Art. 14 
 
 
               Procedura straordinaria di reclutamento 
 
  1. Per garantire la necessaria speditezza del  reclutamento,  anche
in relazione al rispetto dei  tempi  del  PNRR,  il  Ministero  della
giustizia richiede alla ((Commissione RIPAM)), che puo' avvalersi  di
Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di  cui
agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli
e prova scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
previste  dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  ((e   dal   codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo))  15  marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi  del  presente  comma,  con
attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso,  sono
soltanto i seguenti: 
    a) votazione relativa al solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i  bandi  di  concorso  indetti  per  il  Ministero  della
giustizia possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio in  questione  sia  stato
conseguito non oltre ((sette anni prima del termine)) ultimo  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento; 
    b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti
al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'art. 11  e
all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
    c) eventuali abilitazioni professionali, per  i  profili  di  cui
all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h); 
    d) il positivo  espletamento  del  tirocinio  presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
per il profilo di cui all'art. 11; 
    e) il  servizio  prestato  presso((la  Corte  di  cassazione,  la
Procura generale presso la Corte di  cassazione  nonche'  le  sezioni
specializzate dei tribunali in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, quali research officers)), nell'ambito del  Piano  operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di
cui all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettera h). 
  2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione  di  tutti  i
profili professionali di cui all'art. 11, comma 3, mediante  concorso
pubblico per titoli e prova scritta, con possibilita' di  svolgimento
della prova da remoto. I titoli valutabili  per  i  concorsi  banditi
dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei  punteggi  fissi
indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: 
    a) votazione relativa al solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa
possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato  fino  al
doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito
non oltre sette anni prima del termine ultimo  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; 
    b) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere  a),  b)  e
c),   eventuali   ulteriori   titoli   accademici   universitari    o
post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a
concorso; 
    c) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere  a),  b)  e
c), eventuali abilitazioni  professionali  coerenti  con  il  profilo
medesimo; 
    d) per il profilo di cui all'art. 11, comma  3,  lettera  a),  il
positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai
sensi  dell'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. Per le  procedure  di  reclutamento  nell'amministrazione  della
giustizia ordinaria, il bando indica i posti  messi  a  concorso  per
ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per  ogni
singolo distretto di corte di  appello,  nonche',  ove  previsto  nel
medesimo bando, per ogni singolo circondario di  tribunale.  Ai  fini
della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli  uffici
giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono  assimilati  a
un  autonomo  distretto.  Il  bando  per  i  concorsi  banditi  dalla
Giustizia amministrativa indica i posti messi  a  concorso  per  ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i  posti  destinati  ad  ogni
Ufficio per il processo. 
  4.   Ogni   candidato,   per   le   procedure    di    reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non  puo'  presentare
domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di  tale  profilo,  per
piu' di un distretto e, nell'ambito di  tale  distretto,  qualora  il
bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni  candidato  per  i
concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  puo'  presentare
domanda  solo  per  un  profilo  ed  esclusivamente  per  un  ufficio
giudiziario della Giustizia amministrativa. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art.  11,  comma  2,  per  i
titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di  cui
all'art. 11 e di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h)
e i), si applicano i  criteri  di  equipollenza  e  di  equiparazione
previsti  dal  decreto  del  ((Ministro  dell'universita'   e   della
ricerca)) scientifica e tecnologica 3  novembre  1999,  n.  509,  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  ((e  dai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  9  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009,  e  15
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30
maggio 2011.)) I candidati che  partecipano  alla  selezione  bandita
dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso  del  titolo
di  accesso  al  profilo  per  il  quale  concorrono,  come  indicato
nell'Allegato III. 
  6. Le  commissioni  esaminatrici,  per  i  concorsi  richiesti  dal
Ministero della giustizia, sono composte da un  magistrato  ordinario
che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita'
o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione  all'albo
o da un professore ordinario di materie giuridiche,  tutti  anche  in
quiescenza da non oltre un triennio alla data  di  pubblicazione  del
bando,  con  funzioni  di  presidente,  e  da  non  piu'  di  quattro
componenti,  individuati  tra   magistrati   ordinari   che   abbiano
conseguito  almeno  la  seconda  valutazione   di   professionalita',
dirigenti di  livello  non  generale  di  una  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, avvocati con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione
all'albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a
tempo determinato di cui all'art. 24,  comma  3,  lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti  anche  in  quiescenza  da  non
oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con  funzioni
di commissari. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. 
  7.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario,  in
relazione al quale e' nominata una  sola  commissione  ((che  procede
alla selezione dei candidati per  tutti  i  profili  professionali)),
formando distinte graduatorie. ((La prova scritta puo' essere  svolta
presso un'unica sede per  tutte  le  procedure  concorsuali.  Per  la
selezione dei candidati per l'ufficio)) per il processo del Consiglio
di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  sede
di Roma, e'  nominata,  per  i  funzionari  informatici,  per  quelli
statistici e per gli assistenti informatici,  una  sola  commissione,
((che forma un'unica graduatoria))per ogni profilo. 
  8.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
commissione esaminatrice e' composta da  un  magistrato  dell'ufficio
giudiziario  e  da  due  dirigenti  di   seconda   fascia   dell'area
amministrativa. Per la  selezione  degli  assistenti  informatici  la
commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o  della
consulenza  del  Servizio  per   l'informatica.   Nella   commissione
competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito  da
un dirigente tecnico per la selezione dei  funzionari  informatici  e
statistici, nonche'  per  quella  degli  assistenti  informatici.  Le
funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dipendente  appartenente
all'Area III. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi ((entro  il  15
dicembre   2021)).   Il   Segretario   generale    della    Giustizia
amministrativa monitora  il  rispetto  della  tempistica  e  fornisce
supporto, ove necessario. 
  9. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  costituiranno
altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di
reclutamento di cui al presente articolo: 
    a) l'avere svolto, con esito positivo,  ((il  tirocinio))  presso
gli uffici giudiziari ai sensi  dell'art.  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
    b) l'avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.  50,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per il concorso indetto ((dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'art. 53))-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi
1-bis e  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per il concorso indetto ((dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'art. 53))-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    ((c-bis)  l'aver  conseguito   il   diploma   della   scuola   di
specializzazione per le professioni legali.)) 
  10. A parita' dei titoli preferenziali di  cui  al  comma  9  ((del
presente articolo)) e di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e'  preferito  il  candidato
piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della  legge  15
maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli
di attribuzione del punteggio  e  dei  titoli  di  preferenza  dovra'
essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate dal bando
di concorso. 
  11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero  della
giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola  graduatoria
relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto  ovvero,  quando
lo preveda il bando di concorso, in  ogni  circondario.  Qualora  una
graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a  concorso
per un profilo in un singolo distretto o in un  singolo  circondario,
l'amministrazione potra'  coprire  i  posti  non  assegnati  mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo  nel   distretto,   ovvero,   nell'ipotesi   di   graduatoria
circondariale, nei circondari confinanti con  il  maggior  numero  di
idonei ovvero, in  subordine,  ((delle  graduatorie  con  il  maggior
numero di idonei non vincitori)) di altri profili aventi  i  medesimi
titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o  al
medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori,
la graduatoria  e'  individuata  sulla  base  della  minore  distanza
chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati.  Per  quanto
attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per  il  processo
di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo,  in  caso  di  incapienza
delle  graduatorie  distrettuali  formate  nell'ambito  della   nuova
procedura assunzionale,  il  reclutamento  potra'  avvenire  mediante
scorrimento delle graduatorie  formate  nell'ambito  della  procedura
relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora
una graduatoria risultasse  incapiente  rispetto  ai  posti  messi  a
concorso per un profilo in  un  Ufficio  giudiziario,  il  Segretario
generale della Giustizia amministrativa potra' coprire  i  posti  non
assegnati mediante scorrimento delle  graduatorie  degli  idonei  non
vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e,  nella
seconda tornata delle  assunzioni,  chiamare  gli  idonei  del  primo
scaglione,  con  i  criteri  indicati  nel  bando  di  concorso;   lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e,  in  caso  di  pari  numero  di  idonei,  secondo
l'ordine degli Uffici giudiziari  indicato  nell'art.  12,  comma  1,
secondo periodo. 
  12. Per i concorsi richiesti dal Ministero  della  giustizia,  ((e'
ammesso)) a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero
di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero
di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal
bando e sulla  base  delle  graduatorie  risultanti  all'esito  della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta
potra' essere svolta mediante l'uso  di  tecnologie  digitali.  Fermo
restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso  specifica
i criteri di attribuzione dei punteggi, le  modalita'  di  formazione
della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le
sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la  suddetta
prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame
dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.  Potranno  essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di
duecento candidati. La prova scritta consiste nella  somministrazione
di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere,  in  ragione
del numero di partecipanti, l'utilizzo  di  sedi  decentrate  e,  ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in  ogni
caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le  materie  oggetto
della  prova  scritta,  le  modalita'  di  nomina  della  commissione
esaminatrice e dei  comitati  di  vigilanza  e  le  ulteriori  misure
organizzative  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  ((12-bis. In relazione ai soli  profili  di  cui  all'art.  11,  in
deroga a quanto  previsto  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  7
febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1  del
presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede
al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del
personale amministrativo anche per gli  addetti  all'ufficio  per  il
processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto  di  corte
di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo  di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al  gruppo  di  lingua
ladina e prevede come requisito per la partecipazione,  in  relazione
alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma
di Bolzano, il possesso dell'attestato  di  conoscenza,  o  di  altro
titolo equipollente, delle lingue italiana e  tedesca,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando  prevede  altresi',
per le procedure  di  cui  al  presente  comma,  che  la  commissione
esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti  indicati
dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare  tra  il  Ministero  della  giustizia  e  la
suddetta regione. 
  12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con  il
presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero
della giustizia non si applicano le disposizioni di cui  all'art.  3,
comma 7.)) 
  13. Per l'espletamento delle procedure  concorsuali  relative  alle
assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e
13 e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del ((PNRR))  da
parte  della  Commissione  europea,   per   l'amministrazione   della
((giustizia ordinaria)), la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e
di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la  Giustizia  amministrativa,
la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno
2024  a  cui  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art.  1,  comma
1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'  di
cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca:  «Norme  per  il
          diritto al lavoro dei disabili». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  reca:
          «Codice dell'ordinamento militare». 
              - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98: 
                «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
          g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  che  abbiano
          riportato una media di almeno 27/30 negli esami di  diritto
          costituzionale,  diritto   privato,   diritto   processuale
          civile,  diritto  commerciale,  diritto   penale,   diritto
          processuale  penale,   diritto   del   lavoro   e   diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
                2. Quando non e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
                3. Per l'accesso allo stage  i  soggetti  di  cui  al
          comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici  giudiziari
          con allegata documentazione  comprovante  il  possesso  dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
                4.  Gli  ammessi  allo  stage  sono  affidati  a   un
          magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
          e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
          un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita' di cui all'art.  11,  comma
          2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  nonche'
          ai  fini  del  conferimento  di   incarichi   direttivi   e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle  funzioni  di  cui  all'art.  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
                5. L'attivita' degli ammessi  allo  stage  si  svolge
          sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
          degli obblighi di riservatezza e  di  riserbo  riguardo  ai
          dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
                5-bis. L'attivita' di formazione degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
                6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
                7. Gli ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
                8. Lo svolgimento dello  stage  non  da'  diritto  ad
          alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto
          di  lavoro  subordinato  o   autonomo   ne'   di   obblighi
          previdenziali e assicurativi. 
                8-bis. Agli ammessi  allo  stage  e'  attribuita,  ai
          sensi del comma 8-ter, una borsa di studio  determinata  in
          misura non superiore ad euro 400 mensili e,  comunque,  nei
          limiti della quota prevista dall'art. 2, comma  7,  lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181. 
                8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  i
          requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
          al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE) calcolato per  le  prestazioni
          erogate agli studenti nell'ambito del diritto  allo  studio
          universitario,  nonche'  i  termini  e  le   modalita'   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 
                9. Lo stage puo' essere interrotto  in  ogni  momento
          dal capo dell'ufficio, anche  su  proposta  del  magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
                10. Lo stage puo' essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
                11. Il magistrato formatore redige, al termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
                11-bis. L'esito positivo dello stage, come  attestato
          a norma del comma 11, costituisce titolo per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
                12. 
                13. Per l'accesso alla professione di avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art.  16
          del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
                14. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
                15. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
          e a vice procuratore onorario. 
                16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
                  "2-bis. La  disposizione  di  cui  al  comma  2  si
          applica anche a coloro che hanno svolto con esito  positivo
          lo stage presso gli uffici giudiziari.". 
                17. Al fine di favorire l'accesso allo  stage  e'  in
          ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
                18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
          articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
          37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  devono
          tenere conto  delle  domande  presentate  dai  soggetti  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
                19. L'esito positivo dello stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
                20. La domanda di cui al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          reca: «Regolamento recante  norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli atenei». 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,
          reca: «Modifiche al regolamento recante  norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica». 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  9  luglio  2009,  reca:
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi». 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 15  febbraio  2011,  reca:
          «Equiparazione  tra  il  diploma  di  laurea   di   vecchio
          ordinamento in  giurisprudenza  al  diploma  di  laurea  di
          vecchio ordinamento in scienze  politiche,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  24,  comma  3,  della
          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.  -  2.
          (Omissis). 
                3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
                  a) contratti di durata  triennale  prorogabili  per
          soli  due  anni,  per  una  sola  volta,  previa   positiva
          valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,
          effettuata sulla base di  modalita',  criteri  e  parametri
          definiti con decreto del  Ministro;  i  predetti  contratti
          possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche  in
          sedi diverse; 
                  b) contratti triennali, riservati a  candidati  che
          hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla  lettera  a),
          ovvero  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica
          nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
          fascia di cui all'art. 16 della presente legge, ovvero  che
          sono in possesso del  titolo  di  specializzazione  medica,
          ovvero che, per almeno  tre  anni  anche  non  consecutivi,
          hanno usufruito di assegni di ricerca  ai  sensi  dell'art.
          51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  o  di
          assegni di ricerca di cui all'art. 22 della presente legge,
          o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della  legge
          30 novembre 1989, n. 398,  ovvero  di  analoghi  contratti,
          assegni o borse in atenei stranieri. 
                4. - 9-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: 
                «Art.  9  (Commissioni   esaminatrici).   -   1.   Le
          commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   previste   dagli
          articoli  precedenti  sono   nominate   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di  concorsi
          unici   e   con   provvedimento   del   competente   organo
          amministrativo   negli   altri   casi.   Questi   ne    da'
          comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
                2.  Le  commissioni  esaminatrici  di  concorso  sono
          composte da  tecnici  esperti  nelle  materie  oggetto  del
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei  alle  medesime  e  non  possono  farne
          parte, ai sensi dell'art.  6  del  decreto  legislativo  23
          dicembre  1993,  n.  546,  i  componenti   dell'organo   di
          direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro
          che ricoprano cariche politiche o che siano  rappresentanti
          sindacali   o    designati    dalle    confederazioni    ed
          organizzazioni    sindacali    o     dalle     associazioni
          professionali. Almeno un  terzo  dei  posti  di  componente
          delle   commissioni    di    concorso,    salva    motivata
          impossibilita', e' riservato  alle  donne,  in  conformita'
          all'art. 29  del  sopra  citato  decreto  legislativo.  Nel
          rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi'
          composte: 
                  a) per  i  concorsi  ai  profili  professionali  di
          categoria  o  qualifica  settima   e   superiori:   da   un
          consigliere di Stato, o da un magistrato o  avvocato  dello
          Stato  di  corrispondente  qualifica,  o  da  un  dirigente
          generale od equiparato, con funzioni di  presidente,  e  da
          due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni
          di segretario sono svolte da  un  funzionario  appartenente
          alla ottava qualifica  funzionale  o,  in  carenza,  da  un
          impiegato  di  settima  qualifica.  Per  gli  enti   locali
          territoriali la presidenza delle  commissioni  di  concorsi
          puo' essere assunta anche  da  un  dirigente  della  stessa
          amministrazione o di altro ente territoriale; 
                  b)  per  i  concorsi  per  la  quinta  e  la  sesta
          qualifica o categoria: da un dirigente  o  equiparato,  con
          funzioni di presidente, e  da  due  esperti  nelle  materie
          oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte
          da un  impiegato  appartenente  alla  settima  qualifica  o
          categoria; 
                  c) per le prove selettive previste dal  capo  terzo
          del presente regolamento, relative a quei  profili  per  il
          cui accesso si  fa  ricorso  all'art.  16  della  legge  28
          febbraio  1987,  n.   56,   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente  e
          da due esperti nelle materie oggetto  della  selezione;  le
          funzioni  di  segretario  sono  svolte  da   un   impiegato
          appartenente alla sesta qualifica o categoria. 
                3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami
          o  per  titoli  ed  esami  possono  essere   suddivise   in
          sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
          le  prove   scritte   superino   le   1.000   unita',   con
          l'integrazione di un numero di componenti,  unico  restando
          il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
          di   un   segretario    aggiunto.    A    ciascuna    delle
          sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un   numero
          inferiore a 500. 
                4.  Il  presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso. 
                5.  Possono  essere  nominati  in  via  definitiva  i
          supplenti tanto per il  presidente  quanto  per  i  singoli
          componenti la commissione. I  supplenti  intervengono  alle
          sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
          e documentato degli effettivi. 
                6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere  a)  e
          b), del presente articolo possono essere  aggregati  membri
          aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
          speciali. 
                7. Quando le prove  scritte  abbiano  luogo  in  piu'
          sedi, si  costituisce  in  ciascuna  sede  un  comitato  di
          vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero
          da  un  impiegato  dell'amministrazione  di   qualifica   o
          categoria non inferiore all'ottava,  e  costituita  da  due
          impiegati di  qualifica  o  categoria  non  inferiore  alla
          settima e da un segretario  scelto  tra  gli  impiegati  di
          settima o sesta qualifica o categoria. 
                8. Gli impiegati nominati  presidente  e  membri  dei
          comitati di vigilanza sono scelti fra  quelli  in  servizio
          nella sede di esame, a meno che, per giustificate  esigenze
          di servizio,  sia  necessario  destinare  a  tale  funzione
          impiegati residenti in altra sede.». 
              - Per l'articolo 5 del citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi i  riferimenti
          normativi all'art. 13. 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
          la trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114: 
                «Art.  50  (Ufficio  per  il  processo).  -   1.   Al
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  dopo
          l'art. 16-septies e' inserito il seguente: 
                  "Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1.  Al
          fine di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,
          attraverso  l'innovazione  dei  modelli  organizzativi   ed
          assicurando un piu'  efficiente  impiego  delle  tecnologie
          dell'informazione e della  comunicazione  sono  costituite,
          presso  le  corti  di  appello  e  i  tribunali   ordinari,
          strutture  organizzative   denominate   'ufficio   per   il
          processo', mediante l'impiego del personale di  cancelleria
          e di coloro che svolgono,  presso  i  predetti  uffici,  il
          tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, o la  formazione  professionale
          dei  laureati  a  norma  dell'art.   37,   comma   5,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Fanno
          altresi' parte  dell'ufficio  per  il  processo  costituito
          presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui  agli
          articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, e  dell'ufficio  per  il  processo  costituito
          presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale  di  cui
          agli articoli 42  ter  e  seguenti  del  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12. 
                  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
                1-bis. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da
          adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  determinati  il  numero  e  i  criteri  per
          l'individuazione dei soggetti che hanno svolto  il  periodo
          di perfezionamento  di  cui  all'art.  37,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive   modificazioni,   che   possano    far    parte
          dell'ufficio per il  processo  per  svolgere  un  ulteriore
          periodo di perfezionamento per una durata non  superiore  a
          dodici mesi, tenuto conto delle  valutazioni  di  merito  e
          delle esigenze organizzative degli  uffici  giudiziari,  in
          via prioritaria a  supporto  dei  servizi  di  cancelleria.
          Nell'individuazione dei criteri e'  riconosciuta  priorita'
          alla  minore  eta'  anagrafica  ed  e'  assicurata  un'equa
          ripartizione  territoriale  delle  risorse,  tenendo  conto
          delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con  il  medesimo
          decreto puo'  essere  attribuita  ai  soggetti  di  cui  al
          presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse
          destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a
          400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per
          l'attribuzione della borsa  di  studio,  tenuto  conto,  in
          particolare,   del   titolo   di   studio,   dell'eta'    e
          dell'esperienza formativa. 
                1-ter. Lo svolgimento del periodo di  perfezionamento
          non  da'  diritto  ad  alcun  compenso  e   non   determina
          l'insorgere di  alcun  rapporto  di  lavoro  subordinato  o
          autonomo, ne' di obblighi previdenziali. 
                1-quater.   Il   completamento   del    periodo    di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
          preferenza a parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione.  Nelle   procedure   concorsuali   indette
          dall'amministrazione  della   giustizia   sono   introdotti
          meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
          acquisita  mediante  il  completamento   del   periodo   di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del citato comma 1-bis. 
                1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno  completato  il
          tirocinio formativo di  cui  all'art.  37,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di
          preferenza a parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione. 
                2. All'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1: 
                    1) dopo le parole: "i tribunali  ordinari,"  sono
          inserite le seguenti: "gli uffici  requirenti  di  primo  e
          secondo grado,"; 
                    2) il secondo periodo e' soppresso; 
                  b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
                    "11-bis.  L'esito  positivo  dello  stage,   come
          attestato a norma del  comma  11,  costituisce  titolo  per
          l'accesso al concorso per  magistrato  ordinario,  a  norma
          dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,
          e successive  modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo
          idoneo per l'accesso al concorso per  magistrato  ordinario
          lo svolgimento del  tirocinio  professionale  per  diciotto
          mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano
          i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
          l'esito positivo del tirocinio".». 
              - Per l'art. 53-ter della citata legge 27 aprile  1982,
          n. 186, vedi i riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  37,  comma  11,  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
                «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1. - 10. (Omissis). 
                11. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria,  nonche',  per  il   solo   anno   2014,   nella
          prospettiva  di  migliorare   l'efficienza   degli   uffici
          giudiziari e per consentire a coloro che  hanno  completato
          il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
          dell'art. 1, comma 25, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228, lo svolgimento di un  periodo  di  perfezionamento  da
          completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa  di
          15 milioni di euro. La titolarita'  del  relativo  progetto
          formativo e' assegnata  al  Ministero  della  giustizia.  A
          decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno  2017,  una  quota
          pari  a  7,5  milioni  di  euro  del  predetto  importo  e'
          destinata all'incentivazione del  personale  amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.   9,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  alle
          spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere
          dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di  cui
          al  terzo  periodo   e'   destinata   a   fronteggiare   le
          imprevedibili esigenze di  servizio,  ivi  comprese  quelle
          connesse al  conseguimento  degli  obiettivi  definiti  dai
          programmi  di  cui  al  comma  1,  ove   il   prolungamento
          dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli
          uffici  giudiziari  interessati  ecceda  i   limiti   orari
          stabiliti   dalla   vigente   normativa   per   il   lavoro
          straordinario;    l'autorizzazione     al     prolungamento
          dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro
          straordinario  e'  disposta,  in  deroga   alla   normativa
          vigente, con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al limite massimo, per ciascuna unita', non  superiore
          a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma  10,
          primo  periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle   risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          ordinaria. 
                11-bis. - 21. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge
          15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art. 3 (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). - 1. 
                2 - 3. (Omissis). 
                4 - 5. 
                6. (Omissis). 
                7.  Sono  aboliti  i  titoli  preferenziali  relativi
          all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
          previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione  ai
          concorsi pubblici. Se due o  piu'  candidati  ottengono,  a
          conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli  e
          delle prove di  esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il
          candidato piu' giovane di eta'. 
                8. - 10. (Omissis). 
                11.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 7 febbraio 2017, n.  16  (Norme  di  attuazione
          dello Statuto speciale per la Regione  Trentino-Alto  Adige
          recanti disposizioni  in  materia  di  delega  di  funzioni
          riguardanti l'attivita' amministrativa e  organizzativa  di
          supporto agli uffici giudiziari): 
                «Art. 1 (Delega di funzioni  riguardanti  l'attivita'
          amministrativa e  organizzativa  di  supporto  agli  uffici
          giudiziari). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017  sono
          delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per  il
          suo   ambito   territoriale,   le   funzioni    riguardanti
          l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli
          uffici giudiziari, con esclusione  di  quelle  relative  al
          personale di magistratura  e  al  personale  amministrativo
          dirigenziale.  Ferme  le  competenze  del  Ministro   della
          giustizia  previste  dall'art.  110  della  Costituzione  e
          previa intesa con lo stesso, la Regione  puo'  subdelegare,
          per il rispettivo territorio,  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano le funzioni di  cui  al  primo  periodo
          come precisate nei commi successivi. 
                2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono: 
                  a) l'organizzazione amministrativa  e  la  gestione
          giuridica  ed  economica  del   personale   amministrativo,
          secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7; 
                  b) la messa a disposizione, la  manutenzione  e  la
          gestione  degli  immobili  destinati  a  sedi   di   uffici
          giudiziari nel distretto, tenuto conto di  quanto  previsto
          dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle
          Province in materia di beni immobili; 
                  c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi  e
          dei  servizi  funzionali   agli   immobili   necessari   al
          funzionamento degli uffici giudiziari. 
                3. Le funzioni di cui al comma 1  non  comprendono  i
          servizi  inerenti  ai  sistemi  informativi  automatizzati,
          all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta
          dei casellari giudiziari. 
                4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 2, puo' avvalersi dei servizi  e  delle  strutture
          delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  vi
          provvedono, in relazione  ai  rispettivi  territori,  sulla
          base di apposita  convenzione  che  assicura  l'adeguatezza
          alle  esigenze  degli  uffici  giudiziari  degli   immobili
          adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard
          e gli interventi individuati negli accordi con il  Ministro
          della giustizia e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di cui al comma 7. 
                5. Spettano al personale  amministrativo  di  cui  al
          presente articolo le  attribuzioni  che  le  norme  statali
          demandano al personale degli uffici giudiziari che  riveste
          le corrispondenti qualifiche;  resta  ferma  la  dipendenza
          funzionale del medesimo  dai  magistrati  dell'ufficio.  La
          Regione provvede all'amministrazione e  alla  gestione  del
          personale sulla base di un protocollo  operativo  approvato
          dal Ministero della giustizia, sentiti  i  dirigenti  degli
          uffici  giudiziari   del   distretto.   Con   il   medesimo
          procedimento, al protocollo di cui  al  periodo  precedente
          sono apportate, su iniziativa della Regione o del  Ministro
          della giustizia, le  eventuali  modifiche  che  si  rendono
          necessarie. 
                6. Con separato accordo, la Regione  e  il  Ministero
          della giustizia istituiscono  una  commissione  mista,  con
          prevalenza e  presidenza  della  componente  statale,  alla
          quale  affidare  il  potere  disciplinare   sul   personale
          amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La
          partecipazione alla commissione avviene a titolo  gratuito;
          le  eventuali  spese   di   missione   restano   a   carico
          dell'amministrazione di appartenenza di ciascun componente.
          L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle  direzioni
          generali del Ministero della giustizia interessate. 
                7. La Regione e le Province,  fermo  quanto  previsto
          dall'art.  8,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo   7
          settembre  2012,  n.  155,  stipulano  appositi  accordi  a
          carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  gli
          uffici giudiziari interessati e in coerenza con i programmi
          annuali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio
          2006,  n.  240,  volti  a  individuare  gli  standard  e  i
          parametri  di  servizio  per  l'esercizio  delle   funzioni
          delegate a condizione dell'invarianza degli  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, anche ai fini  della  quantificazione
          degli oneri finanziari, con particolare riguardo a: 
                  a)   le   dotazioni   organiche    del    personale
          amministrativo degli uffici giudiziari del distretto; 
                  b) gli standard di funzionalita', sotto il  profilo
          quantitativo e qualitativo, da assicurare con  riguardo  ai
          servizi, alle attrezzature e agli arredi; 
                  c) gli interventi  da  realizzare  con  riferimento
          agli immobili destinati a sedi  di  uffici  giudiziari  del
          distretto secondo quanto previsto dal comma 13. 
                8. Il personale a tempo indeterminato in  servizio  a
          qualsiasi  titolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  articolo  presso  gli   uffici   giudiziari   del
          distretto e'  inquadrato  nel  ruolo  del  personale  della
          Regione,  fatto  salvo  l'assenso  dell'amministrazione  di
          appartenenza   se   diversa   dall'amministrazione    della
          giustizia,  con  l'applicazione  del  contratto  collettivo
          vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non
          eserciti, entro centoventi giorni  dall'entrata  in  vigore
          della presente disposizione,  il  diritto  di  opzione  per
          rimanere   alle    dipendenze    dell'amministrazione    di
          appartenenza. Per  i  due  anni  successivi  alla  data  di
          inquadramento nei ruoli  regionali,  ad  una  aliquota  del
          personale trasferito non superiore al venti per  cento  del
          totale  viene  garantito  il  diritto  di  precedenza   nei
          concorsi pubblici e nei processi di mobilita' attivati  sul
          territorio nazionale dall'amministrazione della  giustizia.
          La Regione subentra nei contratti relativi  a  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione   e'
          definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri  competenti,
          previa  concertazione  con  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative del  personale  amministrativo
          interessato,    la    tabella    di    equiparazione    per
          l'inquadramento del personale. Dal 1° gennaio 2017  e  fino
          alla decorrenza  dei  provvedimenti  di  inquadramento  nel
          ruolo regionale, il personale e' messo a disposizione,  per
          l'esercizio delle funzioni  delegate,  della  Regione,  che
          provvede al rimborso alle amministrazioni  di  appartenenza
          degli oneri sostenuti. 
                9. Al personale trasferito e' assicurato il  rispetto
          della  posizione   di   inquadramento   giuridico   e   del
          trattamento  economico  fondamentale   in   godimento   con
          riferimento  alle  sole  voci  fisse  e  continuative,  non
          correlate allo specifico  profilo  d'impiego  nell'ente  di
          provenienza.  L'eventuale  differenza  tra  quest'ultimo  e
          quello  previsto  dal  contratto  collettivo  regionale  e'
          conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.  Il
          servizio prestato nei ruoli di provenienza  e'  considerato
          utile  agli  effetti   giuridici   e   della   progressione
          economica;   e'   conservata    l'eventuale    retribuzione
          individuale  di  anzianita'  nella  misura   in   godimento
          all'atto del passaggio. 
                10. Il personale a tempo indeterminato che, ai  sensi
          del comma 8, chiede di  non  essere  inquadrato  nei  ruoli
          della  Regione,  qualora  in  posizione  di   comando,   e'
          restituito  all'amministrazione   di   appartenenza   entro
          sessanta giorni. 
                11. A  seguito  dell'inquadramento  nei  ruoli  della
          Regione del personale amministrativo a tempo  indeterminato
          in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari
          del  distretto,  le  vigenti  dotazioni   organiche   delle
          amministrazioni  di  appartenenza   sono   conseguentemente
          ridotte in misura corrispondente alle unita'  di  personale
          trasferito che non abbia esercitato il diritto  di  opzione
          nel termine previsto dal comma 8. 
                12. Le attrezzature,  gli  arredi  e  i  beni  mobili
          strumentali  all'esercizio  delle  funzioni  delegate  sono
          trasferiti alla  Regione  con  le  modalita'  previste  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
          115. La Regione subentra nei contratti  in  corso  relativi
          alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2  fino
          alla rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017 e  fino  alla
          comunicazione da  parte  del  Ministero  di  apposito  atto
          ricognitivo dei contratti nei quali subentra la Regione, la
          stessa  provvede  al  rimborso  all'amministrazione   della
          giustizia degli oneri sostenuti. 
                13. Gli immobili di proprieta' dello Stato adibiti  a
          sedi di uffici giudiziari, anche destinati per  l'esercizio
          delle funzioni dei giudici di pace,  sono  trasferiti  alle
          Province con le modalita' previste dal medesimo decreto del
          Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 con vincolo  di
          destinazione per lo svolgimento delle funzioni  considerate
          da questo articolo. Sono a carico delle Province gli  oneri
          relativi    alla    manutenzione    straordinaria,     alle
          ristrutturazioni nonche'  agli  ampliamenti  concernenti  i
          predetti immobili.  Ferma  restando  la  titolarita'  della
          Provincia autonoma di Trento degli immobili adibiti a  sedi
          di uffici giudiziari gia'  trasferiti  in  proprieta'  alla
          stessa antecedentemente alla data di entrata in  vigore  di
          questo articolo, sono a carico della medesima Provincia gli
          oneri  previsti  dal  periodo  precedente.   In   caso   di
          estinzione della delega resta ferma la  retrocessione  allo
          Stato, senza corrispettivo, degli immobili  trasferiti  per
          effetto del presente decreto, nello stato  di  fatto  e  di
          diritto  in  cui  si  trovano  all'atto  di  adozione   del
          provvedimento di estinzione. 
                14. Ai fini dell'esercizio  delle  funzioni  delegate
          con  il  presente  articolo,  la  Regione  e  le   Province
          applicano le  normative  regionali  e  provinciali  secondo
          quanto previsto dallo Statuto e  dalle  relative  norme  di
          attuazione. 
                15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma  1
          sono assunti in  capo  alla  Regione  ovvero,  in  caso  di
          subdelega, alle Province autonome,  mediante  scomputo  dal
          contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto
          dall'art. 79 dello Statuto e dall'art. 1, comma 410,  della
          legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  anche  per  gli  effetti
          dell'art. 1, comma 515, della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147. I predetti oneri sono ripartiti tra la  Regione  e  le
          Province mediante l'accordo  previsto  dall'art.  1,  comma
          410, della legge n. 190 del  2014  e  dall'art.  79,  comma
          4-bis, dello Statuto.  La  disciplina  prevista  da  questo
          comma si applica anche con riferimento agli  oneri  assunti
          dalle Province ai sensi del comma 13 nonche'  con  riguardo
          agli oneri derivanti dal rimborso delle  spese  di  cui  ai
          commi 8 e 12. 
                16.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto,  l'onere  finanziario  e'  determinato  in  misura
          corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo  Stato
          per la medesima funzione  nel  triennio  2013-2015.  Tenuto
          conto degli accordi di cui al comma  7,  i  predetti  oneri
          sono  aggiornati  mediante  intese  tra  la   Regione,   le
          Province, il  Ministero  della  giustizia  e  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sulla base  della  variazione
          delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale  sul
          bilancio dello Stato. Ai  fini  della  neutralita'  per  il
          bilancio  dello  Stato,  la   dotazione   finanziaria   del
          Ministero  della  giustizia   sara'   ridotta   in   misura
          corrispondente all'onere individuato e posto a carico della
          regione Trentino-Alto Adige e delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sia in sede di prima  applicazione  sia
          in sede di aggiornamento mediante intese sulla  base  della
          variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile  e
          penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  per  la
          riduzione  degli  stanziamenti  dei   capitoli   di   spesa
          interessati. 
                17. Gli oneri di cui ai commi  15  e  16  comprendono
          anche  quelli  relativi  alle  spese  obbligatorie  di  cui
          all'art. 1, comma 526, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190, quantificati con riferimento all'intera annualita'. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  3  e  4  secondo
          comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1976, n. 752 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
          negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano  e  di
          conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego): 
                «Art. 3. - 1. L'accertamento della  conoscenza  delle
          lingue italiana  e  tedesca  e'  affidato  ad  una  o  piu'
          commissioni  nominate  con  decreto  del  commissario   del
          Governo,  d'intesa   con   il   presidente   della   giunta
          provinciale che si pronuncia previa delibera  della  stessa
          giunta. 
                2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di  cui
          al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri
          per la valutazione e l'accertamento della conoscenza  delle
          due lingue ai fini del  rilascio  degli  attestati  di  cui
          all'art. 4,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
          segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia. 
                3.  Resta  ferma  la  facolta'  di   nominare   nelle
          commissioni di  cui  al  comma  1  insegnanti  di  ruolo  o
          pubblici impiegati in posizione di comando. 
                4.  Tutti  i  commissari  devono   avere   eccellente
          conoscenza delle lingue italiana  e  tedesca.  I  segretari
          devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue. 
                5.  Il  Commissario  del  Governo   puo'   consultare
          l'elenco  in  formato  digitale  dei  candidati   e   delle
          candidate che hanno superato l'esame. 
                6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono  pubblicati
          nel Bollettino ufficiale della Regione. 
                7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata,
          in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso
          al pubblico impiego e ai livelli di competenza  linguistica
          indicati  all'art.  4,  comma  3,  con  prova   scritta   e
          colloquio. L'accertamento viene effettuato da  una  o  piu'
          commissioni composte da appartenenti al gruppo  linguistico
          ladino e nominate per  un  quinquennio,  previa  intesa  ai
          sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
          I criteri disciplinanti le modalita' di  svolgimento  delle
          prove nonche' l'organizzazione  delle  commissioni  d'esame
          sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2. 
                8. La commissione sara'  assistita  da  personale  di
          segreteria   preferibilmente   appartenente    al    gruppo
          linguistico ladino, nominato con le  modalita'  di  cui  al
          comma 1 del  presente  articolo  in  possesso  di  adeguata
          conoscenza della lingua ladina. 
                9.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua
          ladina effettuato ai sensi del comma  6  dell'art.  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1983,
          n. 89, come modificato dal decreto  legislativo  24  luglio
          1996, n. 434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione
          del secondo comma dell'art. 17. 
                9-bis. Le certificazioni di conoscenza  delle  lingue
          italiana e/o tedesca che,  nel  Quadro  comune  europeo  di
          riferimento per la conoscenza delle  lingue,  corrispondono
          ai livelli A2, B1, B2, C1 e  gli  attestati  di  conoscenza
          della lingua italiana  e/o  della  lingua  tedesca  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  n.  1),  2),   3)   e   4),   sono
          rispettivamente equipollenti. Le prove  per  l'accertamento
          della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca  di  cui
          all'art. 4 si orientano altresi' al Quadro  comune  europeo
          di riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue  e  sono
          seguite da un comitato scientifico  nominato  dalla  Giunta
          provinciale. Qualora l'interessato sia  in  possesso  della
          certificazione  di   conoscenza   di   una   sola   lingua,
          l'attestazione di cui all'art. 4 e' attribuita all'esito di
          un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua. 
                9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo
          grado e i titoli di  studio  universitari  di  primo  o  di
          secondo  livello,  se  conseguiti  rispettivamente  in  una
          scuola statale o paritaria di  lingua  italiana  e  in  una
          universita' statale o non statale  legalmente  riconosciuta
          di   lingua    tedesca,    o    viceversa,    costituiscono
          congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue  di
          livello corrispondente a quello di cui  all'art.  4,  terzo
          comma, n. 4). 
                9-quater. I titoli di studio universitari di primo  o
          di secondo livello e i titoli di studio ad essi  superiori,
          se conseguiti rispettivamente in una universita' statale  o
          non statale legalmente riconosciuta di lingua  italiana  ed
          in  una  di  lingua  tedesca,  o  viceversa,  costituiscono
          congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue  di
          livello corrispondente a quello di cui  all'art.  4,  terzo
          comma, n. 4). 
                9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter  e
          9/quater non si applicano  qualora  taluno  dei  titoli  di
          studio ivi indicati sia conseguito  all'esito  di  percorsi
          formativi svolti prevalentemente in una lingua che non  sia
          l'italiano o il tedesco. 
                9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter,  9-quater  e
          9-quinquies si intendono titoli di studio  universitari  di
          primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea,
          la  laurea  specialistica,  la   laurea   magistrale;   ove
          ricorrono le condizioni di cui  ai  commi  9-bis,  9-ter  e
          9-quater, e'  rilasciato  il  corrispondente  attestato  di
          conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 
                9-septies. I titoli di studio universitari di primo o
          di secondo livello e i titoli di studio ad  essi  superiori
          costituiscono attestato  di  conoscenza  delle  tre  lingue
          corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del  presente
          articolo e all'art. 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una
          universita' statale o non statale  legalmente  riconosciuta
          di lingua italiana o di lingua tedesca,  congiuntamente  al
          diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
          conseguito  in  istituzioni  scolastiche  delle   localita'
          ladine  della  provincia  di  Bolzano   e   a   fronte   di
          un'attestata frequenza scolastica di almeno 10  anni  nelle
          localita' ladine.». 
                «Art.  4.  -  (Omissis).  Le  commissioni  rilasciano
          attestati di conoscenza delle due lingue  riferiti  sia  ai
          titoli di  studio  prescritti  per  l'accesso  al  pubblico
          impiego  nelle  varie  qualifiche  funzionali  o  categorie
          comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro
          comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
          lingue, e cioe': 
                  1) licenza di scuola elementare ovvero  livello  di
          competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento  per
          la conoscenza delle lingue; 
                  2) diploma di istruzione secondaria di primo  grado
          ovvero livello di competenza B1 del Quadro  comune  europeo
          di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
                  3) diploma di istituto di istruzione secondaria  di
          secondo grado ovvero livello di competenza  B2  del  Quadro
          comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
          lingue; 
                  4) diploma di laurea ovvero livello  di  competenza
          C1  del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per   la
          conoscenza delle lingue. 
                  (Omissis).». 
              - Per l'art. 1, commi  da  1037  a  1050,  della  legge
          citata  30  dicembre  2020,  n.  178,  vedi  i  riferimenti
          normativi all'art. 11.