Art. 49 
 
          Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 
 
  1. ((All'articolo 103-bis, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,)) le parole «Per  l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per l'anno 2021»; 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ((ai sensi dell'articolo 77.)) 
  ((2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa  di  1,5
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni  2020  e
2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021». 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 103-bis
          del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1(Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 103-bis (Disposizioni in favore dei  lavoratori
          frontalieri). - 1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la  spesa
          di 6 milioni di euro  per  l'erogazione  di  contributi  in
          favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia,  che
          svolgono  la  propria  attivita'  nei  Paesi  confinanti  o
          limitrofi ai  confini  nazionali,  definiti  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativo  al  coordinamento
          dei sistemi  di  sicurezza  sociale,  come  modificato  dal
          regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 16 settembre 2009, nonche' dell'allegato  II
          all'Accordo tra  la  Comunita'  europea  ed  i  suoi  Stati
          membri,  da  una  parte,  e  la  Confederazione   svizzera,
          dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,  fatto
          a Lussemburgo il 21 giugno  1999  e  reso  esecutivo  dalla
          legge 15 novembre 2000, n.  364,  ovvero  che  svolgono  la
          propria  attivita'  in   altri   Paesi   non   appartenenti
          all'Unione  europea  confinanti  o  limitrofi  ai   confini
          nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali,
          che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e continuativa, ovvero dei lavoratori  subordinati  nonche'
          dei  titolari  di  partita   IVA,   che   abbiano   cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro  frontaliero  a
          decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei  requisiti
          stabiliti per  beneficiare  delle  misure  di  sostegno  ai
          lavoratori previste dal decreto legislativo 4  marzo  2015,
          n.  22,  e  dal  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  94-bis
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il  territorio
          di Savona a seguito degli  eccezionali  eventi  atmosferici
          del mese di novembre 2019). - 1. Al fine  di  mitigare  gli
          effetti economici derivanti dalla diffusione  del  contagio
          da COVID-19 e di consentire la ripresa economica  dell'area
          della Provincia di Savona, la Regione Liguria,  nel  limite
          delle risorse disponibili destinate alla  medesima  regione
          ai  sensi  dell'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo'  erogare  negli
          anni 2020 e 2021, nel limite di spesa  di  1,5  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  un'indennita'
          pari   al   trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale,   comprensiva   della   relativa   contribuzione
          figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore
          dei lavoratori dipendenti  da  imprese  del  territorio  di
          Savona impossibilitati a prestare attivita'  lavorativa  in
          tutto o in parte a seguito della frana  verificatasi  lungo
          l'impianto  funiviario  di  Savona  in   concessione   alla
          societa' Funivie S.p.a. in  conseguenza  degli  eccezionali
          eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura  di
          cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
          di integrazione salariale, compresi  quelli  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di  cui  al  titolo  II  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1.