((Art. 47 bis 
 
Differimento  dei  termini  per   la   verifica   della   regolarita'
  contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti  ai  fini
  dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da  20  a  22-bis,  della
  legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di  Fondi
  di solidarieta' bilaterali del  credito  ordinario,  cooperativo  e
  della societa' Poste italiane Spa 
 
  1.  Ai  fini  della  concessione  dell'esonero  dal  pagamento  dei
contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarita' contributiva  e'
verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre
2021. A tal fine la regolarita' contributiva e' assicurata anche  dai
versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta  in  ogni  caso
fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla  normativa  vigente,
degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  59,
comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relative
ai criteri  di  tassazione  a  titolo  definitivo  delle  prestazioni
erogate in forma rateale dai Fondi  di  solidarieta'  bilaterali  del
credito ordinario, cooperativo e della societa' Poste  italiane  Spa,
il richiamo ivi contenuto  all'articolo  17  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve  intendersi  riferito  alla
determinazione  dell'aliquota  da  applicare,  con  esclusione  della
riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si' riporta  il  testo  dei  commi  da  20  a  22-bis
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1.-19. (Omissis). 
                20. Al fine di ridurre gli effetti  negativi  causati
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul  reddito  dei
          lavoratori autonomi e dei professionisti e di  favorire  la
          ripresa della loro attivita', e' istituito, nello stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,   il   Fondo   per   l'esonero   dai    contributi
          previdenziali  dovuti  dai  lavoratori   autonomi   e   dai
          professionisti, con una dotazione finanziaria  iniziale  di
          2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che  costituisce  il
          relativo limite di spesa, destinata a finanziare  l'esonero
          parziale dal pagamento dei contributi previdenziali  dovuti
          dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti  alle
          gestioni  previdenziali   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS)  e  dai  professionisti  iscritti
          agli enti gestori di forme  obbligatorie  di  previdenza  e
          assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
          abbiano percepito nel periodo  d'imposta  2019  un  reddito
          complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un
          calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno  2020  non
          inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
          Sono  esclusi  dall'esonero  i  premi  dovuti  all'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL). 
                21. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dell'esonero di cui  al  comma  20  nonche'  la
          quota del limite di spesa di cui al comma 20 da  destinare,
          in via eccezionale, ai professionisti  iscritti  agli  enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509,  e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i  relativi
          criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di  cui  al
          comma  20  sono  altresi'  esonerati  dal   pagamento   dei
          contributi previdenziali i medici,  gli  infermieri  e  gli
          altri professionisti e  operatori  di  cui  alla  legge  11
          gennaio 2018, n. 3, gia' collocati in quiescenza e  assunti
          per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. 
                22. Gli enti previdenziali di cui ai commi  20  e  21
          provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa
          di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano  i  risultati
          di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi  di
          scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
          limite di spesa, non sono adottati altri  provvedimenti  di
          concessione dell'esonero. 
                22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22  e'
          concesso ai sensi della  sezione  3.1  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti  ed  alle
          condizioni di cui alla medesima Comunicazione.  L'efficacia
          delle  suddette  disposizioni  e'  subordinata,  ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  59
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 59  (Disposizioni  in  materia  di  previdenza,
          assistenza,  solidarieta'  sociale  e  sanita').  -   1.-2.
          (Omissis). 
                3. A decorrere dal  1°  gennaio  1998,  per  tutti  i
          soggetti nei cui confronti trovino  applicazione  le  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,   e   al   decreto
          legislativo 20 novembre 1990,  n.  357,  nonche'  le  forme
          pensionistiche  che  assicurano  comunque   ai   dipendenti
          pubblici, inclusi quelli alle dipendenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo
          1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la
          gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il  personale
          addetto  alle  imposte  di  consumo,   per   il   personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte
          dirette, prestazioni complementari al trattamento  di  base
          ovvero al trattamento di fine rapporto, il  trattamento  si
          consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con  la
          decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
          le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          del  personale  dipendente,  stipulati  anteriormente  alla
          costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
          ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e comunque non oltre il 31  marzo  1998,  per
          gli iscritti ai regimi  aziendali  integrativi  di  cui  al
          citato  decreto   legislativo   n.   357   del   1990,   la
          contrattazione collettiva, nei casi di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione  aziendale  che  determinano  esuberi   di
          personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
          ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
          tali esuberi riguardanti banche, associazioni di  banche  e
          concessionari  della  riscossione  cui   si   applicano   i
          contratti collettivi del settore del credito,  gli  accordi
          stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del
          personale dipendente possono: 
                  a) prevedere, allo scopo di  agevolare  gli  esodi,
          apposite  indennita'  da  erogare,  anche  ratealmente,  in
          conformita' all'articolo 17 del testo unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 2  settembre  1997,
          n. 314, nel rispetto dei requisiti di  eta'  ivi  previsti,
          nonche' in conformita' all'articolo 6, comma 4, lettera b),
          del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo
          regime fiscale previsto dal citato articolo  17  del  testo
          unico  delle   imposte   sui   redditi,   come   modificato
          dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n.  314  del
          1997,   sono   assoggettate   le    analoghe    prestazioni
          eventualmente erogate, al fine di  cui  sopra,  dai  citati
          fondi nazionali per il settore del  credito  in  luogo  dei
          datori di lavoro; 
                  b) adottare, in via prioritaria, il criterio  della
          maggiore  eta'  ovvero  della  maggiore  prossimita'   alla
          maturazione   del   diritto    a    pensione    a    carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  purche'  siano
          contestualmente previste forme  di  sostegno  del  reddito,
          comprensive della corrispondente contribuzione  figurativa,
          erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo  di
          4  anni  previsto  per  la  fruizione  dell'indennita'   di
          mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle  apposite
          indennita'  ed  alle  forme  di   sostegno   del   reddito,
          comprensive dei versamenti all'INPS per  la  corrispondente
          contribuzione  figurativa,  si  applica  il   comma   3-bis
          dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992,  n.  364,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992,
          n. 406. 
                Dopo la costituzione dei citati fondi  nazionali  per
          il settore del credito, la gestione dei rapporti  attivi  e
          passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
          sensi del presente comma e' trasferita ai fondi  stessi,  i
          quali assumono in carico le  residue  prestazioni  previste
          dagli   accordi   medesimi,   provvedendo   a   riscuoterne
          anticipatamente l'importo dai datori di  lavoro  obbligati.
          Per i trattamenti  pensionistici  anticipati  e  gli  altri
          interventi previsti  in  attuazione  del  decreto-legge  24
          settembre 1996,  n.  497,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9
          settembre 1997,  n.  292,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la
          ristrutturazione  e  la   privatizzazione   delle   aziende
          bancarie ivi richiamate, trovano  applicazione,  sino  alla
          loro  completa  attuazione  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998,  le  disposizioni  degli  accordi  sindacali
          stipulati  entro  il  31  marzo  1998,  compresa,  a   tale
          esclusivo fine, la facolta'  per  le  predette  aziende  di
          sostenere il  costo  della  prosecuzione  volontaria  della
          contribuzione  previdenziale  fino  alla  maturazione   del
          diritto a pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
          e di eta'  previsti  dalla  legislazione  pre  .  Le  forme
          pensionistiche di cui al  presente  comma,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 33, nonche'  dal  citato  decreto
          legislativo n. 124 del 1993,  possono  essere  trasformate,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, in forme a contribuzione definita  mediante
          accordi stipulati con le rappresentanze dei  lavoratori  di
          cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.  300,  e
          successive  modificazioni,  ovvero,  in  mancanza,  con  le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del
          personale  dipendente.  Alla  facolta'  di  riscatto,   ove
          prevista, nelle forme pensionistiche  di  cui  al  presente
          comma esercitata dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge trovano applicazione le disposizioni di  cui
          al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184,
          in materia di determinazione del relativo onere.  Entro  il
          31 marzo 2000 il Governo e' delegato ad emanare un  decreto
          legislativo   per   l'armonizzazione    della    disciplina
          previdenziale  e  del  trattamento  di  fine  rapporto  del
          personale addetto alle esattorie e alle  ricevitorie  delle
          imposte  dirette  con  quella  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, sulla base dei principi e  criteri  direttivi
          indicati nell'articolo 2, commi 22  e  23,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e con le modalita' di cui all'articolo
          3, comma  22,  della  medesima  legge  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio della relativa  gestione.  Fino  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  al
          predetto personale si applicano le disposizioni di  cui  al
          presente comma. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
                «Art. 17 (Tassazione separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi: 
                  a) trattamento di fine  rapporto  di  cui  all'art.
          2120 del codice civile e indennita' equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi  di  cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e i valori comunque percepiti al netto delle  spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni  relativi  alla
          risoluzione del rapporto di lavoro; 
                  a-bis); 
                  b) emolumenti arretrati per prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e le indennita' di cui al comma 1  dell'articolo  47  e  al
          comma 2 dell'articolo 46; 
                  c)  indennita'  percepite  per  la  cessazione  dei
          rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di
          cui al comma 2 dell'art. 49, se il  diritto  all'indennita'
          risulta da atto di  data  certa  anteriore  all'inizio  del
          rapporto nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori
          comunque percepiti al netto delle spese  legali  sostenute,
          anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di  procedure
          esecutive,  a  seguito  di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione  dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
                  c-bis) indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7,  comma  5,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1
          bis del decreto-legge 10 giugno 1994,  n.  357,  convertito
          con modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente; 
                  d) indennita' per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone 
                  e)   indennita'   percepite   per   la   cessazione
          dafunzioni notarili; 
                  f) indennita' percepite dai lavoratori  subordinati
          sportivi  al  termine  dell'attivita'  sportiva  ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  4,   del   decreto   legislativo
          attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge  8
          agosto 2019, n. 86, se non  rientranti  tra  le  indennita'
          indicate alla lettera a); 
                  g) plusvalenze, compreso il valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute da  piu'  di  5  anni  e  redditi  conseguiti  in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di 5 anni; 
                  g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
          1 dell'art. 81 realizzate a seguito di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione; 
                  g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54,  comma
          1-quater, se percepiti in unica soluzione; 
                  h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
          al conduttore in caso  di  cessazione  della  locazione  di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare; 
                  i) indennita' spettanti a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, dei  danni  consistenti  nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni; 
                  l) redditi compresi nelle somme  attribuite  o  nel
          valore normale dei beni assegnati ai  soci  delle  societa'
          indicate nell'art. 5 nei  casi  di  recesso,  esclusione  e
          riduzione del capitale o agli eredi in caso  di  morte  del
          socio,  e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza   di
          liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse,  se
          il periodo di tempo intercorso tra  la  costituzione  della
          societa' e la comunicazione del recesso o  dell'esclusione,
          la deliberazione di riduzione del capitale,  la  morte  del
          socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni; 
                  m); 
                  n)  redditi  compresi  nelle  somme  o  nel  valore
          normale dei beni attribuiti alla scadenza dei  contratti  e
          dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma  1
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte a titolo d'imposta o ad imposta  sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          5 anni; 
                  n-bis) somme conseguite a  titolo  di  rimborso  di
          imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per  i
          quali si e' fruito della detrazione in periodi  di  imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma  1,  lettera
          c), quinto e sesto periodo. 
                2. I redditi indicati alle lettere da  g)  a  n)  del
          comma primo  sono  esclusi  dalla  tassazione  separata  se
          conseguiti da societa' in nome collettivo o in  accomandita
          semplice; se conseguiti da persone  fisiche  nell'esercizio
          di  imprese  commerciali,  sono  tassati  separatamente   a
          condizione che ne sia fatta richiesta  nella  dichiarazione
          dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta  al  quale
          sarebbero  imputabili  come  componenti  del   reddito   di
          impresa. 
                3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
          comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g)  a  n-bis)
          non conseguiti nell'esercizio  di  imprese  commerciali  il
          contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto  inizio  la  percezione.  Per  i
          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
          1 gli uffici provvedono a iscrivere  a  ruolo  le  maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e 18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla
          formazione del reddito complessivo dell'anno  in  cui  sono
          percepiti,  se  cio'  risulta  piu'   favorevole   per   il
          contribuente.».