Art. 13 
 
Reclutamento di personale a tempo determinato per  il  supporto  alle
  linee progettuali per la giustizia del PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per  il
processo e di supportare le  linee  di  progetto  di  competenza  del
Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
il Ministero della giustizia richiede  di  avviare  le  procedure  di
reclutamento tramite  concorso  per  titoli  e  prova  scritta,  alla
Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez  PA
in relazione  a  profili  professionali  non  ricompresi  tra  quelli
ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato  della  durata
massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio
2022, per  un  contingente  massimo  di  5.410  unita'  di  personale
amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito: 
    a) 1.660 unita' complessive per i profili  di  cui  al  comma  2,
lettere a), c), e), g), h) e i); 
    b) 750 unita' complessive per  i  profili  di  cui  al  comma  2,
lettere b), d) e f); 
    c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l). 
  2. Il contingente di cui  al  comma  1  e'  composto  dai  seguenti
profili professionali: 
    a) tecnico IT senior; 
    b) tecnico IT junior; 
    c) tecnico di contabilita' senior; 
    d) tecnico di contabilita' junior; 
    e) tecnico di edilizia senior; 
    f) tecnico di edilizia junior; 
    g) tecnico statistico; 
    h) tecnico di amministrazione; 
    i) analista di organizzazione; 
    l) operatore di data entry. 
  3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40  e  45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  declaratorie  dei
profili professionali di cui al comma 2,  comprensive  di  specifiche
professionali e contenuti  professionali,  sono  determinate  secondo
quanto previsto dall'Allegato  II,  numeri  da  2  a  11  e,  per  il
personale di cui all'art. 11, comma 3, dall'Allegato III. Per  quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, i  profili  di  cui  al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai  profili
dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al  comma  2,
lettere b), d)  e  f),  sono  equiparati  ai  profili  dell'area  II,
posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2,  lettera  l),
e' equiparato ai profili dell'area II,  posizione  economica  F1.  Il
Ministero  della  giustizia,  sentite  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di
organizzazione e di svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  con
riferimento  al  lavoro  agile  e   alla   distribuzione   flessibile
dell'orario di lavoro. Per quanto attiene  al  trattamento  economico
fondamentale e accessorio ((e ad  ogni  istituto  contrattuale)),  in
quanto applicabile, i profili di cui all'art. 11,  comma  3,  lettere
a), b) e c), sono equiparati  ai  profili  dell'Area  III,  posizione
economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera  d),  e'
equiparato  ai  profili  di  Area  II,  posizione  economica  F2.  Al
personale di cui all'art. 11, comma 3, non spetta il compenso di  cui
all'art. 37, comma 13,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
assunzioni di cui al presente comma  sono  effettuate  in  deroga  ai
limiti di spesa di cui all'art. 9, comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e  al  di  fuori  della  dotazione  organica  del
personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate. 
  4. L'amministrazione, nelle successive procedure di  selezione  per
il personale  a  tempo  indeterminato  indette  dal  Ministero  della
giustizia, puo' prevedere,  qualora  la  prestazione  lavorativa  sia
stata svolta per l'intero triennio sempre presso  la  sede  di  prima
assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un  punteggio
aggiuntivo  per  il  servizio  prestato  con  merito  e   debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  di
cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi  pubblici
per le qualifiche della medesima area professionale  come  equiparata
ai sensi del comma 3 al profilo  professionale  nel  quale  e'  stato
prestato servizio, una riserva in favore  del  personale  assunto  ai
sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni  dello  Stato,
la suddetta attestazione  puo'  costituire  titolo  di  preferenza  a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  5. L'assunzione del personale di cui  al  comma  1  e'  autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea. 
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di  euro  207.829.968  per  ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede  mediante  versamento
di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti  di  cui
all'art. 1, comma 1038, della legge ((30  dicembre  2020,  n.  178)),
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per   la   successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello((stato di previsione  del
Ministero della giustizia.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 36 del citato decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, vedi nei riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Per gli articoli 2, comma  2,  40  e  45  del  citato
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  vedi  nei
          riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  37,  comma  13  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1. - 12. (Omissis). 
                13.  L'organo  di  autogoverno   della   magistratura
          tributaria provvede al riparto delle somme di cui al  comma
          11 tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
          obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
          secondo le percentuali di cui al comma 1,  e  tenuto  conto
          delle dimensioni e della produttivita' di ciascun  ufficio.
          Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di
          autogoverno della magistratura amministrativa, provvede  al
          riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
          della  giustizia  amministrativa,   tenendo   conto   della
          produttivita' e delle dimensioni di  ciascun  ufficio.  Per
          gli anni 2015, 2016 e 2017, il  Ministro  della  giustizia,
          sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di  cui
          al primo periodo. 
                14. - 21. (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  28  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - 1. - 27. (Omissis). 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
          alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo  di
          riduzione delle spese di personale di cui ai  commi  557  e
          562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive   modificazioni,   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili  a  legislazione  vigente.  Resta   fermo   che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi  dell'art.  110,  comma  1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1,  comma
          188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'art. 1 della medesima legge n.  266  del  2005,  e
          successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
          si provvede  mediante  l'attivazione  della  procedura  per
          l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2,
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall'art.  38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                29. - 37. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
                «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze).  -  1.
          Nei pubblici concorsi, le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
                2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
                3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                  1)  riserva  di  posti  a  favore  di  coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%(percento),  senza  computare  gli   appartenenti   alle
          categorie stesse vincitori del concorso; 
                  2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
                  3) riserva del 2 per cento dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi  dell'art.  40,  secondo  comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
                4.  Le  categorie  di  cittadini  che  nei   pubblici
          concorsi hanno preferenza a parita' di merito e  a  parita'
          di titoli sono appresso elencate. A  parita'  di  merito  i
          titoli di preferenza sono: 
                    1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                    2)  i  mutilati  ed   invalidi   di   guerra   ex
          combattenti; 
                    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                    4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio  nel
          settore pubblico e privato; 
                    5) gli orfani di guerra; 
                    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                    7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
          pubblico e privato; 
                    8) i feriti in combattimento; 
                    9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                    10) i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  di
          guerra ex combattenti; 
                    11) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per
          fatto di guerra; 
                    12) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                    13) i genitori vedovi non  risposati,  i  coniugi
          non risposati e le sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o  non
          sposati dei caduti di guerra; 
                    14) i genitori vedovi non  risposati,  i  coniugi
          non risposati e le sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o  non
          sposati dei caduti per fatto di guerra; 
                    15) i genitori vedovi non  risposati,  i  coniugi
          non risposati e le sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o  non
          sposati dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  o
          privato; 
                    16) coloro che abbiano prestato servizio militare
          come combattenti; 
                    17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio
          a   qualunque   titolo,   per   non   meno   di   un   anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                    18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
          numero dei figli a carico; 
                    19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                    20)  militari  volontari   delle   Forze   armate
          congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
                    20-bis)  gli  atleti   che   hanno   intrattenuto
          rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi  militari
          e dei corpi civili dello Stato. 
                5. A parita' di merito e di titoli la  preferenza  e'
          determinata: 
                  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                  c) dalla maggiore eta'.». 
              - Per l'art. 1,  comma  1038,  della  citata  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  vedi  i  riferimenti   normativi
          all'art. 11.