((Art. 50 quater 
 
        Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria 
 
  1. Al  fine  di  favorire  percorsi  di  politiche  attive  per  la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati
gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga prorogati dalla
regione Calabria, e' assegnato alla medesima regione un contributo di
25 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato  all'integrazione
dell'indennita'. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari  a  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 1.