi
          o  riorganizzazione  aziendale,  salvi  i   casi   in   cui
          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
          finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati  ad  un
          livello diverso da quello posseduto dai lavoratori  sospesi
          o da impiegare in diverse unita' produttive; 
                  d) gli incentivi non  spettano  con  riferimento  a
          quei lavoratori che sono  stati  licenziati  nei  sei  mesi
          precedenti da parte di un datore di lavoro che, al  momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
          che assume o utilizza in somministrazione,  ovvero  risulta
          con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
                  e) con riferimento al contratto di somministrazione
          i  benefici  economici   legati   all'assunzione   o   alla
          trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
          capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo  soggetto  al
          regime de minimis, il beneficio  viene  computato  in  capo
          all'utilizzatore; 
                  f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
          un  incremento  occupazionale  netto  della  forza   lavoro
          mediamente occupata, il calcolo  si  effettua  mensilmente,
          confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
          a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio  dei
          dodici mesi precedenti,  avuto  riguardo  alla  nozione  di
          "impresa unica" di cui all'articolo  2,  paragrafo  2,  del
          Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
          dicembre  2013,   escludendo   dal   computo   della   base
          occupazionale  media  di   riferimento   sono   esclusi   i
          lavoratori  che  nel   periodo   di   riferimento   abbiano
          abbandonato il  posto  di  lavoro  a  causa  di  dimissioni
          volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
          d'eta',  riduzione  volontaria  dell'orario  di  lavoro   o
          licenziamento per giusta causa. 
                2. Ai fini  della  determinazione  del  diritto  agli
          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello
          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o
          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in
          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei
          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla
          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
                3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni  telematiche
          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la
          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo
          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
          della tardiva comunicazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2118 del codice civile: 
                «Art.   2118   (Recesso   dal   contratto   a   tempo
          indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando   il
          preavviso nel termine e nei  modi  stabiliti  [dalle  norme
          corporative], dagli usi o secondo equita'. 
                In mancanza di  preavviso,  il  recedente  e'  tenuto
          verso l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo
          della retribuzione che sarebbe spettata per il  periodo  di
          preavviso. 
                La stessa indennita' e' dovuta dal datore  di  lavoro
          nel  caso  di  cessazione  del  rapporto  per   morte   del
          prestatore di lavoro.». 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 15 luglio  1966,
          n. 604, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 40. 
              - La legge 23 luglio 1991, n. 223, e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O. 
              -  Il  testo  dell'articolo  108   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1.