((Art. 50 bis 
 
               Misure in materia di tutela del lavoro 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2021,  la
proroga di  sei  mesi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  puo',  in  via
eccezionale, essere concessa,  previo  accordo  stipulato  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e   delle   regioni
interessate,  anche  per  i  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  di  cui  all'articolo  94,  commi  2  e   2-bis,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro  per  l'anno
2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo
di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale,   costituito   ai   sensi   dell'articolo   1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di  7,4  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di  euro  per  l'anno  2022.
Agli  oneri  derivanti  dal  primo  periodo   del   presente   comma,
complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a  9,9
milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con  i  codici
13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i  lavoratori  in  forza  alla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge 30 giugno 2021,  n.  99,  domanda  di  concessione  del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  per  una  durata
massima di diciassette settimane  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
  3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure  di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69. 
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al  31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  restano  altresi'  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito  di  subentro  di  un
nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto   collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla
medesima data di cui al primo periodo,  resta  altresi'  preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui  all'articolo
7 della medesima legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
realizzi la cessione di un complesso di beni o  attivita'  che  possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  185,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
presente  comma.  Qualora  dal  predetto   monitoraggio   emerga   il
raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali  un  fondo  denominato:  «Fondo  per  il
potenziamento delle competenze e la riqualificazione  professionale»,
con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.  Il
Fondo e' finalizzato  a  contribuire  al  finanziamento  di  progetti
formativi  rivolti  ai  lavoratori  beneficiari  di  trattamenti   di
integrazione salariale per  i  quali  e'  programmata  una  riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30  per  cento,  calcolata  in  un
periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  individuati  i
criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 8. 
  10. Con effetto dal 1° gennaio 2021: 
  a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  e'  sostituito  dal  seguente:  «I  periodi  di
trattamento ordinario di integrazione salariale e  assegno  ordinario
concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni  caso  conteggiati  ai
fini dei limiti previsti dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148.»; 
  b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale
COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1,  5  e  7,  del
citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono  posti  prioritariamente  a
carico delle disponibilita' dei rispettivi fondi di  solidarieta'  di
cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, anche in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
  c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione  ordinaria
con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e
20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  ai
sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma. 
  11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare,  previa  comunicazione  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma  13  dell'articolo  8  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto  previsto  al
comma 10 del presente articolo e delle  risultanze  del  monitoraggio
effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa  medesimi,  fermo
restando il limite di spesa complessivo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              -  Il  testo  dell'articolo  44  del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 45. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
          94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art.  94  (Incremento   dotazione   del   Fondo   di
          solidarieta' per il settore aereo). - 1. (Omissis). 
                2. In  deroga  agli  articoli  4  e  22  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre  2020   puo'   essere   autorizzato   nel   limite
          complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020  e  22,9
          milioni di euro per l'anno 2021 e  nel  limite  massimo  di
          dieci mesi, il trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale per  crisi  aziendale  in  favore  delle  aziende
          operanti nel settore  aereo,  in  possesso  del  prescritto
          Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di  licenza
          di  trasporto  aereo  di  passeggeri  rilasciata  dall'Ente
          nazionale  dell'aviazione  civile,  che  hanno  cessato   o
          cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno  2020  e
          che non sono sottoposte a procedure concorsuali  alla  data
          della stipulazione dell'accordo di cui al  presente  comma.
          Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere autorizzato,  previo  accordo  in  sede  governativa
          stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,   anche   in   presenza   dei   Ministeri    delle
          infrastrutture e dei trasporti e dello  sviluppo  economico
          nonche' della Regione  o  delle  Regioni  interessate,  ove
          ricorra  almeno   una   delle   seguenti   condizioni:   a)
          prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di  essa;
          b) specifici percorsi di politica attiva del  lavoro  posti
          in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo
          le modalita' indicate nell'accordo  previsto  dal  presente
          comma. 
                2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio
          delle risorse finanziarie disponibili,  il  trattamento  di
          integrazione salariale di cui al comma 2 viene  corrisposto
          direttamente  dall'Istituto  Nazionale   della   Previdenza
          Sociale ed in  relazione  allo  stesso  non  e'  dovuto  il
          pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo  5
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148.  Agli
          oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale
          prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo  n.
          148 del 2015, si provvede  a  valere  e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 2. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter  del  decreto
          legge   5   ottobre   2004,   n.   249,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2004,   n.   291
          (Interventi urgenti in materia di politiche  del  lavoro  e
          sociali): 
                «Art. 1-ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  fondo
          speciale per il sostegno del reddito e  dell'occupazione  e
          della riconversione e  riqualificazione  professionale  del
          personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la
          finalita' di favorire il mutamento ovvero  il  rinnovamento
          delle  professionalita'  ovvero  di  realizzare   politiche
          attive di  sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  dei
          lavoratori del settore, mediante: 
                  a)  finanziamento   di   programmi   formativi   di
          riconversione o  riqualificazione  professionale  anche  in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali,  territoriali,
          regionali o comunitari; 
                  b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
          lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro,
          ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui  al  citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da  sospensioni
          temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o  da  processi  di
          mobilita' secondo modalita' da concordare  tra  azienda  ed
          organizzazioni sindacali. 
                2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e'  alimentato
          da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori  di
          lavoro di tutto il settore del trasporto  aereo  pari  allo
          0,375 per cento e da un contributo a carico dei  lavoratori
          pari allo 0,125 per cento. Il fondo e'  inoltre  alimentato
          da contributi del sistema aeroportuale  che  gli  operatori
          stessi converranno direttamente tra di loro  per  garantire
          la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
          stesso. 
                3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
          cui prestazioni  sono  erogate  nei  limiti  delle  risorse
          derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti  dagli
          operatori  del  settore  del   trasporto   aereo   con   le
          organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria
          comparativamente piu' rappresentative.». 
              - Il citato testo del  comma  1  dell'articolo  18  del
          decreto legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico  nazionale),  e'   riportato   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 45. 
              - Il testo del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99,  e'
          pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30  giugno  2021,  n.  155,
          Edizione straordinaria. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  19  e  20  del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 19 (Norme speciali in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. I datori di  lavoro  che  nell'anno  2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153. 
                2. I datori di lavoro che presentano  la  domanda  di
          cui   al   comma   1   sono   dispensati    dall'osservanza
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n.  148,  e   dei   termini   del   procedimento   previsti
          dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30,  comma
          2,  del  medesimo   decreto   legislativo   per   l'assegno
          ordinario, fermo restando l'informazione, la  consultazione
          e l'esame congiunto che devono essere svolti anche  in  via
          telematica entro i tre giorni  successivi  a  quello  della
          comunicazione preventiva. La domanda, a pena di  decadenza,
          deve essere presentata entro la fine del mese successivo  a
          quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione  o
          di riduzione dell'attivita' lavorativa e  non  e'  soggetta
          alla verifica dei requisiti  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                2-bis. Il  termine  di  presentazione  delle  domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. 
                La  predetta  domanda,  presentata  nelle   modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
                3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non sono in  ogni  caso  conteggiati  ai  fini  dei  limiti
          previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 ,  e  dagli  articoli
          12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015,  n.  148.  Limitatamente  all'anno  2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della  legge
          8 agosto 1972,  n.  457.  I  periodi  di  trattamento  sono
          concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23
          febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
          periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati  ai
          fini  delle  successive  richieste.   Per   assicurare   la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza
          COVID-19"    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Per i  lavoratori  dipendenti
          di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
          trattamento di CISOA, puo'  essere  presentata  domanda  di
          concessione del trattamento di  integrazione  salariale  in
          deroga, ai sensi dell'articolo 22. 
                4. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale e assegno ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
                6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
          di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai  rispettivi
          Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
                6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
                6-ter. I Fondi di cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
                7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
                8. I lavoratori destinatari delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                9. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da  1  a  5  e  7  e  di  cui  all'articolo  21  sono
          riconosciute nel limite massimo di spesa  pari  a  11.599,1
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
                10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  da
          1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
                10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di  cui
          al comma 10-bis sono riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 5,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento  al  trattamento  ordinario   di   integrazione
          salariale e a 4,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento alla prestazione di assegno  ordinario.  L'INPS
          provvede al monitoraggio dei limiti  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                10-quater. Agli oneri derivanti dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
                «Art.  20  (Trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
                2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
                3. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale concessi ai sensi del comma  1  e
          in considerazione della relativa fattispecie non si applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
                4.  In  considerazione  della  limitata  operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
                5. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                6. 
                7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
                7-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  7-bis  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
                
                - Si  riporta  il  testo  del  comma  3,  4,  5  e  6
          dell'articolo 8 del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
          agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti
          di integrazione salariale). - 1.-2-bis. (Omissis). 
                3. Le domande di accesso ai  trattamenti  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In fase di  prima  applicazione,
          il termine di presentazione di cui  al  presente  comma,  a
          pena di decadenza,  e'  fissato  entro  la  fine  del  mese
          successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                3-ter. (Omissis). 
                4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni  di
          cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
          la  possibilita'  di  ricorrere  all'anticipazione  di  cui
          all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  inviare
          all'Istituto i dati necessari per il  pagamento  o  per  il
          saldo dell'integrazione salariale entro la  fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, o, se posteriore, entro il  termine
          di  trenta  giorni  dall'adozione  del   provvedimento   di
          concessione. In sede di prima applicazione,  i  termini  di
          cui al presente comma sono spostati  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto se tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui
          al primo periodo. Trascorsi inutilmente  tali  termini,  il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
                5. Per le  domande  di  trattamenti  di  integrazione
          salariale  di  cui  al   presente   articolo   riferite   a
          sospensioni  o  riduzioni  dell'attivita'  lavorativa,   la
          trasmissione  dei  dati  necessari  al   calcolo   e   alla
          liquidazione diretta delle integrazioni salariali da  parte
          dell'INPS o al  saldo  delle  anticipazioni  delle  stesse,
          nonche'   all'accredito   della   relativa    contribuzione
          figurativa,  e'  effettuata  con   il   flusso   telematico
          denominato «UniEmens- Cig». 
                6. Al fine di razionalizzare il sistema di  pagamento
          delle   integrazioni   salariali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  i  trattamenti  di  cui   al
          presente  articolo  possono  essere  concessi  sia  con  la
          modalita' di pagamento diretto della prestazione  da  parte
          dell'INPS, compresa quella di  cui  all'articolo  22-quater
          del medesimo decreto-legge n.  18  del  2020,  sia  con  le
          modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
                (Omissis).». 
              - Il testo degli articoli 4, 5  e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'articolo 40-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
                «Art. 3. - Il licenziamento per  giustificato  motivo
          con preavviso e' determinato da un  notevole  inadempimento
          degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
          da    ragioni    inerenti     all'attivita'     produttiva,
          all'organizzazione del lavoro e al  regolare  funzionamento
          di essa.». 
              - Il testo dell'articolo  212  del  codice  civile,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 40-bis. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 1 (Nuova prestazione di  Assicurazione  Sociale
          per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
          e' istituita presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19  del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  come
          modificato dalla presente legge: 
                1.-2-bis (Omissis). 
                3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non sono in  ogni  caso  conteggiati  ai  fini  dei  limiti
          previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 ,  e  dagli  articoli
          12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015,  n.  148.  Limitatamente  all'anno  2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato articolo 19 del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 44. 
              - Si riporta il testo degli articoli 26, 29  e  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1.  Le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale stipulano  accordi
          e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,  aventi  a
          oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
          per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
          del Titolo I del presente  decreto,  con  la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause  previste  dalle
          disposizioni di cui al predetto Titolo. 
                2. I fondi di cui al comma 1  sono  istituiti  presso
          l'INPS,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dagli accordi e contratti collettivi  di  cui  al  medesimo
          comma. 
                3. Con le medesime modalita' di cui ai commi  1  e  2
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la  disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del  comitato  amministratore  di  cui
          all'articolo 36. 
                4. I decreti di cui al  comma  2  determinano,  sulla
          base degli accordi  e  contratti  collettivi,  l'ambito  di
          applicazione dei fondi di cui al comma 1,  con  riferimento
          al settore di  attivita',  alla  natura  giuridica  e  alla
          classe di ampiezza dei datori  di  lavoro.  Il  superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  e'  verificato  mensilmente  con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
                5. I fondi di cui al comma 1 non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
                6. Gli oneri di amministrazione di ciascun  fondo  di
          cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri  definiti
          dal regolamento di contabilita' dell'INPS. 
                7. L'istituzione dei fondi  di  cui  al  comma  1  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  che   non   rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto, in relazione ai  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
                8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
          alle disposizioni di cui al comma 7 entro  il  31  dicembre
          2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
          che  occupano  mediamente  piu'   di   cinque   dipendenti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  i
          contributi da questi gia'  versati  o  comunque  dovuti  ai
          fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti  al  fondo
          di integrazione salariale. 
                9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
                  a)    assicurare    ai    lavoratori    prestazioni
          integrative, in termini di importi o durate, rispetto  alle
          prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione  del
          rapporto di  lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in
          termini di importo, rispetto a trattamenti di  integrazione
          salariale previsti dalla normativa; 
                  b)  prevedere  un  assegno  straordinario  per   il
          sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro  dei  processi
          di agevolazione all'esodo, a lavoratori che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                  c)  contribuire  al  finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea. 
                10. Per le finalita' di cui al comma 9,  i  fondi  di
          cui al comma 1 possono essere istituiti anche in  relazione
          a settori di attivita' e classi di ampiezza dei  datori  di
          lavoro che gia' rientrano nell'ambito di  applicazione  del
          Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
          delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
          di indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli  articoli  4  e
          seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive
          modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
          comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
                11. Gli accordi e i contratti collettivi  di  cui  al
          comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al  medesimo
          comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito.» 
                «Art. 29 (Fondo di integrazione salariale).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2016 il  fondo  residuale  di  cui
          all'articolo  28,  assume  la  denominazione  di  fondo  di
          integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
          fondo   di   integrazione   salariale   si   applicano   le
          disposizioni di cui al presente  articolo,  in  aggiunta  a
          quelle che disciplinano il fondo residuale. 
                2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo   di
          integrazione salariale i  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  appartenenti   a
          settori, tipologie e  classi  dimensionali  non  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto e che non hanno costituito  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi  di  solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini  del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. 
                3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
          i contributi dei datori di lavoro appartenenti al  fondo  e
          dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto  definito
          dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce  l'assegno  di
          solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori  di
          lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
          il fondo garantisce per una durata massima di 26  settimane
          in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di   cui
          all'articolo 30, comma 1,  in  relazione  alle  causali  di
          riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste
          dalla  normativa  in  materia  di  integrazioni   salariali
          ordinarie, ad esclusione  delle  intemperie  stagionali,  e
          straordinarie,    limitatamente    alle     causali     per
          riorganizzazione e crisi aziendale. 
                4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
          salariale si provvede nei limiti delle risorse  finanziarie
          acquisite  al  fondo  medesimo,  al  fine   di   garantirne
          l'equilibrio di bilancio. In ogni  caso,  tali  prestazioni
          sono determinate in misura  non  superiore  a  dieci  volte
          l'ammontare dei contributi  ordinari  dovuti  dal  medesimo
          datore di  lavoro,  tenuto  conto  delle  prestazioni  gia'
          deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
                5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  comitato
          amministratore del fondo cessa di esercitare il compito  di
          cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 
                6.  Al  fine  di  garantire  l'avvio  del  fondo   di
          integrazione salariale a decorrere  dal  1°  gennaio  2016,
          qualora alla data del 30 novembre 2015 non  risulti  ancora
          costituito il comitato amministratore di  cui  all'articolo
          28, comma 3, i  compiti  di  pertinenza  di  tale  comitato
          vengono   temporaneamente   assolti   da   un   commissario
          straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, che li svolge a  titolo  gratuito.
          Il commissario straordinario  resta  in  carica  sino  alla
          costituzione del comitato amministratore del fondo. 
                7. I trattamenti di  integrazione  salariale  erogati
          dal fondo sono  autorizzati  dalla  struttura  territoriale
          INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
          di aziende plurilocalizzate  l'autorizzazione  e'  comunque
          unica ed e' rilasciata dalla sede INPS  dove  si  trova  la
          sede legale del datore di lavoro,  o  presso  la  quale  il
          datore  di  lavoro  ha  richiesto   l'accentramento   della
          posizione contributiva. 
                8. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,  l'aliquota  di
          finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per
          i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici
          dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori  di  lavoro
          che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E'  stabilita
          una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro
          connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma  3,
          pari al 4 per cento della retribuzione persa. 
                9. Al fondo di cui al presente articolo si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 35. 
                10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  35,
          commi 4 e 5, entro  il  31  dicembre  2017  l'INPS  procede
          all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni  del  fondo  da
          parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
          e settori produttivi. Sulla base  di  tali  analisi  e  del
          bilancio di previsione di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo,  il  comitato   amministratore   del   fondo   di
          integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
          relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
          aliquote di contribuzione. Le modifiche sono  adottate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 
                11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
          15 dipendenti possono richiedere l'assegno di  solidarieta'
          di cui all'articolo 31 per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016.» 
                «Art. 40 (Fondo  territoriale  intersettoriale  delle
          Province autonome di Trento e di Bolzano e altri  fondi  di
          solidarieta'). - 1. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  124,
          della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  del  decreto
          legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione  di  un
          fondo di  solidarieta'  territoriale  intersettoriale  cui,
          salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la   disciplina
          prevista per i fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
          all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina
          di cui all'articolo 35. 
                2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma  1
          e'  adottato  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed  e'  trasmesso  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai   medesimi
          Ministeri sono trasmessi  i  bilanci  di  previsione  e  di
          consuntivo del fondo. 
                3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
          cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i  datori
          di  lavoro  appartenenti  a  settori,  tipologie  e  classi
          dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
          Titolo I del presente decreto e che non abbiano  costituito
          fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
          fondi  di  solidarieta'  bilaterali  alternativi   di   cui
          all'articolo 27, che occupano almeno il 75  per  cento  dei
          propri  dipendenti  in  unita'   produttive   ubicate   nel
          territorio delle province di Trento e di Bolzano. 
                4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma
          1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
          almeno il 75 per cento  dei  propri  dipendenti  in  unita'
          produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento
          e Bolzano. 
                5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
          al fondo residuale di cui all'articolo 28  o  al  fondo  di
          integrazione salariale di cui all'articolo 29, e  i  datori
          di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
          sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
          a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
          fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a  tale
          fondo,  ferma  restando  la  gestione  a   stralcio   delle
          prestazioni gia'  deliberate.  I  contributi  eventualmente
          gia' versati o  dovuti  al  fondo  di  provenienza  restano
          acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
          provenienza, sulla base delle stime  effettuate  dall'INPS,
          puo' proporre al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
          mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo
          periodo,  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai  sensi  dei  commi  4  e  5
          dell'articolo 35. 
                6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano
          altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo  di  cui  al
          comma 1 che aderiscono a fondi di  solidarieta'  bilaterali
          di cui all'articolo 26 costituiti successivamente. 
                7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota  di
          finanziamento almeno pari a quella stabilita per  il  fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  in
          relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente  fino
          a quindici dipendenti. 
                8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui  al
          comma 1 e' integrato da due rappresentanti,  con  qualifica
          di dirigente, rispettivamente della Provincia  autonoma  di
          Trento e della Provincia autonoma di Bolzano,  in  possesso
          dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
          riconosciuto a valere sulle  disponibilita'  del  fondo  il
          rimborso delle spese  di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa per  i  dirigenti  dello  Stato.  Nel  caso
          previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale
          dei Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
          dell'economia e delle finanze e' adottato  d'intesa  con  i
          responsabili dei  dipartimenti  competenti  in  materia  di
          lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
                9. La disciplina del fondo di cui all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dal  presente  decreto  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche
          intersettoriali,     stipulati     dalle     organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          nel   settore   del   trasporto   aereo   e   del   sistema
          aeroportuale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
                «Art.  24   (Gestione   prestazioni   temporanee   ai
          lavoratori dipendenti). - 1. A  decorrere  dal  1°  gennaio
          1989,   le   gestioni   per   l'assicurazione   contro   la
          disoccupazione  involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di
          garanzia  per  il  trattamento  di  fine  rapporto  e   per
          l'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  la   cassa   per
          l'integrazione guadagni  degli  operai  dell'industria,  la
          cassa   per   l'integrazione   guadagni   dei    lavoratori
          dell'edilizia, la cassa  per  l'integrazione  salariale  ai
          lavoratori  agricoli,  la  cassa  unica  per  gli   assegni
          familiari, la cassa per il  trattamento  di  richiamo  alle
          armi degli impiegati ed operai privati, la gestione  per  i
          trattamenti economici di malattia di  cui  all'articolo  74
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833  ,  il  Fondo  per  il
          rimpatrio   dei   lavoratori   extracomunitari    istituito
          dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ,  ed
          ogni altra  forma  di  previdenza  a  carattere  temporaneo
          diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
          assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
          ai lavoratori dipendenti». 
                2. La predetta gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni. 
                3. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori  dei  servizi
          delle ferrovie, tranvie, filovie  e  linee  di  navigazione
          interna di cui agli  accordi  economici  collettivi  dell'8
          luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La  residua  attivita'
          patrimoniale, come da bilancio  consuntivo  della  gestione
          del predetto fondo, e' contabilizzata  nella  gestione  dei
          trattamenti familiari di cui al comma 1. 
                4. Il bilancio della gestione e' unico  ed  evidenzia
          per ciascuna  forma  di  previdenza  le  prestazioni  e  il
          correlativo gettito contributivo.». 
              - Il testo del comma  13  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 40.