Art. 44 
 
               Indennita' per i collaboratori sportivi 
 
  1. E' erogata dalla societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  2,  in  favore   dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
((Comitato olimpico nazionale italiano)) (CONI), il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali,  le  discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
((Comitato  olimpico  nazionale  italiano))  (CONI)  e  dal  Comitato
Italiano Paralimpico  (CIP),  le  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17  marzo  2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, cosi' come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,   dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal  decreto-legge  21  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro
che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi  da  lavoro
autonomo di cui all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  le  pensioni  di
ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse  equiparati,  con  esclusione
dell'assegno ordinario di invalidita' di cui  alla  legge  12  giugno
1984, n. 222. 
  2. L'ammontare dell'indennita' di cui al  comma  1  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,
sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle  Entrate
i dati relativi ai beneficiari. 
  4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 1 e  2,
i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti  e  delle
condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si  considerano  cessati  a
causa  dell'emergenza  epidemiologica  anche  tutti  i  rapporti   di
collaborazione scaduti  entro  la  data  del  31  marzo  2021  e  non
rinnovati. 
  5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non  prende  in  considerazione
ulteriori  autocertificazioni  ai  sensi   del   comma   4,   dandone
comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ((ferma
restando)), in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  utilizzo  ai  fini
dell'erogazione  del  beneficio  di  cui  al  presente  articolo   di
eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo  10,
commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,
((con modificazioni,)) dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,  previa
comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
  7. Al fine di assicurare la piena ed efficace  realizzazione  degli
obiettivi sociali perseguiti con le indennita' COVID-19  previste  in
favore dei lavoratori  titolari  di  un  rapporto  di  collaborazione
sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo
12  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli  articoli
17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   ai
lavoratori che abbiano presentato domanda sia ((alla societa' Sport e
Salute S.p.A. sia all'INPS, ai  quali  siano  state  riconosciute  le
indennita')), ai sensi degli articoli 27, 28,  29,  30,  38,  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  degli  articoli  84  e  222  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, ((n. 77,)) degli  articoli  9  e  10  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, ((n. 126,)) degli articoli 15 e  15  bis
del ((decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,))  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10
del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre  indennita'  o  misure  di
sostegno previste dalla normativa per  il  periodo  emergenziale,  si
applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12. 
  8. Fermo restando il divieto di cumulo  previsto  dall'articolo  31
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la societa' Sport e
Salute S.p.A. acquisisce  dall'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto  per  i
soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento  della  sussistenza
dei requisiti richiesti per ciascuna indennita'  prevista  in  favore
dei lavoratori titolari di un rapporto  di  collaborazione  sportiva,
verifica  l'ammontare  delle  indennita'  e  ne   liquida   l'importo
spettante, detraendo le  somme  eventualmente  gia'  erogate  ((dalla
societa' Sport e Salute S.p.A.)) o dall'INPS, nel limite  massimo  di
spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9. Le indennita' di cui ai commi da 7  a  12  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  non  sono  riconosciute  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  ne'  ai  percettori
del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34. ((Si considerano)) reddito da lavoro che  esclude
il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro  autonomo  di
cui all'articolo 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti  per  le
indennita' di  cui  al  comma  8,  i  soggetti  di  cui  al  comma  7
presentano, sulla piattaforma informatica prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
per  le  politiche  giovanili  e  lo  sport  6   aprile   2020,   una
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e  48  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  prende
luogo della dichiarazione resa  all'atto  della  presentazione  delle
domande di cui al comma 7 salvi  gli  effetti  dell'articolo  76  del
predetto decreto. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a  35,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra  la  Societa'
Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi  da
7 a 10. 
  13. Le somme trasferite ((alla societa' Sport e Salute  S.p.A.))  e
non utilizzate sono riversate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 settembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 14. 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,
          recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e di pensioni», e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          28 gennaio 2019, n. 23. 
              - Si riporta il testo degli articoli 19,  20,  21,  22,
          27, 28, 29, 30, 38 e 44 del citato decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 19 (Norme speciali in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. I datori di  lavoro  che  nell'anno  2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153. 
                2. I datori di lavoro che presentano  la  domanda  di
          cui   al   comma   1   sono   dispensati    dall'osservanza
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n.  148,  e   dei   termini   del   procedimento   previsti
          dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30,  comma
          2,  del  medesimo   decreto   legislativo   per   l'assegno
          ordinario, fermo restando l'informazione, la  consultazione
          e l'esame congiunto che devono essere svolti anche  in  via
          telematica entro i tre giorni  successivi  a  quello  della
          comunicazione preventiva. La domanda, a pena di  decadenza,
          deve essere presentata entro la fine del mese successivo  a
          quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione  o
          di riduzione dell'attivita' lavorativa e  non  e'  soggetta
          alla verifica dei requisiti  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                2-bis. Il  termine  di  presentazione  delle  domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. 
                La  predetta  domanda,  presentata  nelle   modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
                3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non  sono  conteggiati  ai   fini   dei   limiti   previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2,  e  dagli  articoli  12,  29,
          comma 3, 30, comma 1,  e  39  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini  delle
          successive   richieste.   Limitatamente    all'anno    2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della  legge
          8 agosto 1972,  n.  457.  I  periodi  di  trattamento  sono
          concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23
          febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
          periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati  ai
          fini  delle  successive  richieste.   Per   assicurare   la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza
          COVID-19"    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Per i  lavoratori  dipendenti
          di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
          trattamento di CISOA, puo'  essere  presentata  domanda  di
          concessione del trattamento di  integrazione  salariale  in
          deroga, ai sensi dell'articolo 22. 
                4. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale e assegno ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
                6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
          di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai  rispettivi
          Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
                6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
                6-ter. I Fondi di cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
                7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
                8. I lavoratori destinatari delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                9. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da  1  a  5  e  7  e  di  cui  all'articolo  21  sono
          riconosciute nel limite massimo di spesa  pari  a  11.599,1
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
                10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  da
          1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
                10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di  cui
          al comma 10-bis sono riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 5,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento  al  trattamento  ordinario   di   integrazione
          salariale e a 4,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento alla prestazione di assegno  ordinario.  L'INPS
          provvede al monitoraggio dei limiti  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                10-quater. Agli oneri derivanti dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
                «Art.  20  (Trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
                2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
                3. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale concessi ai sensi del comma  1  e
          in considerazione della relativa fattispecie non si applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
                4.  In  considerazione  della  limitata  operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
                5. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                6. 
                7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
                7-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  7-bis  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
                «Art. 21 (Trattamento  di  assegno  ordinario  per  i
          datori di  lavoro  che  hanno  trattamenti  di  assegni  di
          solidarieta' in corso). - 1. I datori di  lavoro,  iscritti
          al Fondo di integrazione salariale, che alla  data  del  23
          febbraio 2020 hanno in corso un  assegno  di  solidarieta',
          possono  presentare  domanda  di  concessione  dell'assegno
          ordinario ai sensi dell'articolo  19  per  un  periodo  non
          superiore a nove settimane. 
                La  concessione  dell'assegno  ordinario  sospende  e
          sostituisce l'assegno di solidarieta'  gia'  in  corso.  La
          concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i
          medesimi    lavoratori    beneficiari    dell'assegno    di
          solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. 
                2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma  3,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 9. 
                4. Limitatamente  ai  periodi  di  assegno  ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   22   (Nuove   disposizioni   per   la   Cassa
          integrazione  in  deroga).  -  1.  Le  Regioni  e  Province
          autonome, con riferimento ai datori di lavoro  del  settore
          privato, ivi inclusi quelli agricoli,  della  pesca  e  del
          terzo  settore  compresi  gli  enti  religiosi   civilmente
          riconosciuti, per  i  quali  non  trovino  applicazione  le
          tutele previste dalle vigenti disposizioni  in  materia  di
          sospensione o riduzione di orario, in costanza di  rapporto
          di   lavoro,   possono    riconoscere,    in    conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo  accordo
          che puo' essere concluso anche in  via  telematica  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          la durata della riduzione o  sospensione  del  rapporto  di
          lavoro e comunque per un periodo non superiore  a  per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di  lavoro  ai  quali  sia  stato  interamente  gia'
          autorizzato un  periodo  di  nove  settimane.  Le  predette
          ulteriori cinque settimane  sono  riconosciute  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo  22-ter  e  tenuto  conto  di
          quanto disciplinato dall'articolo  22-quater.  E'  altresi'
          riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
          massima di quattro  settimane  di  trattamento  di  cui  al
          presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
          al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo  22-ter.
          Per i  datori  di  lavoro  dei  settori  turismo,  fiere  e
          congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e  sale
          cinematografiche, e'  possibile  usufruire  delle  predette
          quattro settimane anche  per  periodi  precedenti  al  1  °
          settembre a condizione che i medesimi  abbiano  interamente
          fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
          massima di quattordici settimane.  Per  i  lavoratori  sono
          riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
          accessori.  Il  trattamento  di  cui  al  presente   comma,
          limitatamente ai lavoratori del settore  agricolo,  per  le
          ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei  limiti
          ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai  fini  del  calcolo
          delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo  di
          cui al presente comma non e'  richiesto  per  i  datori  di
          lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
                1-bis. I  lavoratori  dipendenti  iscritti  al  Fondo
          Pensione  Sportivi  Professionisti  che,   nella   stagione
          sportiva   2019-2020,    hanno    percepito    retribuzioni
          contrattuali lorde non  superiori  a  50.000  euro  possono
          accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
          comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
          nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
          di cui al presente comma, dovranno  essere  presentate  dai
          datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
          indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le  domande
          gia' presentate alle regioni o province autonome di  Trento
          e Bolzano, che provvederanno  ad  autorizzarle  nei  limiti
          delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
          sportiva non  potranno  essere  autorizzate  piu'  di  nove
          settimane complessive; esclusivamente per  le  associazioni
          aventi sede nelle regioni di cui  al  comma  8  quater,  le
          regioni  potranno  autorizzare  periodi  fino   a   tredici
          settimane,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  previste.  La
          retribuzione contrattuale utile per l'accesso  alla  misura
          viene dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le  federazioni
          sportive  e  l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, possono scambiarsi i dati,  per  i  rispettivi
          fini  istituzionali,  riguardo   all'individuazione   della
          retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed  importi
          di  CIG  in  deroga,  di  cui   al   presente   comma.   Al
          riconoscimento dei benefici di cui  al  presente  comma  si
          provvede,  relativamente  al  riconoscimento   delle   nove
          settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa
          di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
                2. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  1  i
          datori di lavoro domestico. 
                3. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
                4. I trattamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
                4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e  ai
          fini   della   relativa   attuazione,    l'INPS    comunica
          settimanalmente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
          risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni
          e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite  tra
          le singole regioni e province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8. 
                5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province
          autonome al comma  4  si  intendono  riferite  ai  predetti
          Fondi. 
                5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5  affluiscono  anche
          le risorse non utilizzate di  cui  all'articolo  44,  comma
          6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
          in alternativa alla destinazione alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
                5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni  connesse  alla  perdita
          del posto di lavoro previste dalla normativa . I rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
                5-quater.  Le  risorse  finanziarie  dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga previste  dalla  normativa  .  I  rispettivi  Fondi,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
                6. Per il trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno  impedito  l'  accettazione  possono  presentare   la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da  parte   dell'am-ministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
          obbligato ad inviare all'Istituto tutti  i  dati  necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
                6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. 
                7. 
                8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
                8-ter. Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis  e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
                8-quinquies. Agli oneri di cui al comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.» 
                «Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori  con
          rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
          Ai liberi professionisti titolari  di  partita  iva  attiva
          alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari  di
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
          alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
          previdenziali obbligatorie, e'  riconosciuta  un'indennita'
          per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
          cui al presente articolo non concorre alla  formazione  del
          reddito  ai  sensi  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 203,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 28  (Indennita'  lavoratori  autonomi  iscritti
          alle  Gestioni  speciali  dell'Ago).  -  1.  Ai  lavoratori
          autonomi iscritti  alle  gestioni  speciali  dell'Ago,  non
          titolari  di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre   forme
          previdenziali obbligatorie, ad  esclusione  della  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita'  per  il
          mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 2.160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.  29  (Indennita'  lavoratori   stagionali   del
          turismo e degli stabilimenti termali). - 1.  Ai  lavoratori
          dipendenti stagionali  del  settore  del  turismo  e  degli
          stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
          rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
          2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non titolari di pensione e  non  titolari  di
          rapporto di lavoro  dipendente  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   disposizione,   e'   riconosciuta
          un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a  600  euro.
          L'indennita' di cui al presente articolo non concorre  alla
          formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 103,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          possono essere adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   30   (Indennita'   lavoratori   del   settore
          agricolo). - 1. Agli operai agricoli a  tempo  determinato,
          non titolari di pensione, che nel 2019  abbiano  effettuato
          almeno  50  giornate  effettive  di  attivita'  di   lavoro
          agricolo, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          possono essere adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo).  -
          1. Ai lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  Lavoratori
          dello spettacolo,  con  almeno  30  contributi  giornalieri
          versati nell'anno 2019 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
          reddito non superiore a 50.000  euro,  e  non  titolari  di
          pensione, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1
          i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                3.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          possono essere adottati altri provvedimenti concessori. 
                4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 44 (Istituzione del Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza a  favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
          virus COVID-19). -  1.  Al  fine  di  garantire  misure  di
          sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e  autonomi
          che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica  da  COVID
          19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o  il
          loro rapporto  di  lavoro  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, un Fondo  denominato  "Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza" volto  a  garantire  il  riconoscimento  ai
          medesimi  soggetti  di  cui  al  presente  comma,  di   una
          indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di  euro  per
          l'anno 2020. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro del  Lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
          definiti  i  criteri  di  priorita'  e  le   modalita'   di
          attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche'  la
          eventuale quota del limite di spesa di cui al  comma  1  da
          destinare, in  via  eccezionale,  in  considerazione  della
          situazione di emergenza  epidemiologica,  al  sostegno  del
          reddito dei professionisti iscritti agli  enti  di  diritto
          privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O. 
              - Il riferimento al testo del decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre  2020,  n.  126-  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 16. 
              - Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'
          pubblicato nella  Gazz.  Uff.  28  ottobre  2020,  n.  269,
          Edizione straordinaria. 
              - Il decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70. 
              - Si riporta il testo degli articoli 49, 50  e  53  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                «Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente).  -  1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
                2.  Costituiscono,  altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
                  a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
          equiparati; 
                  b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma,  del
          codice di procedura civile.» 
                «Art. 50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                  b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
                  c) le somme da chiunque  corrisposte  a  titolo  di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                  c-bis) le somme e i valori in genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1 (321),
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui  all'articolo  49,  comma  1
          (322), concernente redditi di lavoro  autonomo,  esercitate
          dal contribuente; 
                  d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio  1985,
          n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di  congrua  di
          cui all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,
          n. 343; 
                  e) i compensi per l'attivita' libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
                  f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 
                  g) le indennita' di cui all'art. 1 della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione alla
          legge 27  dicembre  1985,  n.  816  nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
                  h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
                  h-bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  comunque
          erogate; 
                  i)   gli   altri   assegni   periodici,    comunque
          denominati, alla cui produzione non concorrono  attualmente
          ne' capitale ne'  lavoro,  compresi  quelli  indicati  alle
          lettere c) e d) del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'art. 41; 
                  l) i compensi percepiti dai soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
                2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
                3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
          e i) del comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13.» 
                «Art. 53 (Redditi di  lavoro  autonomo).  -  1.  Sono
          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e  professioni  si  intende  l'esercizio  per   professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle  considerate  nel  capo   VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5. 
                2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
                  a) i redditi derivanti dalle  prestazioni  sportive
          professionistiche non occasionali, oggetto di contratto  di
          lavoro non subordinato, ai sensi  del  decreto  legislativo
          attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge  8
          agosto 2019, n. 86; 
                  b)  i   redditi   derivanti   dalla   utilizzazione
          economica, da  parte  dell'autore  o  inventore,  di  opere
          dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di   processi,
          formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale, commerciale o scientifico, se  non  sono
          conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; 
                  c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
          f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e'  costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
                  d)  le  partecipazioni  agli  utili  spettanti   ai
          promotori e ai soci fondatori di societa'  per  azioni,  in
          accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; 
                  e) le indennita' per la cessazione di  rapporti  di
          agenzia; 
                  f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
          protesti esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della
          legge 12 giugno 1973, n. 349; 
                  f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
          di pace e ai vice procuratori onorari. 
                3.». 
              - Il riferimento al testo della legge 12  giugno  1984,
          n. 222, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 42. 
              - Il testo del citato articolo 10 del decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 42. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  96  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 96 (Indennita' collaboratori  sportivi).  -  1.
          L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e'
          riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche  in  relazione
          ai rapporti di collaborazione presso  federazioni  sportive
          nazionali,  enti  di  promozione   sportiva,   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67,
          comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'  in  essere  alla
          data del 23  febbraio  2020.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di  50
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                3.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da lavoro, sono presentate alla  societa'  Sport  e  Salute
          s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui  all'art.  7,
          comma  2,  del  decreto  legge  28  maggio  2004,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, acquisito dal Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)
          sulla  base  di  apposite  intese,  le  istruisce   secondo
          l'ordine cronologico di presentazione. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle
          Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di presentazione  delle  domande  di  cui  al  comma  3,  e
          definiti i criteri di gestione  delle  risorse  di  cui  al
          comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e  del
          relativo controllo. 
                5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  98  del  citato
          decreto-legge 19  maggio  20202,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art.  98  (Disposizioni  in  materia  di  lavoratori
          sportivi). - 1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'
          riconosciuta dalla societa'  Sport  e  Salute  S.p.A.,  nel
          limite massimo di 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          un'indennita' pari a 600  euro  in  favore  dei  lavoratori
          impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
          Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
          (CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline
          sportive  associate,  gli  enti  di  promozione   sportiva,
          riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)  e  dal
          Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),   le   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla  data
          del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento  non  concorre
          alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
          e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro  e
          del reddito di cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26,  del  reddito  di  emergenza  e
          delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,  27,
          28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27,  cosi'  come  prorogate  e  integrate  dal  presente
          decreto. 
                2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                3.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da  lavoro,  e  del  reddito  di   cittadinanza   e   delle
          prestazioni indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
          societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
          di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
          Nazionale  (CONI)  sulla  base  di  apposite   intese,   le
          istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
          soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari  a
          600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
          anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di attuazione dei commi da 1 a 3,  di  presentazione  delle
          domande, i documenti richiesti e le  cause  di  esclusione.
          Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
          di cui al comma 2, ivi incluse le spese  di  funzionamento,
          le  forme  di  monitoraggio  della  spesa  e  del  relativo
          controllo, nonche'  le  modalita'  di  distribuzione  delle
          eventuali risorse residue ad  integrazione  dell'indennita'
          erogata per il mese di maggio 2020. 
                5. Il limite  di  spesa  previsto  dall'articolo  96,
          comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e'
          innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse  trasferite
          a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo  96,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          conseguentemente incrementate di ulteriori  30  milioni  di
          euro. 
                6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi  da
          1 a 5 pari a  230  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
                7.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 12 (Disposizioni in materia di lavoratori dello
          sport). - 1. Per il mese di giugno 2020, e'  erogata  dalla
          societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite  massimo  di  90
          milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari  a  600
          euro in favore dei lavoratori  impiegati  con  rapporti  di
          collaborazione  presso  il  Comitato   Olimpico   Nazionale
          (CONI),  il  Comitato  Italiano   Paralimpico   (CIP),   le
          federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
          associate, gli enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti
          dal Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  e  dal  Comitato
          Italiano Paralimpico  (CIP),  le  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,
          lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  gia'  attivi  alla  data  del  23
          febbraio  2020,  i  quali,  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  hanno  cessato,  ridotto   o
          sospeso la  loro  attivita'.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          non e' riconosciuto  ai  percettori  di  altro  reddito  da
          lavoro  e  del  reddito   di   cittadinanza   di   cui   al
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  del
          reddito di  emergenza  e  delle  prestazioni  di  cui  agli
          articoli 19, 20, 21, 22, 27,  28,  29,  30,  38  e  44  del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77. 
                2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di  67
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                3.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da  lavoro,  e  del  reddito  di   cittadinanza   e   delle
          prestazioni indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
          societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
          di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
          Nazionale  (CONI)  sulla  base  di  apposite   intese,   le
          istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
          soggetti gia' beneficiari per i mesi  di  marzo,  aprile  e
          maggio  dell'indennita'  di   cui   all'articolo   96   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di  cui
          all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, la medesima indennita' pari a 600 euro  e'  erogata,
          senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di
          giugno 2020. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  individuati   le
          modalita'  di  attuazione  dei  commi  da   1   a   3,   di
          presentazione delle domande, i  documenti  richiesti  e  le
          cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i  criteri  di
          gestione delle risorse di cui al comma 2,  ivi  incluse  le
          spese di funzionamento,  le  forme  di  monitoraggio  della
          spesa e del relativo controllo,  nonche'  le  modalita'  di
          distribuzione   delle   eventuali   risorse   residue    ad
          integrazione dell'indennita' erogata per il mese di  giugno
          2020. 
                5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a  23  milioni
          di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai  sensi
          dell'articolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020
          e dell'articolo 98, comma 6, del decreto-legge  n.  34  del
          2020, gia' nella disponibilita' di Sport e salute S.p.A.  e
          quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 17  e  17-bis  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Art. 17 (Disposizioni a favore dei lavoratori  dello
          sport). - 1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla
          societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo  di  124
          milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari  a  800
          euro in favore dei lavoratori  impiegati  con  rapporti  di
          collaborazione  presso  il  Comitato   Olimpico   Nazionale
          Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
          federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
          associate, gli enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti
          dal Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI)  e  dal
          Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),   le   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   i   quali,   in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,
          hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il
          predetto  emolumento  non  concorre  alla  formazione   del
          reddito  ai  sensi  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'  riconosciuto
          ai percettori di altro reddito da lavoro e del  reddito  di
          cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di  cui
          agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e  44  del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n.  126,  e  dal  presente  decreto.  Si  considerano
          reddito da  lavoro  che  esclude  il  diritto  a  percepire
          l'indennita'  i  redditi  da   lavoro   autonomo   di   cui
          all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente  e
          assimilati di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche' le pensioni di ogni genere e gli  assegni  ad  esse
          equiparati,  con  esclusione  dell'assegno   ordinario   di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                2.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al
          comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020  tramite
          la  piattaforma  informatica  di  cui  all'articolo  5  del
          decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  di
          concerto con il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
          sport del 6 aprile  2020,  alla  societa'  Sport  e  Salute
          s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo  7,
          comma  2,  del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.   136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, acquisito dal CONI sulla base di  apposite  intese,
          le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
                3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di  marzo,
          aprile, maggio o giugno dell'indennita' di cui all'articolo
          96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
          convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
          77, e di cui all'articolo 12 del decreto  legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla  legge  13
          ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano  i  requisiti,
          l'indennita' pari a 800  euro  e'  erogata  dalla  societa'
          Sport  e  Salute  s.p.a.,  senza  necessita'  di  ulteriore
          domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
                4. Per le finalita' di cui ai  commi  da  1  a  3  le
          risorse  trasferite  a   Sport   e   Salute   s.p.a.   sono
          incrementate di 124 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Il
          limite di spesa di cui al presente articolo e' incrementato
          degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di
          Sport  e  Salute  S.p.a.   verificatisi   con   riferimento
          all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo  96  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di  cui
          all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126. 
                5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita'
          prevista dall'articolo 12, comma  3,  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  si
          considerano cessati a causa  dell'emergenza  epidemiologica
          anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla  data
          del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 
                5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui
          al  presente  articolo,  si  considerano  cessati  a  causa
          dell'emergenza   epidemiologica   tutti   i   rapporti   di
          collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e  non
          rinnovati. 
                6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del
          rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo  del
          comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di
          tale attivita' al Ministro per le politiche giovanili e  lo
          sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora
          dal predetto monitoraggio emerga che siano in  procinto  di
          verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di  cui
          al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a.
          non prende in  considerazione  ulteriori  domande,  dandone
          comunicazione al Ministro per le politiche giovanili  e  lo
          sport e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Alla
          copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente
          articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito  delle
          proprie   disponibilita'   di   bilancio.   In    relazione
          all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del
          comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 265, comma
          9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                7. Agli oneri  del  presente  articolo,  pari  a  124
          milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34.» 
                «Art. 17-bis (Ulteriori  disposizioni  a  favore  dei
          lavoratori dello sport). - 1. Per il mese di dicembre 2020,
          e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.a., nel limite
          massimo  di  170  milioni  di   euro   per   l'anno   2020,
          un'indennita' pari a 800  euro  in  favore  dei  lavoratori
          impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il
          CIP,  le  federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline
          sportive  associate,  gli  enti  di   promozione   sportiva
          riconosciuti  dal  CONI  e  dal  CIP,  le  societa'  e   le
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
          quali,  in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  hanno  cessato,  ridotto  o  sospeso   la   loro
          attivita'.  Il  predetto  emolumento  non   concorre   alla
          formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'
          riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del
          reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28  gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019,  n.  26,  del  Reddito  di  emergenza  e  delle
          prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21,  22,  27,  28,
          29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come prorogate  e  integrate  dal  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, dal  decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre  2020,  n.  126,  e  dal   presente   decreto.   Si
          considerano reddito da lavoro  che  esclude  il  diritto  a
          percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di  cui
          all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente  e
          assimilati di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche' le pensioni di ogni genere e gli  assegni  ad  esse
          equiparati,  con  esclusione  dell'assegno   ordinario   di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                2.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al
          comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020  tramite
          la  piattaforma  informatica  di  cui  all'articolo  5  del
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
          sport, del 6 aprile 2020,  alla  societa'  Sport  e  Salute
          S.p.a. che, sulla base dell'elenco di cui  all'articolo  7,
          comma  2,  del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.   136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, acquisito dal CONI sulla base di  apposite  intese,
          le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
                3. Ai soggetti gia'  beneficiari  dell'indennita'  di
          cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui  all'articolo   12   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  o  di
          cui all'articolo 17  del  presente  decreto,  per  i  quali
          permangano i requisiti, l'indennita' pari  a  800  euro  e'
          erogata  dalla  societa'  Sport  e  Salute  S.p.a.,   senza
          necessita' di ulteriore  domanda,  anche  per  il  mese  di
          dicembre 2020. 
                4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le  risorse
          trasferite a Sport e Salute S.p.a.  per  l'anno  2020  sono
          incrementate  di  170  milioni  di  euro.  Per  le   stesse
          finalita' di cui ai commi da 1 a 3, Sport e  Salute  S.p.a.
          impiega, ove necessario in considerazione del numero  delle
          domande  pervenute,   gli   eventuali   avanzi   di   spesa
          verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita'
          di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  o  di
          cui all'articolo 17  del  presente  decreto.  Entro  il  31
          dicembre 2020, le eventuali  risorse  residue,  di  cui  al
          presente comma, sono ripartite da Sport  e  Salute  S.p.a.,
          tra  tutti  gli  aventi  diritto,  in  parti   uguali,   ad
          integrazione  dell'indennita'  erogata  per  il   mese   di
          dicembre 2020. 
                5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai
          commi  da  1  a  3,  si   considerano   cessati   a   causa
          dell'emergenza epidemiologica anche  tutti  i  rapporti  di
          collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e
          non rinnovati. 
                6. Sport e Salute S.p.a. provvede al monitoraggio del
          rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo  del
          comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di
          tale  attivita'  all'Autorita'  di  governo  preposta  alle
          politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia
          e delle finanze. Qualora dal predetto  monitoraggio  emerga
          che siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
          al limite di spesa di cui al  predetto  primo  periodo  del
          comma 1, Sport e Salute S.p.a. non prende in considerazione
          ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le
          politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia
          e delle finanze. Alla copertura dei costi di  funzionamento
          derivanti dal presente articolo  provvede  Sport  e  Salute
          S.p.a.  nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di
          bilancio. 
                7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          170 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  84  e  222  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art.  84  (Nuove   indennita'   per   i   lavoratori
          danneggiati dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19).  -
          1. Ai soggetti  gia'  beneficiari  per  il  mese  di  marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita'  pari  a  600
          euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. 
                2. Ai liberi professionisti titolari di  partita  IVA
          attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie, che abbiano subito una  comprovata  riduzione
          di almeno il 33 per cento del reddito del secondo  bimestre
          2020, rispetto al reddito del  secondo  bimestre  2019,  e'
          riconosciuta una indennita' per il mese di maggio 2020 pari
          a 1000 euro. A tal fine il reddito e'  individuato  secondo
          il principio di cassa come differenza  tra  i  ricavi  e  i
          compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute  nel
          periodo  interessato   e   nell'esercizio   dell'attivita',
          comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine  il
          soggetto deve presentare all'Inps la  domanda  nella  quale
          autocertifica il possesso dei requisiti di cui al  presente
          comma. L'Inps comunica all'Agenzia  delle  entrate  i  dati
          identificativi   dei   soggetti   che   hanno    presentato
          l'autocertificazione  per  la   verifica   dei   requisiti.
          L'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'Inps  l'esito  dei
          riscontri  effettuati  sulla  verifica  dei  requisiti  sul
          reddito di cui sopra con modalita' e termini  definiti  con
          accordi di cooperazione tra le parti. 
                3.   Ai   lavoratori   titolari   di   rapporti    di
          collaborazione coordinata  e  continuativa,  iscritti  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
          iscritti ad altre  forme  previdenziali  obbligatorie,  che
          abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di  entrata
          in   vigore   del   presente   decreto,   e'   riconosciuta
          un'indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 
                4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di  marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita'  pari  a  600
          euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. 
                5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di  marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita'  pari  a  600
          euro e' erogata anche  per  il  mese  di  aprile  2020.  La
          medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in regime
          di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il
          17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di
          lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
                6. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020,  non
          titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
          ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
          disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese  di
          maggio 2020 pari a 1000 euro.  La  medesima  indennita'  e'
          riconosciuta ai lavoratori in regime  di  somministrazione,
          impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
          del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  che  abbiano
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020,  non
          titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
          ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
          disposizione. 
                7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di  marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27, la medesima  indennita'  e'  erogata
          anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a  500
          euro. 
                8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile
          e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese,  ai  lavoratori
          dipendenti e autonomi  che  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso
          la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati
          nei seguenti: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  31
          gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa
          per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti, di cui  agli  articoli
          da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
          che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
          trenta giornate nel periodo compreso tra  il  1  °  gennaio
          2019 e il 31 gennaio 2020; per i  lavoratori  intermittenti
          di cui alla presente lettera iscritti al  Fondo  lavoratori
          dello spettacolo, che non beneficiano  del  trattamento  di
          integrazione   salariale,   l'accesso   all'indennita'   e'
          comunque riconosciuto in base ai  requisiti  stabiliti  dal
          comma 10; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il  23  febbraio
          2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
          riconducibili alle disposizioni di  cui  all'articolo  2222
          del codice civile e che non abbiano un contratto in  essere
          alla data del  23  febbraio  2020.  Gli  stessi,  per  tali
          contratti, devono essere gia' iscritti  alla  data  del  23
          febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  accredito
          nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un   contributo
          mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114,  con  reddito  annuo  2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva  e  iscritti   alla   Gestione   Separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre
          forme previdenziali obbligatorie. 
                9. I soggetti  di  cui  al  comma  8,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  titolari   di   altro   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato,  diverso  dal  contratto
          intermittente di cui agli articoli da 13 a 18  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                10.  Ai  lavoratori  iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo che hanno i  requisiti  di  cui
          all'articolo 38 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' erogata una indennita' di 600 euro  per  ciascuno
          dei mesi di aprile e maggio 2020;  la  medesima  indennita'
          viene  erogata  per  le  predette   mensilita'   anche   ai
          lavoratori iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
          spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati  nel
          2019, cui deriva un reddito non superiore ai  35.000  euro.
          Per i lavoratori intermittenti di cui al comma  8,  lettera
          b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla  medesima
          lettera. 
                11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al  comma
          10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o
          titolari di pensione alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione. 
                12. Le indennita' di cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
          complessivo di 3.850,4 milioni di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1,
          2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a  nuclei  familiari
          gia' percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo
          I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
          l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore  a
          quello  dell'indennita'  di  cui  ai  medesimi  commi   del
          presente articolo, in luogo del versamento  dell'indennita'
          si  procede  ad  integrare  il  beneficio  del  reddito  di
          cittadinanza fino  all'ammontare  della  stessa  indennita'
          dovuto in ciascuna mensilita'.  Le  indennita'  di  cui  ai
          commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili  con
          il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento  pari
          o  superiore  a  quello  dell'indennita'.  Conseguentemente
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  1,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,   e'
          incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020. 
                14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
          richiedere l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30
          e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  relativa
          al mese di marzo 2020. 
                15. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente
          articolo, pari a 3.922,4  milioni  di  euro,  si  provvede,
          quanto a 3.912,8 milioni di euro,  ai  sensi  dell'articolo
          265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni  di  euro,
          mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di   parte
          corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  24   aprile   2020,   n.   27,   come   rifinanziato
          dall'articolo 183 del presente decreto.» 
                «Art. 222  (Disposizioni  a  sostegno  delle  filiere
          agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di
          favorire  il  rilancio  produttivo  e  occupazionale  delle
          filiere  agricole,  della  pesca  e   dell'acquacoltura   e
          superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, sono individuate le  misure  di
          cui al presente articolo. 
                2.  A  favore  delle  imprese  di  cui  al  comma  1,
          appartenenti  alle   filiere   agrituristiche,   apistiche,
          brassicole,  cerealicole,  florovivaistiche,  vitivinicole,
          anche  associate  ai  codici  ATECO  11.02.10  e  11.02.20,
          nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della  pesca  e
          dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero  straordinario
          dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
          a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1°
          gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma  restando  l'aliquota
          di computo delle prestazioni  pensionistiche.  Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri e le  modalita'  attuative
          del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono
          valutati  in  426,1  milioni  di  euro  per  l'anno   2020.
          L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  comma   e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                3. A  favore  delle  filiere  in  crisi  del  settore
          zootecnico, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          un fondo denominato "Fondo emergenziale per le  filiere  in
          crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per  l'anno
          2020, finalizzato all'erogazione di aiuti  diretti  e  alla
          definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e  al
          settore zootecnico. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   da
          adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di
          attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente
          comma  sono  definiti  nel  rispetto   delle   disposizioni
          stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della  Commissione,
          del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento  (UE)  n.
          1408/2013 relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonche' di  quanto
          previsto  dalla  comunicazione  della  Commissione  europea
          C(2020) 1863 final, del  19  marzo  2020,  recante  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  nell'attuale  emergenza  del   COVID-19"   e
          successive modificazioni e integrazioni. 
                4. Per la concessione di prestiti  cambiari  a  tasso
          zero in favore delle imprese agricole  e  della  pesca,  in
          attuazione  del   regime   di   aiuto   autorizzato   dalla
          Commissione europea con la decisione  C(2020)  2999  del  4
          maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di  euro
          per l'anno 2020. 
                5.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di  cui
          all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, la dotazione del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
          interventi  indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'  incrementata
          di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
                6. Il  comma  520  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente: 
                  "520.  Al  fine  di   aumentare   il   livello   di
          sostenibilita'  economica,  sociale  e   ambientale   delle
          filiere   agroalimentari,   incentivando    una    maggiore
          integrazione e una migliore e piu' equa  distribuzione  del
          valore lungo la  catena  di  approvvigionamento  attraverso
          l'utilizzo delle nuove tecnologie  emergenti,  e'  concesso
          alle imprese agricole  e  agroalimentari  un  contributo  a
          fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80
          per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento  di
          iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi
          innovativi  e  dell'agricoltura  di   precisione   o   alla
          tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain,  nei
          limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti
          de minimis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabiliti   i
          criteri, le modalita' e le procedure per  l'erogazione  dei
          contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di  cui
          al comma 521". 
                7. Il comma 2 dell'articolo 78 del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
                  "2. Per far fronte ai  danni  diretti  e  indiretti
          subiti dalle imprese  della  pesca  e  dell'acquacoltura  a
          causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali e' istituito un fondo con  una  dotazione  di  20
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020  per  la   sospensione
          dell'attivita' economica delle imprese  del  settore  della
          pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del  Ministro  delle
          politiche agricole  alimentari  e  forestali,  da  adottare
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
          di attuazione del presente comma, nel  rispetto  di  quanto
          previsto   dal   regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  'de  minimis'  nel  settore
          della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto
          dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863
          final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale   emergenza   del   COVID-19'   e   successive
          modificazioni e integrazioni". 
                8.  Ai  pescatori  autonomi,  compresi  i   soci   di
          cooperative, che esercitano professionalmente la  pesca  in
          acque marittime, interne e lagunari, di cui alla  legge  13
          marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti
          ad altre forme previdenziali  obbligatorie,  ad  esclusione
          della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'   riconosciuta
          un'indennita' di 950 euro  per  il  mese  di  maggio  2020.
          L'indennita'  e'  erogata   con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A  tal  fine  e'
          autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di
          euro per l'anno 2020. 
                9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  2,
          3, 4, 5 e 8 del presente  articolo,  determinati  in  579,9
          milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede,  quanto  a
          499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
          a 80 milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          rivenienti  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 9 (Nuova indennita' per i lavoratori stagionali
          del   turismo,   degli   stabilimenti   termali   e   dello
          spettacolo). - 1. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del
          settore turismo e  degli  stabilimenti  termali  che  hanno
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020,  non
          titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
          ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
          disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva
          pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
          lavoratori in somministrazione,  impiegati  presso  imprese
          utilizzatrici operanti nel  settore  del  turismo  e  degli
          stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente
          il rapporto di  lavoro  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASPI,  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 1000 euro ai lavoratori  dipendenti  e  autonomi  che  in
          conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
          cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il  loro
          rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17
          marzo 2020 e che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa
          per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti, di cui  agli  articoli
          da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
          che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
          trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
          e il 17 marzo 2020; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il  29  febbraio
          2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
          riconducibili alle disposizioni di  cui  all'articolo  2222
          del codice civile e che non abbiano un contratto in  essere
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un
          contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114,  con  reddito  annuo  2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva  e  iscritti   alla   Gestione   Separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, alla data del 17 marzo 2020 e non  iscritti  ad  altre
          forme previdenziali obbligatorie. 
                3. I soggetti  di  cui  al  comma  2,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  titolari   di   altro   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato,  diverso  dal  contratto
          intermittente di cui agli articoli da 13 a 18  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                4.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo che hanno i  requisiti  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020
          n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una indennita'
          onnicomprensiva pari a 1000 euro;  la  medesima  indennita'
          viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al   Fondo
          pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
          contributi giornalieri versati  nel  2019,  cui  deriva  un
          reddito non superiore ai 35.000 euro. 
                5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del
          settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali   in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
          e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a  1000
          euro: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o piu' contratti  di
          lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e  degli
          stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad  almeno
          trenta giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', al momento  dell'entrata
          in vigore del presente decreto, di pensione e  di  rapporto
          di lavoro dipendente. 
                6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono
          tra loro cumulabili e non sono cumulabili con  l'indennita'
          di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24  aprile
          2020,  n.  27  e  successive  modificazioni.  Le   suddette
          indennita'  sono  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                7. Le indennita' di  cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
          complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                8. Decorsi quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
          richiedere l'indennita' di cui agli articoli 78, 84,  85  e
          98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito  con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  8,  pari  a
          680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.» 
                «Art. 10 (Indennita' lavoratori marittimi). -  1.  Ai
          lavoratori marittimi di cui  all'articolo  115  del  Codice
          della Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17,
          comma 2, della legge 5 dicembre 1986,  n.  856,  che  hanno
          cessato involontariamente il contratto  di  arruolamento  o
          altro rapporto di lavoro dipendente  nel  periodo  compreso
          tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020  e  che  abbiano
          svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate
          nel  medesimo  periodo,  non  titolari  di   contratto   di
          arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente,  ne'
          di NASPI, ne' di indennita' di  malattia  ne'  di  pensione
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'
          riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per ciascuno dei
          mesi di giugno e luglio 2020. 
                2. L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          ed e' erogata dall'INPS,  previa  domanda,  nel  limite  di
          spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del  presente
          articolo pari a 26,4 milioni di euro  per  l'anno  2020  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 15  e  15-bis  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Art.  15  (Nuova   indennita'   per   i   lavoratori
          stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e  dello
          spettacolo). - 1. Ai soggetti  beneficiari  dell'indennita'
          di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito con modificazioni dalla  legge  13  ottobre
          2020, n. 126, la medesima indennita' pari a  1000  euro  e'
          nuovamente erogata una tantum. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          turismo e degli  stabilimenti  termali  che  hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge e che abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto
          di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in
          vigore  della  presente   disposizione,   e'   riconosciuta
          un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima
          indennita'    e'    riconosciuta    ai    lavoratori     in
          somministrazione, impiegati  presso  imprese  utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non  titolari  di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASPI,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 1000 euro ai lavoratori  dipendenti  e  autonomi  che  in
          conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
          cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il  loro
          rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1°  gennaio  2019  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto-legge e  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti, di cui  agli  articoli
          da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
          che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
          trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
          e la data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata
          in vigore  del  presente  decreto.  Gli  stessi,  per  tali
          contratti, devono essere gia' iscritti  alla  data  del  17
          marzo 2020 alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  accredito
          nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un   contributo
          mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114,  con  reddito  annuo  2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva  e  iscritti   alla   Gestione   Separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, alla data di entrata in vigore del presente decreto  e
          non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  titolari   di   altro   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato,  diverso  dal  contratto
          intermittente di cui agli articoli da 13 a 18  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del
          settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali   in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
          e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a  1000
          euro: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto-legge di uno o piu' contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', al momento  dell'entrata
          in vigore del presente  decreto-legge,  di  pensione  e  di
          rapporto di lavoro dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  30   contributi
          giornalieri versati  dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto al  medesimo  Fondo,
          cui deriva un reddito non superiore a 50.000  euro,  e  non
          titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a
          1000 euro. La medesima indennita' viene  erogata  anche  ai
          lavoratori iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
          spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati  dal
          1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente
          decreto-legge, cui  deriva  un  reddito  non  superiore  ai
          35.000 euro. 
                7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono  tra  loro  cumulabili  e  non  sono  cumulabili   con
          l'indennita' di cui all'articolo  14.  La  domanda  per  le
          indennita' di cui ai commi  2,  3,  5  e  6  e'  presentata
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          entro il  30  novembre  2020  tramite  modello  di  domanda
          predisposto dal medesimo Istituto e presentato  secondo  le
          modalita' stabilite dallo stesso. 
                8. Le indennita' di  cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
          complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. In  relazione
          all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'articolo
          265, comma 9, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
                9. Decorsi quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente   decreto-legge   si   decade   dalla
          possibilita' di richiedere l'indennita' di cui all'articolo
          9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con
          modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
                10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29,
          comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
          con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  e'
          incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
                11. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 559,1 milioni di euro per  l'anno  2020  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 34.» 
                «Art. 15-bis (Indennita' per i lavoratori  stagionali
          del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
          per gli incaricati alle vendite  nonche'  disposizioni  per
          promuovere l'occupazione giovanile). - 1. Ai soggetti  gia'
          beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo  15,  comma
          1, e' erogata una tantum  un'ulteriore  indennita'  pari  a
          1.000 euro. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non  titolari  di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
          data del 30 novembre 2020,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La  medesima  indennita'
          e'  riconosciuta   ai   lavoratori   in   somministrazione,
          impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
          del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  che  abbiano
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non  titolari  di  pensione,
          ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
          data del 30 novembre 2020. 
                3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti  e  autonomi  che  in
          conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
          cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il  loro
          rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti  a
          settori diversi da quelli del turismo e degli  stabilimenti
          termali che hanno cessato involontariamente il rapporto  di
          lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  30
          novembre  2020  e  che  abbiano   svolto   la   prestazione
          lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti, di cui  agli  articoli
          da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
          che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
          trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
          e il 30 novembre 2020; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  il  30  novembre
          2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
          riconducibili alle disposizioni di  cui  all'articolo  2222
          del codice civile e che non abbiano un contratto in  essere
          alla data del  30  novembre  2020.  Gli  stessi,  per  tali
          contratti, devono essere gia' iscritti  alla  data  del  17
          marzo 2020 alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  accredito
          nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un   contributo
          mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          del  30  novembre  2020  e  non  iscritti  ad  altre  forme
          previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a)  titolari   di   altro   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato,  diverso  dal  contratto
          intermittente di cui agli articoli da 13 a 18  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del
          settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali   in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
          e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1.000
          euro: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o piu'  contratti
          di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
          degli stabilimenti termali, di durata complessiva  pari  ad
          almeno trenta giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c)  assenza  di  titolarita',  alla  data  del   30
          novembre  2020,  di  pensione  e  di  rapporto  di   lavoro
          dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo con  almeno  trenta  contributi
          giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020
          al medesimo Fondo, cui deriva un reddito  non  superiore  a
          50.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  diverso  dal
          contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
          e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima indennita'  e'
          erogata anche ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni
          lavoratori dello spettacolo  con  almeno  sette  contributi
          giornalieri versati dal 1°  gennaio  2019  al  30  novembre
          2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. 
                7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto
          anche  ai   sensi   dell'articolo   84,   comma   10,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e
          dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce  esclusivamente   a
          contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
                8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono tra loro cumulabili. La domanda per le  indennita'  di
          cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 15
          dicembre 2020 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
          medesimo  Istituto  e  presentato  secondo   le   modalita'
          stabilite dallo stesso. 
                9. Le indennita' di  cui  al  presente  articolo  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e  sono  erogate  dall'INPS,  previa
          domanda, nel limite di spesa complessivo di  466,5  milioni
          di euro per l'anno 2020. L'INPS  provvede  al  monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati  di
          tale attivita' al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi  di
          scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
          limite di spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
          concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui
          al primo periodo  del  presente  comma  trova  applicazione
          quanto   previsto   dall'articolo   265,   comma   9,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                10.  Le  indennita'  di  cui   all'articolo   9   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
          essere richieste,  a  pena  di  decadenza,  entro  quindici
          giorni a decorrere dal 30 novembre 2020. 
                11. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  ad
          esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020  e,  in   soli   termini   di   fabbisogno   e
          indebitamento netto, a 26,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
                12. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile,
          per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di  primo
          livello per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
          diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
          di specializzazione tecnica superiore, stipulati  nell'anno
          2021, e' riconosciuto ai datori  di  lavoro,  che  occupano
          alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  addetti  pari  o
          inferiore a nove, uno  sgravio  contributivo  del  100  per
          cento con riferimento alla contribuzione  dovuta  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi  maturati
          nei primi tre anni di contratto, fermo restando il  livello
          di aliquota del 10 per cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
                13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2
          milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni
          di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede: 
                  a) quanto a 1,2 milioni di euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
          presente decreto; 
                  b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022,  4
          milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                  c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022,  1
          milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e  0,  1  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
          mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate
          derivanti dal comma 12.». 
              - Il testo dell'articolo 10 del citato decreto-legge 22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 42. 
              - Il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 37. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917- e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni», e' pubblicato nella Gazz. Uff.  28  gennaio
          2019, n. 23. 
              - Il testo dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77- e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 36. 
              - Si riporta il testo degli articoli 46, 47,  48  e  76
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)» 
                «Art.  48  (Disposizioni  generali  in   materia   di
          dichiarazioni   sostitutive).   -   1.   Le   dichiarazioni
          sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli  atti
          che sostituiscono. 
                2. Le singole amministrazioni predispongono i  moduli
          necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
          che gli  interessati  hanno  facolta'  di  utilizzare.  Nei
          moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
          le amministrazioni inseriscono il  richiamo  alle  sanzioni
          penali  previste  dall'articolo  76,  per  le  ipotesi   di
          falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi  indicate.  Il
          modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo  10
          della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
                3.  In  tutti  i  casi  in  cui   sono   ammesse   le
          dichiarazioni  sostitutive,  le   singole   amministrazioni
          inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.» 
                «Art. 76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».