Art. 47 
 
Differimento dei termini dei  versamenti  contributivi  dei  soggetti
  iscritti alle gestioni autonome speciali degli  artigiani  e  degli
  esercenti attivita' commerciali 
 
  1. Il versamento delle somme richieste  con  l'emissione  2021  dei
contributi previdenziali dovuti dai soggetti di  cui  all'articolo  1
della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo'
essere  effettuato  entro   il   20   agosto   2021,   senza   alcuna
maggiorazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  2
          agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti  pensionistici
          dei lavoratori autonomi): 
                «Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei  contributi
          e delle prestazioni previdenziali degli artigiani  e  degli
          esercenti attivita' commerciali). - 1. A decorrere  dal  1°
          luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto  per  i
          soggetti iscritti alle  gestioni  dei  contributi  e  delle
          prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
          attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e  coadiutori,
          e' pari al 12 per cento del reddito annuo  derivante  dalla
          attivita' di impresa che  da'  titolo  all'iscrizione  alla
          gestione,  dichiarato  ai  fini  Irpef,  relativo  all'anno
          precedente. 
                2. Per i soggetti iscritti alle gestioni  di  cui  al
          comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
          della legge 4 luglio 1959, n.  463,  o  di  coadiutori,  ai
          sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n.  613,
          di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota  contributiva
          di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. 
                3.  Il  livello  minimo  imponibile   ai   fini   del
          versamento  dei  contributi   previdenziali   dovuti   alle
          gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato
          nella misura del minimale  annuo  di  retribuzione  che  si
          ottiene  moltiplicando  per  312  il  minimale  giornaliero
          stabilito, al 1° gennaio dell'anno  cui  si  riferiscono  i
          contributi,  per  gli  operai  del  settore  artigianato  e
          commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981,
          n. 402 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          settembre 1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. 
                  4. In presenza di un reddito di  impresa  superiore
          al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica
          la percentuale massima  di  commisurazione  della  pensione
          prevista  per  l'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
          presa  in  considerazione,  ai  fini  dei  versamenti   dei
          contributi previdenziali, fino a concorrenza di un  importo
          pari a due terzi del limite stesso. 
                  5. Ai fini del  versamento  di  cui  ai  precedenti
          commi il titolare deve indicare  la  quota  di  reddito  di
          pertinenza  di  ciascun  coadiuvante   o   coadiutore.   Il
          complesso delle quote dei collaboratori non puo'  superare,
          in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di  cui
          al comma 1. Tale ripartizione  ha  effetto  anche  ai  fini
          della  commisurazione  del  reddito  per  il  diritto  alle
          prestazioni previdenziali ed assistenziali  in  favore  dei
          lavoratori  autonomi  artigiani  ed   esercenti   attivita'
          commerciali. 
                  6. I contributi  di  cui  al  presente  articolo  e
          quelli di cui all'articolo 1  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  8  luglio  1980,  n.  538,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  si  prescrivono  con   il
          decorso di dieci anni dalla data in  cui  avrebbero  dovuto
          essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
          applica anche alle  prescrizioni  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                  7.  Per  i  prodotti  di  assicurazione   inferiori
          all'anno solare i contributi sono rapportati a mese. 
                  8. Entro il 30 giugno 1991  i  lavoratori  autonomi
          iscritti alle gestioni speciali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
          dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
          base  alla   differenza   tra   quanto   risultante   dalle
          disposizioni di cui al presente articolo e  quanto  versato
          in base alle previgenti disposizioni.».