Art. 16 
 
 
                       Attivita' di formazione 
 
  1.  Il  Ministero  della  giustizia  assicura  l'informazione,   la
formazione e la  specializzazione  di  tutto  il  personale  a  tempo
determinato  assunto  ai  sensi  del  presente  ((capo  e   destinato
all'ufficio))  per  il  processo  di   competenza   della   giustizia
ordinaria,  individuando  con  decreto  del  Direttore  generale  del
personale  e  della  formazione  specifici  percorsi  didattici,   da
svolgersi anche per via telematica. 
  2. Per il personale di cui all'art. 11, comma 3, ((assunto a  tempo
determinato  ai  sensi  del  presente  decreto   e'   assicurata   la
formazione)), secondo un programma definito dal  Segretario  generale
della Giustizia amministrativa. 
  3.Per  ((l'attuazione))  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione  del  PNRR
da parte  della  Commissione  europea,  per  l'amministrazione  della
giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro
2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per  l'anno  2023  e  di
euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la
spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024
a cui si provvede a valere sul Fondo di  rotazione  per  l'attuazione
del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1,  comma  1037,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai  commi
da 1038 a 1050 del medesimo art. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per la legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi da  1037
          a 1050, vedi i riferimenti normativi all'art. 11.