((Art. 41 bis 
 
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
            81, in materia di lavoro a tempo determinato 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) specifiche esigenze previste dai  contratti  collettivi  di
cui all'articolo 51»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non
eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo,
puo' essere apposto ai contratti di  lavoro  subordinato  qualora  si
verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi  di
lavoro di cui all'articolo 51, ai  sensi  della  lettera  b-bis)  del
medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n.  183),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 19 (Apposizione del termine e durata  massima).
          - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                  b)  esigenze  connesse  a  incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria; 
                  b-bis) specifiche esigenze previste  dai  contratti
          collettivi di cui all'articolo 51. 
                1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma
          comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1
          del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti  di
          lavoro  subordinato  qualora  si   verifichino   specifiche
          esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
          all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo
          comma 1, fino al 30 settembre 2022. 
                1-bis. In caso di stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
                2. Fatte salve le diverse disposizioni dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
                3. Fermo quanto disposto al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
                4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro  di  durata
          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi. 
                5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.».