Art. 48 
 
             Piano nazionale per le Scuole dei mestieri 
 
  1. Al fine di favorire una maggiore  integrazione  tra  il  sistema
delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale,
la transizione occupazionale e la formazione  dei  lavoratori  attivi
nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno
2021 denominato «Scuole dei mestieri». 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
Scuole dei  mestieri  nell'ambito  dei  settori  di  specializzazione
industriale del territorio. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti ((tra lo Stato, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano)), da emanare entro 60  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   sono
individuati i criteri e le modalita' di applicazione della  misura  e
di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui  al
comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 77.