Art. 42 
 
              Proroga indennita' lavoratori stagionali, 
                        turismo e spettacolo 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
10, commi da  1  a  9,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro 1.600. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a  euro
1.600. La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta
giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso  la  loro  attivita'  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 ((euro)): 
    a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto
la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e  titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600  euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo
e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei
requisiti di seguito elencati: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto
legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  1.600
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori  iscritti
al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS
entro il 31 luglio 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui ai commi da  1  a  7  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di ((848 milioni)) di  euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  ((8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile,  ai
fini della relativa tassazione,  i  contributi  e  le  indennita'  di
qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi  rispetto  a  quelli
riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in  via  eccezionale,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,
ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro. 
  9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata  di
167,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  b)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  c) quanto a 104 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  al  fine  di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante  riduzione,  per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del  decreto-legge  13
marzo 2021, n. 30,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
maggio 2021, n. 61; 
  d) quanto a 771,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: 
                «Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali  del
          turismo, degli stabilimenti  termali,  dello  spettacolo  e
          dello  sport).  -   1.   Ai   soggetti   gia'   beneficiari
          dell'indennita' di  cui  agli  articoli  15  e  15-bis  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  e'
          erogata una tantum un'ulteriore  indennita'  pari  a  2.400
          euro. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  che  abbiano   svolto   la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di  lavoro  dipendente  ne'   di   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori   in
          somministrazione, impiegati  presso  imprese  utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne'
          di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e  autonomi  che
          in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
          hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il
          loro rapporto  di  lavoro,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 2.400 euro: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
          somministrazione appartenenti a settori diversi  da  quelli
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335,  con  accredito  nello  stesso
          arco temporale di almeno un contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita  IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
          altre forme previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
          esclusione del  contratto  di  lavoro  intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a  tempo  determinato
          del settore del turismo e  degli  stabilimenti  termali  in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  di  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  a   tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, di pensione e di  rapporto  di
          lavoro dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo con  almeno  trenta  contributi
          giornalieri versati  dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto al  medesimo  Fondo,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  diverso  dal
          contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
          e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
          al Fondo pensioni lavoratori dello  spettacolo  con  almeno
          sette contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
          reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
                7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono tra loro  cumulabili  e  sono  invece  cumulabili  con
          l'assegno ordinario di invalidita' di  cui  alla  legge  12
          giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
          commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
          2021 tramite modello di domanda  predisposto  dal  medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. 
                8. Le indennita'  di  cui  ai  precedenti  commi  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel  limite
          di spesa complessivo di 897,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  7,  pari  a
          897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42. 
                10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute  s.p.a.,
          nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno  2021,
          un'indennita' complessiva determinata ai  sensi  del  comma
          11, in favore dei  lavoratori  impiegati  con  rapporti  di
          collaborazione  presso  il  Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
          federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
          associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
          CONI  e  dal  CIP,  le  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera
          m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  i  quali,  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  hanno  cessato,  ridotto   o
          sospeso la  loro  attivita'.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          non e' riconosciuto  ai  percettori  di  altro  reddito  da
          lavoro  e  del  reddito   di   cittadinanza   di   cui   al
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  del
          reddito di  emergenza  e  delle  prestazioni  di  cui  agli
          articoli 19, 20, 21, 22, 27,  28,  29,  30,  38  e  44  del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n.  176,  e  dal  presente  decreto.  Si  considerano
          reddito da  lavoro  che  esclude  il  diritto  a  percepire
          l'indennita'  i  redditi  da   lavoro   autonomo   di   cui
          all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente  e
          assimilati di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche' le pensioni di ogni genere e gli  assegni  ad  esse
          equiparati,  con  esclusione  dell'assegno   ordinario   di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
          determinata come segue: 
                  a) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la  somma  di
          euro 3.600; 
                  b) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro  annui,  spetta  la
          somma di euro 2.400; 
                  c) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta  la  somma  di
          euro 1.200. 
                12. Ai fini di cui al comma 11, la societa'  Sport  e
          Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
          momento della presentazione della domanda nella piattaforma
          informatica prevista dall'articolo  5  del  decreto  del  6
          aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          concerto con il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
          sport. 
                13. Ai fini dell'erogazione delle indennita'  di  cui
          ai  commi  10  e  11,  si  considerano  cessati   a   causa
          dell'emergenza epidemiologica anche  tutti  i  rapporti  di
          collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
          non rinnovati. 
                14. La societa' Sport e  Salute  s.p.a.  provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          primo  periodo  del  comma  10  e  comunica,  con   cadenza
          settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
          Governo competente in  materia  di  sport  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                15. Agli oneri derivanti dal comma  10  del  presente
          articolo, pari a 350 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da  13  a  18  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 13 (Definizione e casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente). - 1. Il contratto di  lavoro  intermittente
          e' il contratto, anche a  tempo  determinato,  mediante  il
          quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore  di
          lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa  in
          modo  discontinuo  o  intermittente  secondo  le   esigenze
          individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
          alla possibilita' di svolgere  le  prestazioni  in  periodi
          predeterminati  nell'arco  della  settimana,  del  mese   o
          dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i  casi  di
          utilizzo del  lavoro  intermittente  sono  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
                2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
                3. In ogni caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
                4. Nei periodi in cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
                5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni.» 
                «Art. 14 (Divieti). - 1. E'  vietato  il  ricorso  al
          lavoro intermittente: 
                  a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero; 
                  b) presso  unita'  produttive  nelle  quali  si  e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  che  hanno  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di lavoro intermittente, ovvero  presso  unita'  produttive
          nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o  una
          riduzione  dell'orario  in  regime  di  cassa  integrazione
          guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle  mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
                  c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato  la
          valutazione dei rischi in applicazione della  normativa  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.» 
                «Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1.  Il  contratto
          di lavoro intermittente e' stipulato in  forma  scritta  ai
          fini della prova dei seguenti elementi: 
                  a) durata e ipotesi, oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
                  b)  luogo   e   modalita'   della   disponibilita',
          eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e  del  relativo
          preavviso di chiamata del lavoratore, che non  puo'  essere
          inferiore a un giorno lavorativo; 
                  c) trattamento economico e normativo  spettante  al
          lavoratore  per  la   prestazione   eseguita   e   relativa
          indennita' di disponibilita', ove prevista; 
                  d) forme e modalita', con cui il datore  di  lavoro
          e' legittimato a richiedere l'esecuzione della  prestazione
          di  lavoro,  nonche'   modalita'   di   rilevazione   della
          prestazione; 
                  e)   tempi   e   modalita'   di   pagamento   della
          retribuzione e della indennita' di disponibilita'; 
                  f) misure di sicurezza necessarie in  relazione  al
          tipo di attivita' dedotta in contratto. 
                2. Fatte salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
                3. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa  o
          di  un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata   non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  alla  direzione  territoriale  del
          lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o  posta
          elettronica. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al primo periodo,  nonche'  ulteriori  modalita'  di
          comunicazione in funzione dello sviluppo delle  tecnologie.
          In caso di violazione degli obblighi  di  cui  al  presente
          comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400  ad
          euro 2.400 in relazione a ciascun  lavoratore  per  cui  e'
          stata omessa la comunicazione. Non si applica la  procedura
          di diffida di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
          23 aprile 2004, n. 124.» 
                «Art. 16 (Indennita'  di  disponibilita').  -  1.  La
          misura   dell'indennita'   mensile    di    disponibilita',
          divisibile in quote orarie, e'  determinata  dai  contratti
          collettivi e non e' comunque inferiore all'importo  fissato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
                2. L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
                3. L'indennita' di disponibilita' e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
                4. In caso di malattia o  di  altro  evento  che  gli
          renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
          il lavoratore e' tenuto  a  informarne  tempestivamente  il
          datore di lavoro, specificando la durata  dell'impedimento,
          durante il quale non matura il  diritto  all'indennita'  di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
                5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo.» 
                «Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1.  Il
          lavoratore intermittente non deve ricevere, per  i  periodi
          lavorati e a parita' di  mansioni  svolte,  un  trattamento
          economico  e  normativo  complessivamente  meno  favorevole
          rispetto al lavoratore di pari livello. 
                2.   Il   trattamento    economico,    normativo    e
          previdenziale    del    lavoratore    intermittente,     e'
          riproporzionato in  ragione  della  prestazione  lavorativa
          effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
          l'importo  della  retribuzione  globale  e  delle   singole
          componenti di essa, nonche' delle ferie e  dei  trattamenti
          per  malattia  e  infortunio,  congedo  di   maternita'   e
          parentale.» 
                «Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
          Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di  fonte
          legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
          dei  dipendenti  del  datore  di  lavoro,   il   lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.»- 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2222  del  codice
          civile: 
                «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una  persona
          si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o  un
          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  26  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis). 
                26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996  (64)  ,  sono
          tenuti  all'iscrizione   presso   una   apposita   Gestione
          separata,  presso  l'INPS,  e  finalizzata   all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio  dei
          consumatori). - 1. - 2. 
                3.  Nella  segnalazione  certificata  di  inizio   di
          attivita'  deve  essere  dichiarata  la   sussistenza   dei
          requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 
                4.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  1  che  intende
          avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne
          comunica l'elenco all'autorita' di pubblica  sicurezza  del
          luogo nel quale ha  avviato  l'attivita'  e  risponde  agli
          effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli  incaricati
          devono essere in possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
          prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
                5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un  tesserino
          di  riconoscimento  alle  persone  incaricate,   che   deve
          ritirare non appena  esse  perdano  i  requisiti  richiesti
          dall'articolo 5, comma 2. 
                6. Il tesserino di riconoscimento di cui al  comma  5
          deve  essere  numerato  e  aggiornato   annualmente,   deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione a stampa della sede e  dei  prodotti  oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita. 
                7. Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati  si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
                8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e
          6 e' obbligatorio anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
                9.». 
              - La legge 12 giugno 1984, n. 222,  recante  «Revisione
          della  disciplina  della   invalidita'   pensionabile»   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 16 giugno 1984, n. 165. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917, e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 186 e 203  della  legge
          11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2017  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2017-2019): 
                «1.-185. (Omissis). 
                186. Il  beneficio  dell'indennita'  disciplinata  ai
          sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  630
          milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1  milioni
          di euro per l'anno 2022,  di  169,3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno  2024,  di
          71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di  8,9  milioni  di
          euro  per  l'anno  2026.  Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate  e  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la  decorrenza  dell'indennita'
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti di cui al comma 180,  individuati
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 185, e, a parita'  degli  stessi,  in  ragione
          della data di  presentazione  della  domanda,  al  fine  di
          garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
          al numero programmato in relazione  alle  predette  risorse
          finanziarie. 
                187.-202. (Omissis). 
                203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  2  del
          decreto  legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61  (Misure
          urgenti per  fronteggiare  la  diffusione  del  COVID-19  e
          interventi di sostegno per lavoratori con figli  minori  in
          didattica a distanza o in quarantena): 
                «Art. 2 (Lavoro agile, congedi per genitori  e  bonus
          baby-sitting). - 1.-7. (Omissis). 
                8. I  benefici  di  cui  ai  commi  da  2  a  7  sono
          riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2021. Le modalita'  operative  per  accedere  ai
          benefici  di  cui  al  presente  articolo  sono   stabilite
          dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
          provvede al monitoraggio  comunicandone  le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al
          monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
          raggiungimento, anche in via  prospettica,  del  limite  di
          spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande. 
                (Omissis).».