Art. 46 
 
Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto
  legislativo 14 settembre 2015, n. 150  e  contributo  straordinario
  agli istituti di patronato 
 
  1. Per far fronte  agli  oneri  di  funzionamento  dei  centri  per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle  dotazioni
organiche previsto  dal  Piano  straordinario  di  potenziamento  dei
centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4  del  2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per  l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono ((abrogati)); 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) il direttore»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  direttore  e'  scelto  tra  esperti  ovvero  tra  personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  altro  personale  di  cui
all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'ANPAL  ed  e'  nominato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,   presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL  spetta  il
trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo
dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Il direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
responsabilita' dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca
dell'incarico.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per  tre  anni  con
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  e'
composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato  di  funzioni
di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo  decreto
legislativo, in possesso di  provata  esperienza  e  professionalita'
nelle materie di competenza dell'ANPAL.  Un  componente  e'  indicato
dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Uno  dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di
presidente. I membri del consiglio di amministrazione  cessano  dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello
stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti, non percepiscono alcun  compenso,  indennita',  gettone  di
presenza o altro  emolumento  comunque  denominato  e  hanno  diritto
unicamente al rimborso delle spese sostenute  per  la  trasferta  dal
luogo di residenza.»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il direttore ha la rappresentanza legale  dell'ANPAL,  provvede
all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate  d'intesa
con il consiglio di amministrazione  e  approvate  dal  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio   di
amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il
direttore riferisce periodicamente al Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al consiglio di amministrazione  e  presenta  una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita'  della  gestione  dell'ANPAL,
nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati
dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito,  ove
possibile, di massimali  di  spesa  predeterminati  dal  bilancio  o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni  di
contabilita'  sono  sottoposti  all'approvazione  del  ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
      2) il comma 2 e' ((abrogato)); 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal  componente  che
svolge le funzioni di presidente, che  stabilisce  altresi'  l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore  nell'esercizio  delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio  preventivo,  il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute  del
consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.»; 
    d) l'articolo 8 e' ((abrogato)). 
  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,  entro  il
termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto,  sono  apportate  le  conseguenti  modifiche  allo   statuto
dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche  dello  statuto,
nonche' della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione
di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri  2)  e  3),  a  cui
comunque si procede entro il termine di sessanta giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la  continuita'
amministrativa dell'Agenzia, e' nominato un commissario straordinario
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali. Il commissario e' scelto tra i  soggetti  indicati
al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo  in  cui
e' in carica, i poteri attribuiti al direttore  ed  al  consiglio  di
amministrazione. Con la  nomina  del  commissario  straordinario,  il
presidente, il direttore generale ed il consiglio di  amministrazione
dell'ANPAL in carica alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge  decadono  automaticamente.  Il  presidente  dell'ANPAL
decade altresi' dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi
Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo
presidente e del consiglio  di  amministrazione  della  societa'.  Al
commissario spetta il trattamento economico del direttore  dell'ANPAL
ai sensi del comma 1, lettera  b),  numero  2).  Il  commissario,  se
individuato  tra  dipendenti  della  pubblica   amministrazione,   e'
collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o  analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso  e'  reso
indisponibile un posto equivalente, dal punto di  vista  finanziario,
presso l'amministrazione di provenienza. 
  4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui  al
comma 3, il Ministero dell'economia e delle  finanze  subentra  nella
titolarita'  delle  azioni  di   ANPAL   Servizi   Spa.   I   diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi
di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale  societa'
in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini  dell'esercizio
del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),
del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  sentita  l'ANPAL,  provvede:  a
definire  con  apposite  direttive  priorita'  ed   obiettivi   della
societa', approvare le linee generali di  organizzazione  interna  e,
((di concerto)) con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  lo
statuto;  individuare  con  proprio  decreto  gli  atti  di  gestione
ordinaria e straordinaria della societa'  che,  ai  fini  della  loro
efficacia  e  validita',  dovranno  formare  oggetto  di   preventiva
approvazione ministeriale. Lo statuto e' corrispondentemente adeguato
entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo. 
  5. Per l'esercizio finanziario  2021,  gli  specifici  stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di
cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo  2001,  n.  152,
sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni  di  euro.
Ai relativi oneri pari a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  3  e   3-bis
          dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e di pensioni): 
                «Art. 12 (Disposizioni finanziarie  per  l'attuazione
          del programma del Rdc). - 1. Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'articolo 8,  nonche'  dell'erogazione
          del Reddito di inclusione e delle misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono  autorizzati  limiti  di
          spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 
                2. (Omissis). 
                3. Al fine di  rafforzare  le  politiche  attive  del
          lavoro e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali
          delle  prestazioni  in  materia,  compresi  quelli  di  cui
          all'articolo 4, comma 14,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,
          n. 131, entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
          ha durata triennale e puo' essere  aggiornato  annualmente.
          Esso  individua  specifici   standard   di   servizio   per
          l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
          materia  e  i  connessi  fabbisogni  di  risorse  umane   e
          strumentali  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
          in favore dei beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina
          altresi' il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma  258,  primo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
          risorse gia' a tal fine destinate  dall'articolo  1,  comma
          258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del
          presente articolo, utilizzabili anche per il  potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
                3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          1, comma 258,  terzo  e  quarto  periodo,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
          lettere a) e b), del presente articolo,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  anche   attraverso   le   societa'   a
          partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
          le  province  e  le  citta'   metropolitane   se   delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati ad  assumere,  con  aumento  della
          rispettiva dotazione organica, a decorrere  dall'anno  2020
          fino a complessive 3.000 unita' di personale, da  destinare
          ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere  dall'anno  2021
          ulteriori  4.600   unita'   di   personale,   compresa   la
          stabilizzazione  delle  unita'  di   personale,   reclutate
          mediante procedure concorsuali bandite per  assunzioni  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
          sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi  e
          delle misure di politica attiva del lavoro,  sancito  nella
          riunione della Conferenza unificata del 21  dicembre  2017,
          per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 304 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al  comma
          3 del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di
          riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
          regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
          delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 e 7  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150(Disposizioni  per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Organi  dell'Agenzia  Nazionale   per   le
          Politiche Attive del Lavoro). - 1. Sono organi dell'ANPAL e
          restano in carica per tre anni  rinnovabili  per  una  sola
          volta: 
                  a) il direttore; 
                  b) il consiglio di amministrazione; 
                  c) il consiglio di vigilanza; 
                  d) il collegio dei revisori. 
                2. Il direttore e'  scelto  tra  esperti  ovvero  tra
          personale incaricato di funzioni  di  livello  dirigenziale
          generale   delle   amministrazioni   pubbliche    di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo  3  del
          medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di   provata
          esperienza e professionalita' nelle materie  di  competenza
          dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e, se  dipendente  delle  amministrazioni
          pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
          retribuita,  comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
          un posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,
          presso  l'amministrazione  di  provenienza.  Al   direttore
          dell'ANPAL spetta  il  trattamento  economico  e  normativo
          riconosciuto per l'incarico di  capo  dipartimento  di  cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.  Il
          direttore e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
          responsabilita' dirigenziale di  cui  all'articolo  21  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa  la
          facolta' di revoca dell'incarico. 
                3. Il consiglio di amministrazione  e'  nominato  per
          tre anni con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali ed e' composto da tre dirigenti,  di  cui
          almeno uno incaricato di funzioni di  livello  dirigenziale
          generale,   delle   amministrazioni   pubbliche   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo  3  del
          medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di   provata
          esperienza e professionalita' nelle materie  di  competenza
          dell'ANPAL. Un  componente  e'  indicato  dalla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti
          del consiglio di amministrazione  svolge,  su  designazione
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le
          funzioni  di  presidente.  I  membri   del   consiglio   di
          amministrazione cessano dalle  funzioni  allo  scadere  del
          triennio, anche se  nominati  nel  corso  dello  stesso  in
          sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
          deceduti,  non  percepiscono  alcun  compenso,  indennita',
          gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato
          e  hanno  diritto  unicamente  al  rimborso   delle   spese
          sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. 
                4. Il  consiglio  di  vigilanza,  composto  da  dieci
          membri  scelti  tra  esperti  di  comprovata  esperienza  e
          professionalita'  nel  campo  delle   politiche   e   delle
          istituzioni  del  mercato  del  lavoro,   designati   dalle
          associazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei   lavoratori
          dipendenti comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale  e  nominati  per  tre  anni  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del
          consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo  scadere
          del triennio, anche  se  nominati  nel  corso  di  esso  in
          sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
          deceduti.  I  membri  del  consiglio   di   vigilanza   non
          percepiscono  alcun  compenso,   indennita',   gettone   di
          presenza o altro emolumento  comunque  denominato  e  hanno
          diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la
          trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza
          elegge al proprio interno il presidente. 
                5. Il collegio dei revisori e' nominato  con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'
          composto  da  tre  membri  effettivi,   di   cui   due   in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia
          e delle finanze. Con il medesimo decreto  sono  nominati  i
          membri supplenti in rappresentanza dei predetti  Ministeri.
          I  componenti  del  collegio  sono  scelti  tra   dirigenti
          incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o   altro
          personale  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo  decreto
          legislativo, iscritti al Registro dei  revisori  legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  ovvero
          tra soggetti in possesso di specifica  professionalita'  in
          materia di controllo e contabilita' pubblica. Ai componenti
          del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della
          loro attivita', un compenso  determinato  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a  valere
          sugli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  dell'ANPAL   e
          comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si  fa  fronte
          mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo  4,  comma
          6, e all'articolo 10, comma 1.» 
                «Art.  7  (Attribuzioni  degli  organi   dell'Agenzia
          Nazionale per le Politiche Attive  del  Lavoro).  -  1.  Il
          direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL,  provvede
          all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate
          d'intesa con il consiglio di  amministrazione  e  approvate
          dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
          presenta  al  consiglio  di  amministrazione  il   bilancio
          preventivo e il conto consuntivo.  Il  direttore  riferisce
          periodicamente al Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al consiglio di amministrazione  e  presenta  una
          relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  dall'ANPAL.  Al
          direttore sono assegnati  i  poteri  e  la  responsabilita'
          della gestione dell'ANPAL, nonche' la  responsabilita'  per
          il conseguimento dei risultati  fissati  dal  Ministro  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   nell'ambito,   ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro  stesso.  I
          regolamenti  interni  di   contabilita'   sono   sottoposti
          all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
                2. (Abrogato). 
                3. Il consiglio  di  amministrazione,  convocato  dal
          componente  che  svolge  le  funzioni  di  presidente,  che
          stabilisce  altresi'  l'ordine  del  giorno  delle  sedute,
          coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni  ad
          esso conferite, delibera il bilancio preventivo,  il  conto
          consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle  sedute
          del consiglio di  amministrazione  partecipa  il  direttore
          dell'ANPAL. 
                4. Il consiglio di vigilanza formula  proposte  sulle
          linee  di  indirizzo  generale,   propone   gli   obiettivi
          strategici e vigila sul  perseguimento  degli  indirizzi  e
          degli  obiettivi  strategici  adottati  dal  consiglio   di
          amministrazione.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    «controllo»:    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  «controllo  analogo»:  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) «controllo analogo congiunto»: la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) «enti locali»: gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) «partecipazione»:  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) «servizi di  interesse  economico  generale»:  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  «societa'  a   partecipazione   pubblica»:   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) «societa' in house»:  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  13
          della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
          istituti di patronato e di assistenza sociale): 
                «Art. 13 (Finanziamento). - 1. Per  il  finanziamento
          delle attivita' e  dell'organizzazione  degli  istituti  di
          patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento
          in Italia e all'estero  delle  prestazioni  in  materia  di
          previdenza  e  quiescenza  obbligatorie   e   delle   forme
          sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di
          patronato relative al conseguimento  delle  prestazioni  di
          carattere socio-assistenziale, comprese quelle  in  materia
          di emigrazione  e  immigrazione,  si  provvede,  secondo  i
          criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui
          al comma 7, mediante  il  prelevamento  dell'aliquota  pari
          allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul  gettito  dei
          contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP),  dall'Istituto  nazionale   per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto  di
          previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo  quanto
          disposto dal comma 2, le somme  stesse  non  possono  avere
          destinazione  diversa  da  quella  indicata  dal   presente
          articolo. 
                (Omissis).».