Art. 45 
 
              Proroga CIGS per cessazione e incremento 
           del Fondo sociale per occupazione e formazione 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In  via  eccezionale
al fine di  sostenere  i  lavoratori  nella  fase  di  ripresa  delle
attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2021  puo'  essere
autorizzata una proroga di sei  mesi,  previo  ulteriore  accordo  da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello  sviluppo
economico e della Regione interessata, per  le  aziende  che  abbiano
particolare  rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora  abbiano
avviato  il  processo  di  cessazione  aziendale,  le   cui   azioni,
necessarie al suo completamento e per la salvaguardia  occupazionale,
abbiano   incontrato   fasi   di   particolare   complessita'   anche
rappresentate dal Ministero dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori
oneri derivanti dall'applicazione  del  primo  periodo  del  presente
comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che,  a  tal
fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per  25
milioni di euro per l'anno 2022. Agli  oneri  derivanti  dal  secondo
periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno  2021
e a 25 milioni di euro per l'anno ((2022 si)) provvede a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   44   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale per le imprese in crisi). -  1.  In  deroga  agli
          articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e per gli anni 2019 e  2020,  puo'  essere
          autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi  complessivi,
          previo accordo stipulato  in  sede  governativa  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza del Ministero dello  sviluppo  economico  e  della
          Regione  interessata,  il  trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale   per   crisi   aziendale   qualora
          l'azienda abbia cessato o cessi  l'attivita'  produttiva  e
          sussistano concrete prospettive di cessione  dell'attivita'
          con conseguente riassorbimento  occupazionale,  secondo  le
          disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
          laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
          reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonche'   in
          alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
          attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
          interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e  non  utilizzate,  anche  in  via
          prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di  euro  per
          l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.  Per
          l'anno 2020, fermo restando  il  limite  complessivo  delle
          risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata  una
          proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da  stipulare
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
          sviluppo economico, qualora l'avviato processo di  cessione
          aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento  e
          per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
          particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
          dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
          verificata la sostenibilita'  finanziaria  del  trattamento
          straordinario di integrazione salariale e  nell'accordo  e'
          indicato  il  relativo  onere  finanziario.  Al  fine   del
          monitoraggio della  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
          trasmessi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          all'INPS per il monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa
          relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.  Qualora  dal
          monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto   o   sara'
          raggiunto il limite di spesa, non possono essere  stipulati
          altri accordi. 
                1-bis. In via eccezionale  al  fine  di  sostenere  i
          lavoratori nella  fase  di  ripresa  delle  attivita'  dopo
          l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
          autorizzata una  proroga  di  sei  mesi,  previo  ulteriore
          accordo  da  stipulare  in  sede  governativa   presso   il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  la
          partecipazione del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          della Regione  interessata,  per  le  aziende  che  abbiano
          particolare rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora
          abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
          azioni  necessarie  al   suo   completamento   e   per   la
          salvaguardia  occupazionale,  abbiano  incontrato  fasi  di
          particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
          dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori  oneri  derivanti
          dall'applicazione del primo periodo del presente  comma  si
          provvede a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  1,
          comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di  euro
          per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per  l'anno  2022.
          Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
          euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
          per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18  del
          decreto legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa e quelle destinate in  via  ordinaria
          dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
                (Omissis).».