((Art. 48 bis 
 
Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione
  professionale di alto livello dei propri dipendenti 
 
  1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,
dalla dimensione aziendale e dal settore economico  in  cui  operano,
che effettuano spese per attivita'  di  formazione  professionale  di
alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al
25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui  al
comma 5. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute, fino all'importo  massimo  di  30.000  euro  per  ciascuna
impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente  per
il  periodo  in  cui  e'  occupato  nelle  attivita'  di   formazione
attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento  di  durata
non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti
legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento  delle
conoscenze delle tecnologie previste dal  Piano  nazionale  industria
4.0, quali big data e  analisi  dei  dati,  cloud  e  fog  computing,
sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici,  prototipazione  rapida,
sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica  avanzata  e
collaborativa,  interfaccia  uomo-macchina,   manifattura   additiva,
internet delle cose e delle  macchine  e  integrazione  digitale  dei
processi aziendali. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non
concorre alla formazione  del  reddito,  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di
attuazione del presente  articolo,  comprese  quelle  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo
          1. 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'articolo 1. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Il testo  del  citato  articolo  34  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1.