((Art. 50 ter 
 
Assunzione di personale  presso  i  Ministeri  della  cultura,  della
  giustizia e dell'istruzione nelle  regioni  dell'obiettivo  europeo
  «Convergenza» 
 
  1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale  delle  regioni
comprese nell'obiettivo europeo  «Convergenza»  (Calabria,  Campania,
Puglia e Sicilia) e migliorare  la  qualita'  degli  investimenti  in
capitale  umano,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a  bandire,  nel
limite massimo di spesa di cui al comma 6,  procedure  selettive  per
l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale
di diciotto ore settimanali, della  durata  di  diciotto  mesi,  alle
quali sono prioritariamente ammessi i soggetti gia'  inquadrati  come
tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il
Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il  Ministero
dell'istruzione. 
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unita'  di  personale  da
assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1  nonche'  l'area
di inquadramento economico.  Per  i  contratti  di  cui  al  presente
articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1  e'  richiesto
il possesso di titolo di studio  pari  o  superiore  a  quello  della
scuola  dell'obbligo  e  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego. 
  4. Le procedure di cui al comma  1  sono  organizzate,  per  figure
professionali omogenee,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica
tramite l'Associazione Formez PA. 
  5. Le graduatorie approvate all'esito delle  procedure  di  cui  al
comma 1  sono  utilizzabili,  secondo  l'ordine  di  merito,  per  le
assunzioni  a   tempo   determinato   anche   da   parte   di   altre
amministrazioni pubbliche. 
  6. Per la realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni  di  euro,
di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - 1.-27. (Omissis). 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 (111), per l'anno 2014, il limite di cui ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  .
          Resta fermo che comunque  la  spesa  complessiva  non  puo'
          essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le   stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 1.